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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 luglio 2023

Cassazione n. 22027/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * Presidente [OSCURATO:PERSONA]* 31 * 3 DEL* * * Consigliere* N. 286 DEL 1998.* * * Consigliere* * * Consigliere rel.* 04/07/2023 CC* * * Consigliere ** 25131/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 25131/2022 r.g. proposto da* * e * * entrambi rappresentati e difesi giustaprocura speciale apposta a margine del ricorso dall * *alla Via * n. 18. ricorrenticontroPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] DI* [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto della [OSCURATO:PERSONA] depositato il giorno25/05/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno04/07/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/20231.

Con decreto del 24 novembre 2021 il Tribunale per i Minorenni diBologna rigettò la richiesta di * * e * * genitori di ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l 8 dicembre 2020 di essere autorizzati allapermanenza in Italia ai sensi dell art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 286/1998nell interesse del minore.2.

Il reclamo dagli stessi promosso contro quel provvedimento fu respintodalla Corte di appello di Bologna Sezione civile per i Minorenni con decretodel 19/25 maggio 2022.2.1. * corte dopo aver esposto i criteri interpretativi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in relazione alla fattispecie di cui all art. 31comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 ed aver descritto la complessivasituazione del nucleo familiare in Italia considerò che «la tenera età delminore di appena un anno e pochi mesi non può far ritenere sussistentealcun radicamento dello stesso sul territorio nazionale.

Il minore ben potràseguire i genitori nel caso di loro rimpatrio mentre questi ultimi dal lorocanto ben potranno attuare un progetto migratorio per motivi di lavoro neilimiti della normativa in materia e non già tramite l istituto in esame diautorizzazione alla permanenza provvisoria per la mera nascita in Italia delfiglio minore i genitori risultano entrati in Italia in prossimità del parto cheallo stato per la sua tenera età non può considerarsi cresciuto e radicato sulterritorio.

L autorizzazione alla permanenza o all ingresso temporaneo inItalia prevista dall art. 31 comma 3 t.u. imm. costituisce una misuraincisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a viverecon i genitori.

La funzione della disposizione è quella di salvaguardare ilsuperiore interesse del minore in situazione nelle quali l allontanamento o ilmancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravementel esistenza.

L interesse del familiare ad ottenere l autorizzazione allapermanenza o all ingresso nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessaovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023ragione unica del provvedimento autorizzatorio * * U n. 15750 del12/6/2019 .

Se la tutela dello sviluppo psicofisico del minore è il benegiuridico protetto dalla norma nel caso di specie non sussistono i “gravimotivi” che costituiscono l imprescindibile presupposto per l adozione delprovvedimento invocato perché la comune sorte dei genitori non pregiudical unità familiare e la tenera età esclude che il minore possa ritenersi giàintegrato nel contesto nazionale tanto da subire concreto pregiudizio nel suosviluppo psico fisico nel caso di rimpatrio Cassazione civile sez.

VI13/11/2020 25661 ».3.

Per la cassazione dell appena descritto decreto hanno proposto ricorso* * e * * affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Bologna ed il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale per i Minorenni di quella stessa città entrambidestinatari della notificazione del suddetto ricorso sono rimasti solo intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. * ormai cfr. ex aliis * SU n. 22216 del 2006 *n. 747 del 2007 * n. 24039 del 2021 la ricorribilità per cassazione deidecreti camerali emessi dalla corte di appello in subiecta materia vaosservato via pregiudiziale che il ricorso è stato notificato anche alProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di *1.1.

In proposito questa Corte ha già ripetutamente affermato che inmateria di autorizzazione all ingresso o permanenza nel territorio italiano delfamiliare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni deld.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ai sensi dell art. 31 comma 3 controparteprocessuale è il Pubblico Ministero e dunque «... il contraddittorio èritualmente instaurato nei confronti del solo Procuratore Generale presso lacorte di appello atteso che per un verso il Pubblico Ministero devepartecipare al giudizio anche nelle fasi di merito art. 38 comma 3 disp. att.c.c. e art. 70 comma 1 n. 5 c.p.c. ed è titolare di autonomo potere diimpugnazione art. 740 c.p.c. e per altro verso non è individuabilealcun altra parte pubblica... chiamata a contraddire» cfr. * n. 17194 del2003 * n. 280 del 2020 * n. 24093 del 2021 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/20231.1.1.

Va dato atto peraltro che in altri casi si è ritenuto che inanalogia a quanto avviene per i due gradi di merito in cui unicocontraddittorio della parte istante è rispettivamente il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale per i minorenni ed il Procuratore Generale dellaRepubblica presso la Corte di Appello «... nel giudizio di cassazionepromosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corted appello sul reclamo dinnanzi menzionato il contraddittorio è ritualmenteinstaurato nei confronti del solo * presso la suindicata * cfr. *n. 14063 del 2008 * n. 28778 del 2011 .1.1.2.

Non si pone dunque alcuna esigenza di disporre la notificazionedel ricorso introduttivo nei confronti del Procuratore Generale presso la Cortedi cassazione.2.

Fermo quanto precede il primo motivo di ricorso rubricato «Ex art.360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della pronuncia per errata indicazione delleparti e dell oggetto del giudizio nel dispositivo» rimarca che il decretoimpugnato si riferisce nel suo dispositivo «a tale * * soggettoche non è parte del giudizio e non menziona invece nel dispositivo ireclamanti … .

Per quanto riguarda l oggetto dell impugnazione si riferisceal decreto del Tribunale per i Minorenni del 22.11.2021 depositato il7.12.2021 mentre invece quello che ha definito l istanza dei * * èdel 18.11.2021 depositato il 24.11.2021». * i ricorrenti che «lapronuncia dunque nella sua parte essenziale che è il dispositivo è riferitoevidentemente ad un altro caso.

Non è stato dunque pronunciato undispositivo nei confronti dei soggetti del presente giudizio e ciò non può cherendere nulla la sentenza».2. * tale doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento.2.1.

Invero rileva il Collegio che effettivamente il dispositivo del decretooggi impugnato presenta l anomalia denunciata dagli odierni ricorrenti.

La suaintestazione invece risulta riferita senza alcun dubbio alle odierne parti incausa anche quanto alla indicazione ivi rinvenibile del provvedimentooggetto di reclamo.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/20232.2.

La lettura della motivazione del menzionato decreto inoltreconsente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenutoessenziale del decisum che appare inequivoco atteso che a fronte dei motividi reclamo con cui contestandosi la pronuncia reiettiva del giudice di primecure era stata ribadita la richiesta di autorizzazione ex art. 31 comma 3 deld.lgs. n. 286 del 1998 la corte felsinea ha rigettato quest ultimaargomentando nei termini già precedentemente riportato al §

2.1. dei “Fattidi causa” da intendersi qui richiamati .2.2.1.

Non sussiste pertanto alcun insanabile contrasto tra la partemotiva ed il dispositivo del decreto oggi impugnato fattispecie che neavrebbe imposto la declaratoria di nullità. * ex aliis * n. 37079 del2022 * n. 26074 del 2018 * n. 5939 del 2018 * n. 22433 del2017 * n. 16488 del 2006 * n. 17392 del 2004 * n. 10129 del1999 * n. 1205 del 1984 configurabile solo se ed in quanto esso incidasulla idoneità del provvedimento considerato complessivamente nella totalitàdelle sue componenti testuali a rendere conoscibile il contenuto dellastatuizione giudiziale2.2.2. * specie invece appare evidente che si sia al cospetto di unmero errore materiale il quale trova rimedio nel procedimento di correzioneal di fuori del sistema delle impugnazioni distinguendosi quindi siadall error in indicando deducibile ex art. 360 cod. proc. civ. sia dall errore difatto revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. risolvendosisostanzialmente in un semplice refuso cagionato da mera svista odisattenzione nella redazione del provvedimento che però come tale puòessere percepito e rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indaginericostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile edindividuato senza incertezza.3.

Il secondo ed il quarto motivo di ricorso il cui esame può anteporsi alterzo denunciano rispettivamenteII «Violazione dell art. 31 comma 3 del * * Immigrazioned.lgs. n. 286/1998.

In particolare sull interpretazione del concetto di “gravimotivi” in senso restrittivo contrastante con la giurisprudenza di legittimità* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023prevalente a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 21779 del 2010»contestandosi alla corte di appello di aver respinto il reclamo degli odierniricorrenti affermando sostanzialmente sulla base di un analisi ritenuta daquesti ultimi «asettica e sterile» oltre che «del tutto illogica in quantodimostra di non avere adeguatamente analizzato tutte le circostanze delcaso» che la comune sorte dei genitori non pregiudica l unità familiare e chela tenera età del minore esclude che lo stesso possa ritenersi già integratonel contesto nazionale tanto da poter subire un concreto pregiudizio al suosviluppo psicofisico nel caso di rimpatrioIV «Violazione dell art. 31 del * * sull Immigrazione *ed illogicità della motivazione» per avere la corte distrettuale negatol esistenza dei presupposti per l accoglimento dell istanza «con ciò andandoin senso opposto non solo a quanto riferito dai [OSCURATO:PERSONA] … ma altresìdal Procuratore Generale il quale esprimeva parere favorevoleall accoglimento dell istanza avanzata dai coniugi * e *3.1. * doglianze scrutinabili congiuntamente perché chiaramenteconnesse si rivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cuiappresso.3.2.

Va ricordato innanzitutto che l art. 31 comma 3 del d.lgs. n.286/98 prevede che “Il Tribunale per i minorenni per gravi motivi connessicon lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell età e delle condizioni di salutedel minore che si trova nel territorio italiano può autorizzare l ingresso o lapermanenza del familiare per un periodo di tempo determinato anche inderoga alle altre disposizioni della presente legge.

L autorizzazione è revocataquando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o perpermanenza in * I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanzadiplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettivacompetenza”.3.3.

Come puntualizzato da questa Corte cfr. tra le più recenti * n.355 del 2023 l autorizzazione alla permanenza o all ingresso temporaneo inItalia prevista dalla normativa in esame costituisce una misura incisiva a* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023tutela ed a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con igenitori mentre l interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazionericeve tutela in via riflessa ovvero nella misura in cui sia funzionale asalvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore che è il bene giuridicoprotetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimentoautorizzatorio cfr. * * n. 15750 del 2019 pag.

43.3.1. Inoltre secondo la giurisprudenza di legittimità la temporaneaautorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dalcitato art. 31 non richiede necessariamente l esistenza di situazioni diemergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegatealla sua salute potendo comprendere qualsiasi danno effettivo concretopercepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell età o dellecondizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva oderiverà certamente al minore dall allontanamento del familiare o dal suodefinitivo sradicamento dall ambiente in cui è cresciuto.

Deve trattarsituttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e noncaratterizzate da tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad esserecatalogate o standardizzate si concretino in eventi traumatici e nonprevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o aquello di un familiare cfr. * SU n. 21799 del 2010 .3.3.2.

In altri termini i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico”ex art. 31 comma 3 suddetto sono rappresentati da situazionioggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell equilibriopsicofisico del minore non altrimenti evitabile se non attraverso il rilasciodella predetta misura autorizzativa.3.3.3.

Pertanto la norma in esame non si presta ad essere intesa comegenerica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitoriinterpretazione che proprio come affermato dalle Sezioni Unite con lapronuncia sopra citata avrebbe l effetto di superare e porre nel nulla ladisciplina del ricongiungimento familiare «tutte le volte in cui per effettodell espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell unità familiarecomprendente un minore muovendo dal presupposto che quest ultima* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023comporti per lui sempre e comunque un danno psichico» ne conseguirebbel applicazione automatica dell autorizzazione de qua in tal modo trasformatada eccezione a regola cfr. * n. 9391 del 2018 .3.3.4.

Alla stregua di tali princìpi quindi le situazioni che possonointegrare i gravi motivi di cui al menzionato art. 31 non si prestano adessere catalogate o standardizzate di guisa che incombe sul richiedentel autorizzazione l onere di allegazione della specifica situazione di gravepregiudizio che potrebbe derivare al minore dall allontanamento del genitore cfr. * n. 9391 del 2018 e * n. 26710 del 2017 non essendosufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare dellanecessità di entrambe le figure genitoriali o l allegazione di un disagio in casodi rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell allontanamento di un genitorespetta infine al giudice del merito valutare le circostanze del caso concretocon particolare attenzione cfr. * n. 4197 del 2018 .3.3.5.

In definitiva come affatto opportunamente puntualizzato da *n. 10849 del 2021 la già menzionata pronuncia resa da * SU n. 21799del 2010 impone «al giudice del merito di svolgere un giudizio prognosticoche alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori ancheprovenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche conduca acomprendere se l allontanamento del familiare possa determinare nel minorein relazione alla sua attuale condizione di vita un grave disagio psico fisicodovuto al suo rimpatrio o nell ipotesi in cui al rigetto della domanda debbaconseguire anche l allontanamento del minore se il definitivo sradicamentodall habitat sociale relazionale culturale e linguistico nel quale vive possanoprodurre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma tenuto contodelle condizioni di salute e dell età.

Il procedimento da seguire per applicarecorrettamente il principio di diritto esposto nelle Sezioni Unite che indicano ilmetodo il contenuto e il risultato dell indagine da svolgere è dunque ilseguente è necessario partire dalla valutazione della situazione attuale delminore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere sia inrelazione all allontanamento di uno dei genitori sia in relazione al suorimpatrio ove l irregolarità del soggiorno riguardi entrambi.

Per svolgere* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorieesterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive deisoggetti coinvolti così come allegate. * all esito della valutazione di tuttiquesti elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o dellamancanza del grave disagio psico fisico del minore derivante dal rimpatriodel familiare o dal suo sradicamento.

Si tratta di un giudizio che ha ad oggettoindici provenienti esclusivamente dalla situazione fattuale dei soggetticoinvolti da eventuali accertamenti tecnici su di essi od anche trattandosidella tutela dei minori su relazioni di servizi pubblici dedicati all osservazionee al sostegno dei minori e delle famiglie o scolastici.

Tale giudizio tuttavianon può fondarsi su considerazioni generali relative alla sicurezza pubblica ealle politiche migratorie ma deve fondarsi su una rigorosa operazione dibilanciamento che conduca nel caso concreto in considerazione dellapeculiare situazione del genitore o dei genitori a ritenere che l interesse delminore pur prioritario nella considerazione della norma possa essererecessivo non avendo come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza dellaCorte * sull interpretazione dell art. 8 carattere assoluto».3.4.

La pronuncia impugnata pur avendo richiamato in larga parte iprincìpi fin qui esposti tuttavia non vi ha dato retta applicazione atteso chedalla sua già riportata motivazione cfr. §

2.1. dei “Fatti di causa” daintendersi qui richiamato non è dato evincere che sia stata svolta unaconcreta ed effettiva indagine supportata da puntuali riscontri istruttorisull interesse alla permanenza in Italia peraltro suo * di nascita delminore e sull eventuale correlato grave pregiudizio che potrebbe conseguirein base ad un giudizio prognostico dal suo sradicamento dall ambiente in cuiè vissuto da quando è nato nel dicembre 2020 in relazione alle circostanzeche i ricorrenti hanno allegato nel giudizio di merito alle concrete risultanzedelle relazioni dei [OSCURATO:PERSONA] di cui peraltro il provvedimento impugnatodà atto riferendo tra l altro che «nella prima relazione del 13.8.2021trasmessa al Tribunale dei Minorenni i Servizi sociali avevano evidenziatol adeguatezza dell alloggio dove il nucleo viveva la validità della reteparentale circostante da un punto di vista economico/abitativo e* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023relazionale/affettivo l atteggiamento educato e collaborativo della coppial adeguatezza del ruolo genitoriale svolto da entrambi lì dove il padre nelfrattempo aveva trovato lavoro in Italia come manovale con uno stipendiomensile di € 1.000 00 mentre la madre si dedicava alla cura della casa e delfiglio. * ultima relazione dep. 4.5.2022 nel presente procedimento i ServiziSociali hanno dedotto che la famiglia * dapprima ospitata dai parentidella moglie in * RA vive ora in autonomia in un appartamentocontratto in locazione versando regolarmente il canone mensile … .

Ilreclamante è stato nel frattempo assunto da un impresa edile con uncontratto di apprendistato della durata di anni quattro con le mansioni diimbianchino mentre la moglie rimasta in casa ad occuparsi del figlio hamanifestato l intenzione di ricercare un occupazione lavorativa quando* sarà inserito in un contesto scolastico.

Agli incontri il minore èapparso sereno e curato e l ambiente domestico adeguato e i servizi hannoconcluso che il rilascio del permesso richiesto garantirebbe al nucleo familiaredi preservare le condizioni socio economiche raggiunte autonomamente» edalle conseguenze del potenziale allontanamento di uno dei genitori odell intero nucleo familiare dal * di accoglienza.3.4.1.

Invero la corte distrettuale ha ritenuto insussistente qualsivogliapericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico assumendogenericamente i la non prospettabilità di un danno per il minore derivantedallo sradicamento dal territorio italiano in considerazione della tenera etàdel minore medesimo che escluderebbe di per sé la sua integrazione sulterritorio ii la possibilità per il minore di seguire i genitori nel caso di lororimpatrio in Albania mentre questi ultimi dal loro canto ben potrannoin materia e non già tramite l istituto in esame di autorizzazione allapermanenza provvisoria per la mera nascita in Italia del figlio minore.3.4.2.

Orbene per ciò che concerne la valutazione dell età del minore edella presenza della famiglia sul territorio nazionale la giurisprudenza diquesta Corte riconosce una presunzione di radicamento nel suo ambientenativo salvo prova contraria «La speciale autorizzazione del tribunale per i* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023minorenni all ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensidell art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 è subordinata alla puntualeallegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppopsico fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia nonsia ancora presente nel territorio nazionale mentre quando è già presenteopera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativosalvo prova contraria in quest ultimo caso i gravi motivi idonei a giustificarel autorizzazione temporanea possono essere collegati all alterazione di taleambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitorialeovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale» cfr. * n. 24039 del 2021 ribadita in motivazione dalla più recente *n. 15795 del 2022 .3.4.3.

La corte territoriale invece lungi dal dare corretta applicazionealla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del giudizio prognosticoin ordine al pregiudizio per il minore sarà necessario tenere conto a delradicamento della famiglia nel territorio nazionale e dello sforzo diinserimento nella società italiana b del disagio psicofisico cui il minoresarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui sì trova il centro dei suoiinteressi e relazioni e c della tenera età del minore nemmeno valorizzandol impegno dimostrato dagli odierni ricorrenti nella ricerca di un lavoro e di unaadeguata e stabile soluzione abitativa fattori dimostrativi di una lorointegrazione crescente nel locale contesto socio abitativo ha valutato comedeterminante la tenera età del minore come fattore dimostrativo dellamancata integrazione.3.4.4.

Il provvedimento impugnato dunque non si è attenuto ai criteristabiliti dall art. 31 del d.lgs. n. 286/1998 così come chiariti dalla giàrichiamata giurisprudenza di legittimità peraltro ampiamente citata nelprovvedimento stesso in quanto non ha ritenuto elementi integratividell esistenza del radicamento del minore nel suo ambiente nativo la presenzasul territorio nazionale della famiglia l impegno dei genitori a ricercare unastabilizzazione lavorativa le sue attuali condizioni di vita assolutamente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023dignitose né la tenera età del minore cui si accompagna peraltro il positivosforzo dei genitori di instaurare relazioni sociali.3.4.5.

Su tali presupposti appare apodittica l affermazione conclusivadella motivazione secondo cui non sussiste alcun pericolo di grave danno albenessere ed allo sviluppo psico fisico del minore né alcun danno dasradicamento sociale nell ipotesi di rientro nel * di origine da parte deigenitori.4.

Il terzo motivo di ricorso rubricato «Violazione dell art. 19 del ** sull * In particolare in relazione agli artt. 9 e ss. della* sui Diritti del * fatta a * * il 20 novembre 1989ratificata con Legge n. 176 del 1991 * di espulsione di soggetti minorie Diritto all unità familiare» può considerarsi assorbito.5.

In conclusione dunque l odierno ricorso di * * e * *deve essere accolto quanto ai suoi motivi secondo e quarto respingendoseneil primo e dichiarandosene assorbito il terzo.

Il provvedimento impugnatopertanto deve essere cassato in relazione ai motivi accolti e la causa varinviata alla Corte di appello di Bologna Sezione civile per i Minorenni indiversa composizione per il corrispondente nuovo esame e per la regolazionedelle spese di questo giudizio di legittimità.6.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * Presidente [OSCURATO:PERSONA]* 31 * 3 DEL* * * Consigliere* N. 286 DEL 1998.* * * Consigliere* * * Consigliere rel.* 04/07/2023 CC* * * Consigliere ** 25131/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 25131/2022 r.g. proposto da* * e * * entrambi rappresentati e difesi giustaprocura speciale apposta a margine del ricorso dall * *alla Via * n. 18. ricorrenticontroPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] DI* [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto della [OSCURATO:PERSONA] depositato il giorno25/05/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno04/07/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/20231.

Con decreto del 24 novembre 2021 il Tribunale per i Minorenni diBologna rigettò la richiesta di * * e * * genitori di ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l 8 dicembre 2020 di essere autorizzati allapermanenza in Italia ai sensi dell art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 286/1998nell interesse del minore.2.

Il reclamo dagli stessi promosso contro quel provvedimento fu respintodalla Corte di appello di Bologna Sezione civile per i Minorenni con decretodel 19/25 maggio 2022.2.1. * corte dopo aver esposto i criteri interpretativi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in relazione alla fattispecie di cui all art. 31comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 ed aver descritto la complessivasituazione del nucleo familiare in Italia considerò che «la tenera età delminore di appena un anno e pochi mesi non può far ritenere sussistentealcun radicamento dello stesso sul territorio nazionale.

Il minore ben potràseguire i genitori nel caso di loro rimpatrio mentre questi ultimi dal lorocanto ben potranno attuare un progetto migratorio per motivi di lavoro neilimiti della normativa in materia e non già tramite l istituto in esame diautorizzazione alla permanenza provvisoria per la mera nascita in Italia delfiglio minore i genitori risultano entrati in Italia in prossimità del parto cheallo stato per la sua tenera età non può considerarsi cresciuto e radicato sulterritorio.

L autorizzazione alla permanenza o all ingresso temporaneo inItalia prevista dall art. 31 comma 3 t.u. imm. costituisce una misuraincisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a viverecon i genitori.

La funzione della disposizione è quella di salvaguardare ilsuperiore interesse del minore in situazione nelle quali l allontanamento o ilmancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravementel esistenza.

L interesse del familiare ad ottenere l autorizzazione allapermanenza o all ingresso nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessaovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023ragione unica del provvedimento autorizzatorio * * U n. 15750 del12/6/2019 .

Se la tutela dello sviluppo psicofisico del minore è il benegiuridico protetto dalla norma nel caso di specie non sussistono i “gravimotivi” che costituiscono l imprescindibile presupposto per l adozione delprovvedimento invocato perché la comune sorte dei genitori non pregiudical unità familiare e la tenera età esclude che il minore possa ritenersi giàintegrato nel contesto nazionale tanto da subire concreto pregiudizio nel suosviluppo psico fisico nel caso di rimpatrio Cassazione civile sez.

VI13/11/2020 25661 ».3.

Per la cassazione dell appena descritto decreto hanno proposto ricorso* * e * * affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Bologna ed il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale per i Minorenni di quella stessa città entrambidestinatari della notificazione del suddetto ricorso sono rimasti solo intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. * ormai cfr. ex aliis * SU n. 22216 del 2006 *n. 747 del 2007 * n. 24039 del 2021 la ricorribilità per cassazione deidecreti camerali emessi dalla corte di appello in subiecta materia vaosservato via pregiudiziale che il ricorso è stato notificato anche alProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di *1.1.

In proposito questa Corte ha già ripetutamente affermato che inmateria di autorizzazione all ingresso o permanenza nel territorio italiano delfamiliare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni deld.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ai sensi dell art. 31 comma 3 controparteprocessuale è il Pubblico Ministero e dunque «... il contraddittorio èritualmente instaurato nei confronti del solo Procuratore Generale presso lacorte di appello atteso che per un verso il Pubblico Ministero devepartecipare al giudizio anche nelle fasi di merito art. 38 comma 3 disp. att.c.c. e art. 70 comma 1 n. 5 c.p.c. ed è titolare di autonomo potere diimpugnazione art. 740 c.p.c. e per altro verso non è individuabilealcun altra parte pubblica... chiamata a contraddire» cfr. * n. 17194 del2003 * n. 280 del 2020 * n. 24093 del 2021 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/20231.1.1.

Va dato atto peraltro che in altri casi si è ritenuto che inanalogia a quanto avviene per i due gradi di merito in cui unicocontraddittorio della parte istante è rispettivamente il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale per i minorenni ed il Procuratore Generale dellaRepubblica presso la Corte di Appello «... nel giudizio di cassazionepromosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corted appello sul reclamo dinnanzi menzionato il contraddittorio è ritualmenteinstaurato nei confronti del solo * presso la suindicata * cfr. *n. 14063 del 2008 * n. 28778 del 2011 .1.1.2.

Non si pone dunque alcuna esigenza di disporre la notificazionedel ricorso introduttivo nei confronti del Procuratore Generale presso la Cortedi cassazione.2.

Fermo quanto precede il primo motivo di ricorso rubricato «Ex art.360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della pronuncia per errata indicazione delleparti e dell oggetto del giudizio nel dispositivo» rimarca che il decretoimpugnato si riferisce nel suo dispositivo «a tale * * soggettoche non è parte del giudizio e non menziona invece nel dispositivo ireclamanti … .

Per quanto riguarda l oggetto dell impugnazione si riferisceal decreto del Tribunale per i Minorenni del 22.11.2021 depositato il7.12.2021 mentre invece quello che ha definito l istanza dei * * èdel 18.11.2021 depositato il 24.11.2021». * i ricorrenti che «lapronuncia dunque nella sua parte essenziale che è il dispositivo è riferitoevidentemente ad un altro caso.

Non è stato dunque pronunciato undispositivo nei confronti dei soggetti del presente giudizio e ciò non può cherendere nulla la sentenza».2. * tale doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento.2.1.

Invero rileva il Collegio che effettivamente il dispositivo del decretooggi impugnato presenta l anomalia denunciata dagli odierni ricorrenti.

La suaintestazione invece risulta riferita senza alcun dubbio alle odierne parti incausa anche quanto alla indicazione ivi rinvenibile del provvedimentooggetto di reclamo.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/20232.2.

La lettura della motivazione del menzionato decreto inoltreconsente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenutoessenziale del decisum che appare inequivoco atteso che a fronte dei motividi reclamo con cui contestandosi la pronuncia reiettiva del giudice di primecure era stata ribadita la richiesta di autorizzazione ex art. 31 comma 3 deld.lgs. n. 286 del 1998 la corte felsinea ha rigettato quest ultimaargomentando nei termini già precedentemente riportato al §

2.1. dei “Fattidi causa” da intendersi qui richiamati .2.2.1.

Non sussiste pertanto alcun insanabile contrasto tra la partemotiva ed il dispositivo del decreto oggi impugnato fattispecie che neavrebbe imposto la declaratoria di nullità. * ex aliis * n. 37079 del2022 * n. 26074 del 2018 * n. 5939 del 2018 * n. 22433 del2017 * n. 16488 del 2006 * n. 17392 del 2004 * n. 10129 del1999 * n. 1205 del 1984 configurabile solo se ed in quanto esso incidasulla idoneità del provvedimento considerato complessivamente nella totalitàdelle sue componenti testuali a rendere conoscibile il contenuto dellastatuizione giudiziale2.2.2. * specie invece appare evidente che si sia al cospetto di unmero errore materiale il quale trova rimedio nel procedimento di correzioneal di fuori del sistema delle impugnazioni distinguendosi quindi siadall error in indicando deducibile ex art. 360 cod. proc. civ. sia dall errore difatto revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. risolvendosisostanzialmente in un semplice refuso cagionato da mera svista odisattenzione nella redazione del provvedimento che però come tale puòessere percepito e rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indaginericostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile edindividuato senza incertezza.3.

Il secondo ed il quarto motivo di ricorso il cui esame può anteporsi alterzo denunciano rispettivamenteII «Violazione dell art. 31 comma 3 del * * Immigrazioned.lgs. n. 286/1998.

In particolare sull interpretazione del concetto di “gravimotivi” in senso restrittivo contrastante con la giurisprudenza di legittimità* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023prevalente a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 21779 del 2010»contestandosi alla corte di appello di aver respinto il reclamo degli odierniricorrenti affermando sostanzialmente sulla base di un analisi ritenuta daquesti ultimi «asettica e sterile» oltre che «del tutto illogica in quantodimostra di non avere adeguatamente analizzato tutte le circostanze delcaso» che la comune sorte dei genitori non pregiudica l unità familiare e chela tenera età del minore esclude che lo stesso possa ritenersi già integratonel contesto nazionale tanto da poter subire un concreto pregiudizio al suosviluppo psicofisico nel caso di rimpatrioIV «Violazione dell art. 31 del * * sull Immigrazione *ed illogicità della motivazione» per avere la corte distrettuale negatol esistenza dei presupposti per l accoglimento dell istanza «con ciò andandoin senso opposto non solo a quanto riferito dai [OSCURATO:PERSONA] … ma altresìdal Procuratore Generale il quale esprimeva parere favorevoleall accoglimento dell istanza avanzata dai coniugi * e *3.1. * doglianze scrutinabili congiuntamente perché chiaramenteconnesse si rivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cuiappresso.3.2.

Va ricordato innanzitutto che l art. 31 comma 3 del d.lgs. n.286/98 prevede che “Il Tribunale per i minorenni per gravi motivi connessicon lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell età e delle condizioni di salutedel minore che si trova nel territorio italiano può autorizzare l ingresso o lapermanenza del familiare per un periodo di tempo determinato anche inderoga alle altre disposizioni della presente legge.

L autorizzazione è revocataquando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o perpermanenza in * I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanzadiplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettivacompetenza”.3.3.

Come puntualizzato da questa Corte cfr. tra le più recenti * n.355 del 2023 l autorizzazione alla permanenza o all ingresso temporaneo inItalia prevista dalla normativa in esame costituisce una misura incisiva a* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023tutela ed a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con igenitori mentre l interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazionericeve tutela in via riflessa ovvero nella misura in cui sia funzionale asalvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore che è il bene giuridicoprotetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimentoautorizzatorio cfr. * * n. 15750 del 2019 pag.

43.3.1. Inoltre secondo la giurisprudenza di legittimità la temporaneaautorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dalcitato art. 31 non richiede necessariamente l esistenza di situazioni diemergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegatealla sua salute potendo comprendere qualsiasi danno effettivo concretopercepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell età o dellecondizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva oderiverà certamente al minore dall allontanamento del familiare o dal suodefinitivo sradicamento dall ambiente in cui è cresciuto.

Deve trattarsituttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e noncaratterizzate da tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad esserecatalogate o standardizzate si concretino in eventi traumatici e nonprevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o aquello di un familiare cfr. * SU n. 21799 del 2010 .3.3.2.

In altri termini i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico”ex art. 31 comma 3 suddetto sono rappresentati da situazionioggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell equilibriopsicofisico del minore non altrimenti evitabile se non attraverso il rilasciodella predetta misura autorizzativa.3.3.3.

Pertanto la norma in esame non si presta ad essere intesa comegenerica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitoriinterpretazione che proprio come affermato dalle Sezioni Unite con lapronuncia sopra citata avrebbe l effetto di superare e porre nel nulla ladisciplina del ricongiungimento familiare «tutte le volte in cui per effettodell espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell unità familiarecomprendente un minore muovendo dal presupposto che quest ultima* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023comporti per lui sempre e comunque un danno psichico» ne conseguirebbel applicazione automatica dell autorizzazione de qua in tal modo trasformatada eccezione a regola cfr. * n. 9391 del 2018 .3.3.4.

Alla stregua di tali princìpi quindi le situazioni che possonointegrare i gravi motivi di cui al menzionato art. 31 non si prestano adessere catalogate o standardizzate di guisa che incombe sul richiedentel autorizzazione l onere di allegazione della specifica situazione di gravepregiudizio che potrebbe derivare al minore dall allontanamento del genitore cfr. * n. 9391 del 2018 e * n. 26710 del 2017 non essendosufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare dellanecessità di entrambe le figure genitoriali o l allegazione di un disagio in casodi rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell allontanamento di un genitorespetta infine al giudice del merito valutare le circostanze del caso concretocon particolare attenzione cfr. * n. 4197 del 2018 .3.3.5.

In definitiva come affatto opportunamente puntualizzato da *n. 10849 del 2021 la già menzionata pronuncia resa da * SU n. 21799del 2010 impone «al giudice del merito di svolgere un giudizio prognosticoche alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori ancheprovenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche conduca acomprendere se l allontanamento del familiare possa determinare nel minorein relazione alla sua attuale condizione di vita un grave disagio psico fisicodovuto al suo rimpatrio o nell ipotesi in cui al rigetto della domanda debbaconseguire anche l allontanamento del minore se il definitivo sradicamentodall habitat sociale relazionale culturale e linguistico nel quale vive possanoprodurre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma tenuto contodelle condizioni di salute e dell età.

