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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 40999/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4

I. n. 110/75 e lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. invece, a suo avviso, da riconoscersi, attesa la non gravità e non abitualità della condotta; ritenuto il motivo non consentito, siccome reiterativo di analoga istanza svolta in appello e dalla Corte territoriale adeguatamente valutata e, comunque, manifestamente infondato; Rilevato, invero, che il Giudice di appello, ponendosi nel solco della motivazione del Tribunale, ha escluso la sussistenza della causa di esclusione della punibilità poiché il fatto, commesso in orario notturno e in violazioni delle disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19, era stato ritenuto non lieve dal Giudice di primo grado, sicché era stata espressamente esclusa l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3,

I. n. 110 del 1975; considerato che detta motivazione si pone in continuità con il consolidato principio, espresso in sede di legittimità, secondo cui - con riferimento al rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3,

I. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del danno - il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242), essendosi osservato che «se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110/75 e lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. invece, a suo avviso, da riconoscersi, attesa la non gravità e non abitualità della condotta; ritenuto il motivo non consentito, siccome reiterativo di analoga istanza svolta in appello e dalla Corte territoriale adeguatamente valutata e, comunque, manifestamente infondato; Rilevato, invero, che il Giudice di appello, ponendosi nel solco della motivazione del Tribunale, ha escluso la sussistenza della causa di esclusione della punibilità poiché il fatto, commesso in orario notturno e in violazioni delle disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19, era stato ritenuto non lieve dal Giudice di primo grado, sicché era stata espressamente esclusa l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975; considerato che detta motivazione si pone in continuità con il consolidato principio, espresso in sede di legittimità, secondo cui - con riferimento al rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del danno - il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242), essendosi osservato che «se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 40999/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris