CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 12.2.2019 il Tribunale di Macerata aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina impropria aggravata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ed alla pure contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali applicando all'imputato la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale; 2. la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. mantenendo tuttavia ferma la pena inflitta dal primo giudice; 3. ricorre per cassazione il difensore del Jeddi lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione: rileva che la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado per effetto di un travisamento degli elementi probatori acquisiti ed in forza del quale i giudici di merito hanno maturato il convincimento che l'imputato avesse indosso altra merce rispetto a quella abbandonata nei pressi dell'uscita dell'esercizio commerciale; aggiunge che nessuno era stato in grado di stabilire quale merce l'imputato avesse asportato e se ne avesse conservato una parte portandola con sé trattandosi di una mera supposizione del teste; 3.2 violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto: rileva che la Corte d'Appello ha respinto il motivo di gravame ritenendo giustificata la applicazione della recidiva in virtù, esclusivamente, della esistenza di precedenti penali per reati contro il patrimonio e, perciò, con motivazione inadeguata non avendo considerato la modestia dell'episodio e del pregiudizio patrimoniale cagionato che, d'altra parte, ha indotto i giudici di secondo grado a ritenere i presupposti della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; 3.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 69 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto: segnala l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello laddove ha escluso l'esistenza di un motivo di gravame sulla entità della pena finendo per escludere il sollecitato giudizio di prevalenza delle attenuanti in forza di una mera critica alla sentenza di primo grado. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 I rilievi formulati con il primo motivo riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello ed ai quali la Corte d'appello ha i dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, alla luce della ricostruzione del fatto operata sulla scorta delle dichiarazioni del testi escussi sul cui contenuto la difesa ha ritenuto vi sia stato un vero e proprio travisamento. È noto che il "travisamento" del fatto o della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, che è consentito dedurre in sede di legittimità, è rappresentato dalla contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen,, 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG c/ Borriello). Si è peraltro qui in presenza di una "doppia conforme" di merito sicché il vizio del travisamento della prova, conseguente alla utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale ovvero alla omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., solo ed esclusivamente nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n. 7.986, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 19.710, P.C. in proc. Buraschi; Cass. Pen., 4, 13.11.2013 n. 5.615, Nicoli). Detto questo, rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nella interpretazione e nella "lettura" delle dichiarazioni del teste il quale aveva corroborato il suo convincimento circa il solo parziale abbandono della merce da parte dei due con il fatto che quella abbandonata nei pressi della uscita era priva di placche antitaccheggio che, invece, avevano attivato i dispositivi di allarme e di cui i perciò doveva essere munita quella che gli stessi avevano portato via con sé nella fuga. Si tratta di una argomentazione del tutto lineare rispetto alla quale le considerazioni difensive si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione del fatto rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito che, va pur detto, ha ancorato la diagnosi di consumazione del delitto di rapina impropria sia all'impossessamento di beni "ulteriori" rispetto a quelli buttati a terra sia, anche (cfr., pag. 4), al fatto che i due ne "avevano già acquisito la disponibilità una volta usciti dall'esercizio commerciale". Ed è appena il caso di ribadire che, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver realizzato la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, che non rappresenta l'evento del reato ma un elemento che attiene invece al dolo specifico (cfr., Cass. Pen., 2, 22.2.2017 n. 11.135, Tagaswill; Cass. Pen., 2, 19.5.2015 n. 22.908, PG in proc. Gavezzoli; conf., anche, Cass. Pen., 2, 22.2.2017 n. 11.136, Karazishvili, secondo cui l'impossessamento della "res" non rappresenta un elemento materiale della fattispecie criminosa, ma è delineato dalla norma incriminatrice del reato di rapina impropria soltanto quale scopo e fine della condotta in alternativa a quello consistente nel procurare a sé o ad altri l'impunità sicché, ai fini della consumazione del reato, non è necessario che l'agente consegua effettivamente l'impossessamento della "res" ma è sufficiente che egli abbia usato la violenza o la minaccia al fine di conseguirlo). Alla luce di quanto sopra, non par dubbio che la ricostruzione operata dai giudici di merito ha consentito, correttamente, di ricondurre il fatto nella rapina impropria consumata atteso che l'intervento della persona offesa, volto a recuperare la refurtiva, era avvenuto soltanto dopo che il ricorrente si era appropriato della merce ed aveva oltrepassato le casse tanto da attivare il sistema di allarme. Si tratta di un orientamento che, pur tra qualche isolata decisione (cfr., ad esempio, Sez. 3, 7606 del 24.1.2019, Gaeta, non massimata) è stato anche recentemente ribadito con riguardo ad una fattispecie analoga a quella che ci occupa (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 15584 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281117, in cui la Corte ha ancora una volta confermato il principio sopra richiamato ritenendo immune da censure la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo, al fine di assicurarsi la fuga ed il possesso dei trapani). 4.2 Il secondo motivo di ricorso è generico: è vero che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) e che egli può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., in questi termini, Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). E, tuttavia, tornando al caso di specie, la Corte di Appello non si è affatto limitata ad invocare i precedenti penali dell'imputato ma ha operato una specifica e concreta valutazione dell'episodio come espressione di una pericolosità criminale ingravescente tenendo conto delle precedenti esperienze per reati "quasi tutti contro il patrimonio" (cfr., ivi, pag. 4), del lasso temporale trascorso ("... dal 2015 in poi ...") e della loro "progressione" in una "escalation di illiceità" (cfr., ivi). 4.3 Il terzo motivo è a sua volta inammissibile: la Corte, infatti, pur riconoscendo la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non ha operato una riduzione della pena non già, e non perché non vi sarebbe stata una richiesta in tal senso (la cui mancanza si imputa invece alla pubblica accusa), ma perché in primo grado si era a suo avviso pervenuti ad una pena eccessivamente mite e che anzi ha ritenuto in contrasto con i limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen..5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in