Il procedimento da seguire per applicarecorrettamente il principio di diritto esposto nelle Sezioni Unite che indicano ilmetodo il contenuto e il risultato dell indagine da svolgere è dunque ilseguente è necessario partire dalla valutazione della situazione attuale delminore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere sia inrelazione all allontanamento di uno dei genitori sia in relazione al suorimpatrio ove l irregolarità del soggiorno riguardi entrambi.

Per svolgere* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorieesterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive deisoggetti coinvolti così come allegate. * all esito della valutazione di tuttiquesti elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o dellamancanza del grave disagio psico fisico del minore derivante dal rimpatriodel familiare o dal suo sradicamento.

Si tratta di un giudizio che ha ad oggettoindici provenienti esclusivamente dalla situazione fattuale dei soggetticoinvolti da eventuali accertamenti tecnici su di essi od anche trattandosidella tutela dei minori su relazioni di servizi pubblici dedicati all osservazionee al sostegno dei minori e delle famiglie o scolastici.

Tale giudizio tuttavianon può fondarsi su considerazioni generali relative alla sicurezza pubblica ealle politiche migratorie ma deve fondarsi su una rigorosa operazione dibilanciamento che conduca nel caso concreto in considerazione dellapeculiare situazione del genitore o dei genitori a ritenere che l interesse delminore pur prioritario nella considerazione della norma possa essererecessivo non avendo come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza dellaCorte * sull interpretazione dell art. 8 carattere assoluto».3.4.

La pronuncia impugnata pur avendo richiamato in larga parte iprincìpi fin qui esposti tuttavia non vi ha dato retta applicazione atteso chedalla sua già riportata motivazione cfr. §

2.1. dei “Fatti di causa” daintendersi qui richiamato non è dato evincere che sia stata svolta unaconcreta ed effettiva indagine supportata da puntuali riscontri istruttorisull interesse alla permanenza in Italia peraltro suo * di nascita delminore e sull eventuale correlato grave pregiudizio che potrebbe conseguirein base ad un giudizio prognostico dal suo sradicamento dall ambiente in cuiè vissuto da quando è nato nel dicembre 2020 in relazione alle circostanzeche i ricorrenti hanno allegato nel giudizio di merito alle concrete risultanzedelle relazioni dei [OSCURATO:PERSONA] di cui peraltro il provvedimento impugnatodà atto riferendo tra l altro che «nella prima relazione del 13.8.2021trasmessa al Tribunale dei Minorenni i Servizi sociali avevano evidenziatol adeguatezza dell alloggio dove il nucleo viveva la validità della reteparentale circostante da un punto di vista economico/abitativo e* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023relazionale/affettivo l atteggiamento educato e collaborativo della coppial adeguatezza del ruolo genitoriale svolto da entrambi lì dove il padre nelfrattempo aveva trovato lavoro in Italia come manovale con uno stipendiomensile di € 1.000 00 mentre la madre si dedicava alla cura della casa e delfiglio. * ultima relazione dep. 4.5.2022 nel presente procedimento i ServiziSociali hanno dedotto che la famiglia * dapprima ospitata dai parentidella moglie in * RA vive ora in autonomia in un appartamentocontratto in locazione versando regolarmente il canone mensile … .

Ilreclamante è stato nel frattempo assunto da un impresa edile con uncontratto di apprendistato della durata di anni quattro con le mansioni diimbianchino mentre la moglie rimasta in casa ad occuparsi del figlio hamanifestato l intenzione di ricercare un occupazione lavorativa quando* sarà inserito in un contesto scolastico.

Agli incontri il minore èapparso sereno e curato e l ambiente domestico adeguato e i servizi hannoconcluso che il rilascio del permesso richiesto garantirebbe al nucleo familiaredi preservare le condizioni socio economiche raggiunte autonomamente» edalle conseguenze del potenziale allontanamento di uno dei genitori odell intero nucleo familiare dal * di accoglienza.3.4.1.

Invero la corte distrettuale ha ritenuto insussistente qualsivogliapericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico assumendogenericamente i la non prospettabilità di un danno per il minore derivantedallo sradicamento dal territorio italiano in considerazione della tenera etàdel minore medesimo che escluderebbe di per sé la sua integrazione sulterritorio ii la possibilità per il minore di seguire i genitori nel caso di lororimpatrio in Albania mentre questi ultimi dal loro canto ben potrannoin materia e non già tramite l istituto in esame di autorizzazione allapermanenza provvisoria per la mera nascita in Italia del figlio minore.3.4.2.

Orbene per ciò che concerne la valutazione dell età del minore edella presenza della famiglia sul territorio nazionale la giurisprudenza diquesta Corte riconosce una presunzione di radicamento nel suo ambientenativo salvo prova contraria «La speciale autorizzazione del tribunale per i* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023minorenni all ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensidell art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 è subordinata alla puntualeallegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppopsico fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia nonsia ancora presente nel territorio nazionale mentre quando è già presenteopera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativosalvo prova contraria in quest ultimo caso i gravi motivi idonei a giustificarel autorizzazione temporanea possono essere collegati all alterazione di taleambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitorialeovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale» cfr. * n. 24039 del 2021 ribadita in motivazione dalla più recente *n. 15795 del 2022 .3.4.3.

La corte territoriale invece lungi dal dare corretta applicazionealla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del giudizio prognosticoin ordine al pregiudizio per il minore sarà necessario tenere conto a delradicamento della famiglia nel territorio nazionale e dello sforzo diinserimento nella società italiana b del disagio psicofisico cui il minoresarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui sì trova il centro dei suoiinteressi e relazioni e c della tenera età del minore nemmeno valorizzandol impegno dimostrato dagli odierni ricorrenti nella ricerca di un lavoro e di unaadeguata e stabile soluzione abitativa fattori dimostrativi di una lorointegrazione crescente nel locale contesto socio abitativo ha valutato comedeterminante la tenera età del minore come fattore dimostrativo dellamancata integrazione.3.4.4.

Il provvedimento impugnato dunque non si è attenuto ai criteristabiliti dall art. 31 del d.lgs. n. 286/1998 così come chiariti dalla giàrichiamata giurisprudenza di legittimità peraltro ampiamente citata nelprovvedimento stesso in quanto non ha ritenuto elementi integratividell esistenza del radicamento del minore nel suo ambiente nativo la presenzasul territorio nazionale della famiglia l impegno dei genitori a ricercare unastabilizzazione lavorativa le sue attuali condizioni di vita assolutamente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023dignitose né la tenera età del minore cui si accompagna peraltro il positivosforzo dei genitori di instaurare relazioni sociali.3.4.5.

Su tali presupposti appare apodittica l affermazione conclusivadella motivazione secondo cui non sussiste alcun pericolo di grave danno albenessere ed allo sviluppo psico fisico del minore né alcun danno dasradicamento sociale nell ipotesi di rientro nel * di origine da parte deigenitori.4.

Il terzo motivo di ricorso rubricato «Violazione dell art. 19 del ** sull * In particolare in relazione agli artt. 9 e ss. della* sui Diritti del * fatta a * * il 20 novembre 1989ratificata con Legge n. 176 del 1991 * di espulsione di soggetti minorie Diritto all unità familiare» può considerarsi assorbito.5.

In conclusione dunque l odierno ricorso di * * e * *deve essere accolto quanto ai suoi motivi secondo e quarto respingendoseneil primo e dichiarandosene assorbito il terzo.

