CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 21938/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 03/12/2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano hadichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e l’istanza di affidamento in provaal servizio sociale, per come avanzate da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di sorveglianza evidenziava che nell’istanza non erano indicati domicilio econ una nota di essersi oramai radicato in territorio tedesco e di non avere alcun legame inItalia, indicando un domicilio in Germania. Tuttavia, la documentazione prodotta nonconsentiva l’applicazione della misura alternativa in territorio tedesco; il contratto di lavoroprodotto aveva scadenza alla data del 31/12/2025 con la conseguenza che, in concreto,quasi tutto l’affidamento dovrebbe essere trascorso senza che sia preventivamenteindividuabile e poi concretamente verificabile e controllabile una stabile e continuativa attivitàdi lavoro.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],denunciando l’illogicità della motivazione che ricollega il diniego al fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse cittadino tedesco, che avesse prodotto un contratto a tempo determinato, chetuttavia, ad avviso della difesa, non impedirebbe il rinnovo alla scadenza, e senza tenereconto del fatto che avesse effettuato un’elezione di domicilio in Germania.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria e ha conclusochiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L’esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogonello Stato dell'Unione europea ove il condannato abbia residenza legale e abituale; e ciò inseguito all’entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, che ha sovvertito il quadronormativo previgente che precludeva tale possibilità (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Rv.279338-01), «in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensidell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisceprescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono ilcontenuto del trattamento alternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16492 del 25/05/2020, Rv.279144-01).E difatti, per un verso, «la comune adesione all'Unione Europea e al suo ordinamentoassicura la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell'adempimento dei compiti che derivanodal principio di collaborazione»; per altro verso, «il controllo sull'osservanza del contenutoprescrittivo della misura attiene all'esecuzione della stessa e costituisce, dunque, l'oggettodell'attribuzione allo Stato di esecuzione», chiarendosi altresì che «permane l'obbligo, apena d'inammissibilità della istanza, per il condannato libero, di elezione di domicilio sulterritorio nazionale (art. 677, comma 2bis, cod. proc. pen.)» e che «l'eventuale mancatacollaborazione, anche conseguente alla assenza dal territorio nazionale, da parte delcondannato istante all'indagine dell'Ufficio esecuzione penale esterna potrà concorrere agiustificare il rigetto, nel merito, della richiesta» (così in Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020,cit.).Tuttavia, come afferma la giurisprudenza di legittimità, l'affidamento in prova al serviziosociale può essere eseguito nello Stato estero membro dell'Unione europea nel quale ilcondannato abbia residenza legale e abituale, in conformità a quanto disposto dal decretolegislativo 15 febbraio 2016, n. 38, a condizione che l'interessato adempia ai propri oneri diallegazione concernenti gli elementi minimi, pertinenti alle sue condizioni di vita (nellaspecie, luogo di residenza all'estero e attività lavorativa ivi svolta), che consentano ladelibazione della sua istanza da parte del tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 23720 del20/06/2025, Sindoni, Rv. 288282 - 01).Le doglianze dell’odierno ricorrente, convogliate in unico motivo, non mettono a fuoco iprincipi che pure sembrano richiamare e non tengono conto che gli elementi a disposizionedel Tribunale di sorveglianza non potevano consentire l’esecuzione delle misure alternativerichieste in territorio di altro Stato europeo in osservanza delle richiamate disposizioni dilegge.Gli oneri di allegazione che gravano sull’istante, infatti, non sono stati assolti; egli nonha effettuato una valida elezione di domicilio in Italia; non ha fornito l’indicazione specifica diun’attività lavorativa da svolgere nel periodo dell’affidamento e meramente congetturale èrimasta la prospettiva di un rinnovo di un contratto prospettato per un periodo già in via diesaurimento; non vi è, infine, prova del domicilio stabile in Germania da parte del ricorrente,che ha solo effettuato una mera elezione di domicilio.Le doglianze sulle valutazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza recedono, pertanto,rispetto alla carenza degli elementi minimi che possano consentire una verifica dellaconcedibilità in concreto della misura alternativa all’estero.3. Il ricorso deve essere, quindi, respinto e il ricorrente va condannato al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]