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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15363/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42075/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reato di cui all'art.328 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto inoltre che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (v. pag. 3); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angelo ostanzo UbLeake) [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42075/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reato di cui all'art.328 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto inoltre che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (v. pag. 3); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angelo ostanzo UbLeake) [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 15363/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris