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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 31358/2022

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ERLOCUTORIA sul ricorso 4254/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/NV, elettivamente domiciliata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro e • [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. Cantore 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QBE Europe SA/NV; - intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la .

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente del ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 3147/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata in data 1/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con atto di citazione del 20 dicembre 2016 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., conveniva davanti al Tribunale di Milano il commercialista [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avergli dato incarico per gli adempimenti contabili e fiscali personali e societari relativi al periodo dal luglio 2009 al 31 dicembre 2014, e che la società il 17 dicembre 2013 aveva subito una verifica dall'Agenzia delle Entrate a seguito della quale I'll giugno 2015 era stato notificato un avviso di accertamento sui redditi percepiti nell'esercizio del 2010.

In sintesi, l'Agenzia aveva addotto l'esistenza di un fine commerciale nell'attività della società, alla quale invece, nel periodo in cui Latella ne era il commercialista, era stato applicato un regime di fiscalità agevolata per assenza di fini di lucro, onde illegittim9 sarebbe stata l'applicazione, decisa dal commercialista, del regime fiscale per gli enti privi di scopi di lucro di cui all'articolo 148 TUIR.

La società impugnava l'avviso di accertamento, ma il suo ricorso veniva rigettato dalla CTP; dopo avere proposto l'appello davanti alla CTR, essa perveniva a una transazione con l'Erario.

Sostenevano quindi gli attori che il Latella, applicando un regime fiscale più favorevole in assenza dei presupposti di legge, aveva commesso un errore che costituiva un grave inadempimento, causando loro un danno ingiusto da quantificare in separato giudizio dovendosi attendere la ripresa a tassazione anche dei redditi dichiarati per gli anni 2011-2014; oltre ai danni patrimoniali, veniva chiesto il risarcimento ad Annoni in proprio di un danno non patrimoniale per lesione della sua integrità psicofisica.

Latella si costituiva, resistendo, e veniva autorizzato a chiamare in causa due compagnie assicurative - Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e QBE [OSCURATO:PERSONA] - con cui aveva stipulato polizze per i rischi della sua attività professionale; entrambe si costituivano, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 6 maggio 2019, dichiarato il difetto di legittimazione di Annoni in proprio, accoglieva la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di condanna generica al risarcimento del danno, rigettava la domanda di Latella avverso Italiana [OSCURATO:SOCIETA] e accoglieva invece - applicando la franchigia contrattuale - la sua domanda verso QBE in rapporto, tra le due polizze claims made invocate da Latella, a quella relativa al periodo dal 15 gennaio 2015 al 15 gennaio 2016, ritenendo affetto da nullità parziale il limite di retrodatazione della garanzia in esso previsto con apposita clausola.

QBE proponeva appello; separatamente lo proponeva anche Latella.

Le cause insorte venivano riunite, e in esse si costituivano tutti gli appellati, Annoni dichiarando di prestare acquiescenza alla sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponendo appello incidentale relativamente alle spese processuali, e Italiana [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo la conferma della sentenza impugnata.La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3147/2020, ha rigettato gli appelli principali e, accogliendo l'appello incidentale, ha rideterminato le spese di lite dovute da Latella a [OSCURATO:PERSONA], confermando per il resto.

Ha presentato ricorso, composto di cinque motivi e illustrato anche con memoria, QBE; Latella si è difeso con controricorso, in cui ha inserito pure un ricorso incidentale dì sette motivi, depositando pure memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso al ricorso incidentale.

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le questioni presentate dai due ricorsi in esame siano dì particolare rilievo, per cui meritano la trattazione mediante contraddittorio orale, includente anche partecipazione del Procuratore Generale.

La causa deve pertanto essere rimessa in nuovo ruolo in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso 4254/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/NV, elettivamente domiciliata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro e • [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. Cantore 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QBE Europe SA/NV; - intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la . Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente del ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 3147/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata in data 1/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con atto di citazione del 20 dicembre 2016 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., conveniva davanti al Tribunale di Milano il commercialista [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avergli dato incarico per gli adempimenti contabili e fiscali personali e societari relativi al periodo dal luglio 2009 al 31 dicembre 2014, e che la società il 17 dicembre 2013 aveva subito una verifica dall'Agenzia delle Entrate a seguito della quale I'll giugno 2015 era stato notificato un avviso di accertamento sui redditi percepiti nell'esercizio del 2010. In sintesi, l'Agenzia aveva addotto l'esistenza di un fine commerciale nell'attività della società, alla quale invece, nel periodo in cui Latella ne era il commercialista, era stato applicato un regime di fiscalità agevolata per assenza di fini di lucro, onde illegittim9 sarebbe stata l'applicazione, decisa dal commercialista, del regime fiscale per gli enti privi di scopi di lucro di cui all'articolo 148 TUIR. La società impugnava l'avviso di accertamento, ma il suo ricorso veniva rigettato dalla CTP; dopo avere proposto l'appello davanti alla CTR, essa perveniva a una transazione con l'Erario. Sostenevano quindi gli attori che il Latella, applicando un regime fiscale più favorevole in assenza dei presupposti di legge, aveva commesso un errore che costituiva un grave inadempimento, causando loro un danno ingiusto da quantificare in separato giudizio dovendosi attendere la ripresa a tassazione anche dei redditi dichiarati per gli anni 2011-2014; oltre ai danni patrimoniali, veniva chiesto il risarcimento ad Annoni in proprio di un danno non patrimoniale per lesione della sua integrità psicofisica. Latella si costituiva, resistendo, e veniva autorizzato a chiamare in causa due compagnie assicurative - Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e QBE [OSCURATO:PERSONA] - con cui aveva stipulato polizze per i rischi della sua attività professionale; entrambe si costituivano, resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 6 maggio 2019, dichiarato il difetto di legittimazione di Annoni in proprio, accoglieva la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di condanna generica al risarcimento del danno, rigettava la domanda di Latella avverso Italiana [OSCURATO:SOCIETA] e accoglieva invece - applicando la franchigia contrattuale - la sua domanda verso QBE in rapporto, tra le due polizze claims made invocate da Latella, a quella relativa al periodo dal 15 gennaio 2015 al 15 gennaio 2016, ritenendo affetto da nullità parziale il limite di retrodatazione della garanzia in esso previsto con apposita clausola. QBE proponeva appello; separatamente lo proponeva anche Latella. Le cause insorte venivano riunite, e in esse si costituivano tutti gli appellati, Annoni dichiarando di prestare acquiescenza alla sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponendo appello incidentale relativamente alle spese processuali, e Italiana [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo la conferma della sentenza impugnata.La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3147/2020, ha rigettato gli appelli principali e, accogliendo l'appello incidentale, ha rideterminato le spese di lite dovute da Latella a [OSCURATO:PERSONA], confermando per il resto. Ha presentato ricorso, composto di cinque motivi e illustrato anche con memoria, QBE; Latella si è difeso con controricorso, in cui ha inserito pure un ricorso incidentale dì sette motivi, depositando pure memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso al ricorso incidentale. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le questioni presentate dai due ricorsi in esame siano dì particolare rilievo, per cui meritano la trattazione mediante contraddittorio orale, includente anche partecipazione del Procuratore Generale. La causa deve pertanto essere rimessa in nuovo ruolo in pubblica udienza. P.Q.M. Rimette la causa
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