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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2025

Cassazione n. 32790/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria del 7 giugno 2025 con motivi aggiunti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità per violazione di legge e vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono permesse doglianze che censurino persuasività, adeguatezza, mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, ovvero quelle che sollecitino una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o allo spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, di conferma della sentenza di primo grado con esplicito riferimento alle memorie, al loro valore argomentativo (ritenuto di scarso momento), nonché con compiuta esposizione della linea difensiva (tuttavia efficacemente confutata), rendendo, tra pg. 8 e pg. 17 una motivazione completa e particolarmente convincente, per nulla esposta a critiche di mancanza o di illogicità (che, peraltro, deve essere manifesta, per aver rilievo come critica di legittimità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti nella memoria (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.); considerato che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria del 7 giugno 2025 con motivi aggiunti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità per violazione di legge e vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono permesse doglianze che censurino persuasività, adeguatezza, mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, ovvero quelle che sollecitino una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o allo spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, di conferma della sentenza di primo grado con esplicito riferimento alle memorie, al loro valore argomentativo (ritenuto di scarso momento), nonché con compiuta esposizione della linea difensiva (tuttavia efficacemente confutata), rendendo, tra pg. 8 e pg. 17 una motivazione completa e particolarmente convincente, per nulla esposta a critiche di mancanza o di illogicità (che, peraltro, deve essere manifesta, per aver rilievo come critica di legittimità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti nella memoria (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.); considerato che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2