Il provvedimento impugnatopertanto deve essere cassato in relazione ai motivi accolti e la causa varinviata alla Corte di appello di Bologna Sezione civile per i Minorenni indiversa composizione per il corrispondente nuovo esame e per la regolazionedelle spese di questo giudizio di legittimità.6.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. *La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo del ricorso di * *e * * respingendone il primo e dichiarandone assorbito il terzo.* il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di appello di Bologna Sezione civile per i Minorenni in diversacomposizione per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione dellespese di questo giudizio di legittimità.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 4 luglio 2023.La Presidente* * ** **La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo del ricorso di * *e * * respingendone il primo e dichiarandone assorbito il terzo.* il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di appello di Bologna Sezione civile per i Minorenni in diversacomposizione per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione dellespese di questo giudizio di legittimità.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 4 luglio 2023.La Presidente* * ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * Presidente [OSCURATO:PERSONA]* 31 * 3 DEL* * * Consigliere* N. 286 DEL 1998.* * * Consigliere* * * Consigliere rel.* 04/07/2023 CC* * * Consigliere ** 25131/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 25131/2022 r.g. proposto da* * e * * entrambi rappresentati e difesi giustaprocura speciale apposta a margine del ricorso dall * *alla Via * n. 18. ricorrenticontroPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] DI* [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto della [OSCURATO:PERSONA] depositato il giorno25/05/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno04/07/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/20231. Con decreto del 24 novembre 2021 il Tribunale per i Minorenni diBologna rigettò la richiesta di * * e * * genitori di ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l 8 dicembre 2020 di essere autorizzati allapermanenza in Italia ai sensi dell art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 286/1998nell interesse del minore.2. Il reclamo dagli stessi promosso contro quel provvedimento fu respintodalla Corte di appello di Bologna Sezione civile per i Minorenni con decretodel 19/25 maggio 2022.2.1. * corte dopo aver esposto i criteri interpretativi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in relazione alla fattispecie di cui all art. 31comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 ed aver descritto la complessivasituazione del nucleo familiare in Italia considerò che «la tenera età delminore di appena un anno e pochi mesi non può far ritenere sussistentealcun radicamento dello stesso sul territorio nazionale. Il minore ben potràseguire i genitori nel caso di loro rimpatrio mentre questi ultimi dal lorocanto ben potranno attuare un progetto migratorio per motivi di lavoro neilimiti della normativa in materia e non già tramite l istituto in esame diautorizzazione alla permanenza provvisoria per la mera nascita in Italia delfiglio minore i genitori risultano entrati in Italia in prossimità del parto cheallo stato per la sua tenera età non può considerarsi cresciuto e radicato sulterritorio. L autorizzazione alla permanenza o all ingresso temporaneo inItalia prevista dall art. 31 comma 3 t.u. imm. costituisce una misuraincisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a viverecon i genitori. La funzione della disposizione è quella di salvaguardare ilsuperiore interesse del minore in situazione nelle quali l allontanamento o ilmancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravementel esistenza. L interesse del familiare ad ottenere l autorizzazione allapermanenza o all ingresso nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessaovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023ragione unica del provvedimento autorizzatorio * * U n. 15750 del12/6/2019 . Se la tutela dello sviluppo psicofisico del minore è il benegiuridico protetto dalla norma nel caso di specie non sussistono i “gravimotivi” che costituiscono l imprescindibile presupposto per l adozione delprovvedimento invocato perché la comune sorte dei genitori non pregiudical unità familiare e la tenera età esclude che il minore possa ritenersi giàintegrato nel contesto nazionale tanto da subire concreto pregiudizio nel suosviluppo psico fisico nel caso di rimpatrio Cassazione civile sez. VI13/11/2020 25661 ».3. Per la cassazione dell appena descritto decreto hanno proposto ricorso* * e * * affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Bologna ed il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale per i Minorenni di quella stessa città entrambidestinatari della notificazione del suddetto ricorso sono rimasti solo intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. * ormai cfr. ex aliis * SU n. 22216 del 2006 *n. 747 del 2007 * n. 24039 del 2021 la ricorribilità per cassazione deidecreti camerali emessi dalla corte di appello in subiecta materia vaosservato via pregiudiziale che il ricorso è stato notificato anche alProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di *1.1. In proposito questa Corte ha già ripetutamente affermato che inmateria di autorizzazione all ingresso o permanenza nel territorio italiano delfamiliare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni deld.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ai sensi dell art. 31 comma 3 controparteprocessuale è il Pubblico Ministero e dunque «... il contraddittorio èritualmente instaurato nei confronti del solo Procuratore Generale presso lacorte di appello atteso che per un verso il Pubblico Ministero devepartecipare al giudizio anche nelle fasi di merito art. 38 comma 3 disp. att.c.c. e art. 70 comma 1 n. 5 c.p.c. ed è titolare di autonomo potere diimpugnazione art. 740 c.p.c. e per altro verso non è individuabilealcun altra parte pubblica... chiamata a contraddire» cfr. * n. 17194 del2003 * n. 280 del 2020 * n. 24093 del 2021 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/20231.1.1. Va dato atto peraltro che in altri casi si è ritenuto che inanalogia a quanto avviene per i due gradi di merito in cui unicocontraddittorio della parte istante è rispettivamente il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale per i minorenni ed il Procuratore Generale dellaRepubblica presso la Corte di Appello «... nel giudizio di cassazionepromosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corted appello sul reclamo dinnanzi menzionato il contraddittorio è ritualmenteinstaurato nei confronti del solo * presso la suindicata * cfr. *n. 14063 del 2008 * n. 28778 del 2011 .1.1.2. Non si pone dunque alcuna esigenza di disporre la notificazionedel ricorso introduttivo nei confronti del Procuratore Generale presso la Cortedi cassazione.2. Fermo quanto precede il primo motivo di ricorso rubricato «Ex art.360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della pronuncia per errata indicazione delleparti e dell oggetto del giudizio nel dispositivo» rimarca che il decretoimpugnato si riferisce nel suo dispositivo «a tale * * soggettoche non è parte del giudizio e non menziona invece nel dispositivo ireclamanti … . Per quanto riguarda l oggetto dell impugnazione si riferisceal decreto del Tribunale per i Minorenni del 22.11.2021 depositato il7.12.2021 mentre invece quello che ha definito l istanza dei * * èdel 18.11.2021 depositato il 24.11.2021». * i ricorrenti che «lapronuncia dunque nella sua parte essenziale che è il dispositivo è riferitoevidentemente ad un altro caso. Non è stato dunque pronunciato undispositivo nei confronti dei soggetti del presente giudizio e ciò non può cherendere nulla la sentenza».2. * tale doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento.2.1. Invero rileva il Collegio che effettivamente il dispositivo del decretooggi impugnato presenta l anomalia denunciata dagli odierni ricorrenti. La suaintestazione invece risulta riferita senza alcun dubbio alle odierne parti incausa anche quanto alla indicazione ivi rinvenibile del provvedimentooggetto di reclamo.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/20232.2. La lettura della motivazione del menzionato decreto inoltreconsente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenutoessenziale del decisum che appare inequivoco atteso che a fronte dei motividi reclamo con cui contestandosi la pronuncia reiettiva del giudice di primecure era stata ribadita la richiesta di autorizzazione ex art. 31 comma 3 deld.lgs. n. 286 del 1998 la corte felsinea ha rigettato quest ultimaargomentando nei termini già precedentemente riportato al § 2.1. dei “Fattidi causa” da intendersi qui richiamati .2.2.1. Non sussiste pertanto alcun insanabile contrasto tra la partemotiva ed il dispositivo del decreto oggi impugnato fattispecie che neavrebbe imposto la declaratoria di nullità. * ex aliis * n. 37079 del2022 * n. 26074 del 2018 * n. 5939 del 2018 * n. 22433 del2017 * n. 16488 del 2006 * n. 17392 del 2004 * n. 10129 del1999 * n. 1205 del 1984 configurabile solo se ed in quanto esso incidasulla idoneità del provvedimento considerato complessivamente nella totalitàdelle sue componenti testuali a rendere conoscibile il contenuto dellastatuizione giudiziale2.2.2. * specie invece appare evidente che si sia al cospetto di unmero errore materiale il quale trova rimedio nel procedimento di correzioneal di fuori del sistema delle impugnazioni distinguendosi quindi siadall error in indicando deducibile ex art. 360 cod. proc. civ. sia dall errore difatto revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. risolvendosisostanzialmente in un semplice refuso cagionato da mera svista odisattenzione nella redazione del provvedimento che però come tale puòessere percepito e rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indaginericostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile edindividuato senza incertezza.3. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso il cui esame può anteporsi alterzo denunciano rispettivamenteII «Violazione dell art. 31 comma 3 del * * Immigrazioned.lgs. n. 286/1998. In particolare sull interpretazione del concetto di “gravimotivi” in senso restrittivo contrastante con la giurisprudenza di legittimità* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023prevalente a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 21779 del 2010»contestandosi alla corte di appello di aver respinto il reclamo degli odierniricorrenti affermando sostanzialmente sulla base di un analisi ritenuta daquesti ultimi «asettica e sterile» oltre che «del tutto illogica in quantodimostra di non avere adeguatamente analizzato tutte le circostanze delcaso» che la comune sorte dei genitori non pregiudica l unità familiare e chela tenera età del minore esclude che lo stesso possa ritenersi già integratonel contesto nazionale tanto da poter subire un concreto pregiudizio al suosviluppo psicofisico nel caso di rimpatrioIV «Violazione dell art. 31 del * * sull Immigrazione *ed illogicità della motivazione» per avere la corte distrettuale negatol esistenza dei presupposti per l accoglimento dell istanza «con ciò andandoin senso opposto non solo a quanto riferito dai [OSCURATO:PERSONA] … ma altresìdal Procuratore Generale il quale esprimeva parere favorevoleall accoglimento dell istanza avanzata dai coniugi * e *3.1. * doglianze scrutinabili congiuntamente perché chiaramenteconnesse si rivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cuiappresso.3.2. Va ricordato innanzitutto che l art. 31 comma 3 del d.lgs. n.286/98 prevede che “Il Tribunale per i minorenni per gravi motivi connessicon lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell età e delle condizioni di salutedel minore che si trova nel territorio italiano può autorizzare l ingresso o lapermanenza del familiare per un periodo di tempo determinato anche inderoga alle altre disposizioni della presente legge. L autorizzazione è revocataquando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o perpermanenza in * I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanzadiplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettivacompetenza”.3.3. Come puntualizzato da questa Corte cfr. tra le più recenti * n.355 del 2023 l autorizzazione alla permanenza o all ingresso temporaneo inItalia prevista dalla normativa in esame costituisce una misura incisiva a* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023tutela ed a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con igenitori mentre l interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazionericeve tutela in via riflessa ovvero nella misura in cui sia funzionale asalvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore che è il bene giuridicoprotetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimentoautorizzatorio cfr. * * n. 15750 del 2019 pag. 43.3.1. Inoltre secondo la giurisprudenza di legittimità la temporaneaautorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dalcitato art. 31 non richiede necessariamente l esistenza di situazioni diemergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegatealla sua salute potendo comprendere qualsiasi danno effettivo concretopercepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell età o dellecondizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva oderiverà certamente al minore dall allontanamento del familiare o dal suodefinitivo sradicamento dall ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsituttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e noncaratterizzate da tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad esserecatalogate o standardizzate si concretino in eventi traumatici e nonprevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o aquello di un familiare cfr. * SU n. 21799 del 2010 .3.3.2. In altri termini i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico”ex art. 31 comma 3 suddetto sono rappresentati da situazionioggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell equilibriopsicofisico del minore non altrimenti evitabile se non attraverso il rilasciodella predetta misura autorizzativa.3.3.3. Pertanto la norma in esame non si presta ad essere intesa comegenerica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitoriinterpretazione che proprio come affermato dalle Sezioni Unite con lapronuncia sopra citata avrebbe l effetto di superare e porre nel nulla ladisciplina del ricongiungimento familiare «tutte le volte in cui per effettodell espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell unità familiarecomprendente un minore muovendo dal presupposto che quest ultima* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023comporti per lui sempre e comunque un danno psichico» ne conseguirebbel applicazione automatica dell autorizzazione de qua in tal modo trasformatada eccezione a regola cfr. * n. 9391 del 2018 .3.3.4. Alla stregua di tali princìpi quindi le situazioni che possonointegrare i gravi motivi di cui al menzionato art. 31 non si prestano adessere catalogate o standardizzate di guisa che incombe sul richiedentel autorizzazione l onere di allegazione della specifica situazione di gravepregiudizio che potrebbe derivare al minore dall allontanamento del genitore cfr. * n. 9391 del 2018 e * n. 26710 del 2017 non essendosufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare dellanecessità di entrambe le figure genitoriali o l allegazione di un disagio in casodi rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell allontanamento di un genitorespetta infine al giudice del merito valutare le circostanze del caso concretocon particolare attenzione cfr. * n. 4197 del 2018 .3.3.5. In definitiva come affatto opportunamente puntualizzato da *n. 10849 del 2021 la già menzionata pronuncia resa da * SU n. 21799del 2010 impone «al giudice del merito di svolgere un giudizio prognosticoche alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori ancheprovenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche conduca acomprendere se l allontanamento del familiare possa determinare nel minorein relazione alla sua attuale condizione di vita un grave disagio psico fisicodovuto al suo rimpatrio o nell ipotesi in cui al rigetto della domanda debbaconseguire anche l allontanamento del minore se il definitivo sradicamentodall habitat sociale relazionale culturale e linguistico nel quale vive possanoprodurre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma tenuto contodelle condizioni di salute e dell età. Il procedimento da seguire per applicarecorrettamente il principio di diritto esposto nelle Sezioni Unite che indicano ilmetodo il contenuto e il risultato dell indagine da svolgere è dunque ilseguente è necessario partire dalla valutazione della situazione attuale delminore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere sia inrelazione all allontanamento di uno dei genitori sia in relazione al suorimpatrio ove l irregolarità del soggiorno riguardi entrambi. Per svolgere* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorieesterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive deisoggetti coinvolti così come allegate. * all esito della valutazione di tuttiquesti elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o dellamancanza del grave disagio psico fisico del minore derivante dal rimpatriodel familiare o dal suo sradicamento. Si tratta di un giudizio che ha ad oggettoindici provenienti esclusivamente dalla situazione fattuale dei soggetticoinvolti da eventuali accertamenti tecnici su di essi od anche trattandosidella tutela dei minori su relazioni di servizi pubblici dedicati all osservazionee al sostegno dei minori e delle famiglie o scolastici. Tale giudizio tuttavianon può fondarsi su considerazioni generali relative alla sicurezza pubblica ealle politiche migratorie ma deve fondarsi su una rigorosa operazione dibilanciamento che conduca nel caso concreto in considerazione dellapeculiare situazione del genitore o dei genitori a ritenere che l interesse delminore pur prioritario nella considerazione della norma possa essererecessivo non avendo come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza dellaCorte * sull interpretazione dell art. 8 carattere assoluto».3.4. La pronuncia impugnata pur avendo richiamato in larga parte iprincìpi fin qui esposti tuttavia non vi ha dato retta applicazione atteso chedalla sua già riportata motivazione cfr. § 2.1. dei “Fatti di causa” daintendersi qui richiamato non è dato evincere che sia stata svolta unaconcreta ed effettiva indagine supportata da puntuali riscontri istruttorisull interesse alla permanenza in Italia peraltro suo * di nascita delminore e sull eventuale correlato grave pregiudizio che potrebbe conseguirein base ad un giudizio prognostico dal suo sradicamento dall ambiente in cuiè vissuto da quando è nato nel dicembre 2020 in relazione alle circostanzeche i ricorrenti hanno allegato nel giudizio di merito alle concrete risultanzedelle relazioni dei [OSCURATO:PERSONA] di cui peraltro il provvedimento impugnatodà atto riferendo tra l altro che «nella prima relazione del 13.8.2021trasmessa al Tribunale dei Minorenni i Servizi sociali avevano evidenziatol adeguatezza dell alloggio dove il nucleo viveva la validità della reteparentale circostante da un punto di vista economico/abitativo e* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023relazionale/affettivo l atteggiamento educato e collaborativo della coppial adeguatezza del ruolo genitoriale svolto da entrambi lì dove il padre nelfrattempo aveva trovato lavoro in Italia come manovale con uno stipendiomensile di € 1.000 00 mentre la madre si dedicava alla cura della casa e delfiglio. * ultima relazione dep. 4.5.2022 nel presente procedimento i ServiziSociali hanno dedotto che la famiglia * dapprima ospitata dai parentidella moglie in * RA vive ora in autonomia in un appartamentocontratto in locazione versando regolarmente il canone mensile … . Ilreclamante è stato nel frattempo assunto da un impresa edile con uncontratto di apprendistato della durata di anni quattro con le mansioni diimbianchino mentre la moglie rimasta in casa ad occuparsi del figlio hamanifestato l intenzione di ricercare un occupazione lavorativa quando* sarà inserito in un contesto scolastico. Agli incontri il minore èapparso sereno e curato e l ambiente domestico adeguato e i servizi hannoconcluso che il rilascio del permesso richiesto garantirebbe al nucleo familiaredi preservare le condizioni socio economiche raggiunte autonomamente» edalle conseguenze del potenziale allontanamento di uno dei genitori odell intero nucleo familiare dal * di accoglienza.3.4.1. Invero la corte distrettuale ha ritenuto insussistente qualsivogliapericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico assumendogenericamente i la non prospettabilità di un danno per il minore derivantedallo sradicamento dal territorio italiano in considerazione della tenera etàdel minore medesimo che escluderebbe di per sé la sua integrazione sulterritorio ii la possibilità per il minore di seguire i genitori nel caso di lororimpatrio in Albania mentre questi ultimi dal loro canto ben potrannoin materia e non già tramite l istituto in esame di autorizzazione allapermanenza provvisoria per la mera nascita in Italia del figlio minore.3.4.2. Orbene per ciò che concerne la valutazione dell età del minore edella presenza della famiglia sul territorio nazionale la giurisprudenza diquesta Corte riconosce una presunzione di radicamento nel suo ambientenativo salvo prova contraria «La speciale autorizzazione del tribunale per i* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023minorenni all ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensidell art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 è subordinata alla puntualeallegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppopsico fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia nonsia ancora presente nel territorio nazionale mentre quando è già presenteopera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativosalvo prova contraria in quest ultimo caso i gravi motivi idonei a giustificarel autorizzazione temporanea possono essere collegati all alterazione di taleambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitorialeovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale» cfr. * n. 24039 del 2021 ribadita in motivazione dalla più recente *n. 15795 del 2022 .3.4.3. La corte territoriale invece lungi dal dare corretta applicazionealla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del giudizio prognosticoin ordine al pregiudizio per il minore sarà necessario tenere conto a delradicamento della famiglia nel territorio nazionale e dello sforzo diinserimento nella società italiana b del disagio psicofisico cui il minoresarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui sì trova il centro dei suoiinteressi e relazioni e c della tenera età del minore nemmeno valorizzandol impegno dimostrato dagli odierni ricorrenti nella ricerca di un lavoro e di unaadeguata e stabile soluzione abitativa fattori dimostrativi di una lorointegrazione crescente nel locale contesto socio abitativo ha valutato comedeterminante la tenera età del minore come fattore dimostrativo dellamancata integrazione.3.4.4. Il provvedimento impugnato dunque non si è attenuto ai criteristabiliti dall art. 31 del d.lgs. n. 286/1998 così come chiariti dalla giàrichiamata giurisprudenza di legittimità peraltro ampiamente citata nelprovvedimento stesso in quanto non ha ritenuto elementi integratividell esistenza del radicamento del minore nel suo ambiente nativo la presenzasul territorio nazionale della famiglia l impegno dei genitori a ricercare unastabilizzazione lavorativa le sue attuali condizioni di vita assolutamente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023dignitose né la tenera età del minore cui si accompagna peraltro il positivosforzo dei genitori di instaurare relazioni sociali.3.4.5. Su tali presupposti appare apodittica l affermazione conclusivadella motivazione secondo cui non sussiste alcun pericolo di grave danno albenessere ed allo sviluppo psico fisico del minore né alcun danno dasradicamento sociale nell ipotesi di rientro nel * di origine da parte deigenitori.4. Il terzo motivo di ricorso rubricato «Violazione dell art. 19 del ** sull * In particolare in relazione agli artt. 9 e ss. della* sui Diritti del * fatta a * * il 20 novembre 1989ratificata con Legge n. 176 del 1991 * di espulsione di soggetti minorie Diritto all unità familiare» può considerarsi assorbito.5. In conclusione dunque l odierno ricorso di * * e * *deve essere accolto quanto ai suoi motivi secondo e quarto respingendoseneil primo e dichiarandosene assorbito il terzo. Il provvedimento impugnatopertanto deve essere cassato in relazione ai motivi accolti e la causa varinviata alla Corte di appello di Bologna Sezione civile per i Minorenni indiversa composizione per il corrispondente nuovo esame e per la regolazionedelle spese di questo giudizio di legittimità.6. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * Presidente [OSCURATO:PERSONA]* 31 * 3 DEL* * * Consigliere* N. 286 DEL 1998.* * * Consigliere* * * Consigliere rel.* 04/07/2023 CC* * * Consigliere ** 25131/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 25131/2022 r.g. proposto da* * e * * entrambi rappresentati e difesi giustaprocura speciale apposta a margine del ricorso dall * *alla Via * n. 18. ricorrenticontroPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] DI* [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto della [OSCURATO:PERSONA] depositato il giorno25/05/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno04/07/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/20231. Con decreto del 24 novembre 2021 il Tribunale per i Minorenni diBologna rigettò la richiesta di * * e * * genitori di ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l 8 dicembre 2020 di essere autorizzati allapermanenza in Italia ai sensi dell art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 286/1998nell interesse del minore.2. Il reclamo dagli stessi promosso contro quel provvedimento fu respintodalla Corte di appello di Bologna Sezione civile per i Minorenni con decretodel 19/25 maggio 2022.2.1. * corte dopo aver esposto i criteri interpretativi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in relazione alla fattispecie di cui all art. 31comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 ed aver descritto la complessivasituazione del nucleo familiare in Italia considerò che «la tenera età delminore di appena un anno e pochi mesi non può far ritenere sussistentealcun radicamento dello stesso sul territorio nazionale. Il minore ben potràseguire i genitori nel caso di loro rimpatrio mentre questi ultimi dal lorocanto ben potranno attuare un progetto migratorio per motivi di lavoro neilimiti della normativa in materia e non già tramite l istituto in esame diautorizzazione alla permanenza provvisoria per la mera nascita in Italia delfiglio minore i genitori risultano entrati in Italia in prossimità del parto cheallo stato per la sua tenera età non può considerarsi cresciuto e radicato sulterritorio. L autorizzazione alla permanenza o all ingresso temporaneo inItalia prevista dall art. 31 comma 3 t.u. imm. costituisce una misuraincisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a viverecon i genitori. La funzione della disposizione è quella di salvaguardare ilsuperiore interesse del minore in situazione nelle quali l allontanamento o ilmancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravementel esistenza. L interesse del familiare ad ottenere l autorizzazione allapermanenza o all ingresso nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessaovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023ragione unica del provvedimento autorizzatorio * * U n. 15750 del12/6/2019 . Se la tutela dello sviluppo psicofisico del minore è il benegiuridico protetto dalla norma nel caso di specie non sussistono i “gravimotivi” che costituiscono l imprescindibile presupposto per l adozione delprovvedimento invocato perché la comune sorte dei genitori non pregiudical unità familiare e la tenera età esclude che il minore possa ritenersi giàintegrato nel contesto nazionale tanto da subire concreto pregiudizio nel suosviluppo psico fisico nel caso di rimpatrio Cassazione civile sez. VI13/11/2020 25661 ».3. Per la cassazione dell appena descritto decreto hanno proposto ricorso* * e * * affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Bologna ed il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale per i Minorenni di quella stessa città entrambidestinatari della notificazione del suddetto ricorso sono rimasti solo intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. * ormai cfr. ex aliis * SU n. 22216 del 2006 *n. 747 del 2007 * n. 24039 del 2021 la ricorribilità per cassazione deidecreti camerali emessi dalla corte di appello in subiecta materia vaosservato via pregiudiziale che il ricorso è stato notificato anche alProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di *1.1. In proposito questa Corte ha già ripetutamente affermato che inmateria di autorizzazione all ingresso o permanenza nel territorio italiano delfamiliare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni deld.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ai sensi dell art. 31 comma 3 controparteprocessuale è il Pubblico Ministero e dunque «... il contraddittorio èritualmente instaurato nei confronti del solo Procuratore Generale presso lacorte di appello atteso che per un verso il Pubblico Ministero devepartecipare al giudizio anche nelle fasi di merito art. 38 comma 3 disp. att.c.c. e art. 70 comma 1 n. 5 c.p.c. ed è titolare di autonomo potere diimpugnazione art. 740 c.p.c. e per altro verso non è individuabilealcun altra parte pubblica... chiamata a contraddire» cfr. * n. 17194 del2003 * n. 280 del 2020 * n. 24093 del 2021 .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/20231.1.1. Va dato atto peraltro che in altri casi si è ritenuto che inanalogia a quanto avviene per i due gradi di merito in cui unicocontraddittorio della parte istante è rispettivamente il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale per i minorenni ed il Procuratore Generale dellaRepubblica presso la Corte di Appello «... nel giudizio di cassazionepromosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corted appello sul reclamo dinnanzi menzionato il contraddittorio è ritualmenteinstaurato nei confronti del solo * presso la suindicata * cfr. *n. 14063 del 2008 * n. 28778 del 2011 .1.1.2. Non si pone dunque alcuna esigenza di disporre la notificazionedel ricorso introduttivo nei confronti del Procuratore Generale presso la Cortedi cassazione.2. Fermo quanto precede il primo motivo di ricorso rubricato «Ex art.360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della pronuncia per errata indicazione delleparti e dell oggetto del giudizio nel dispositivo» rimarca che il decretoimpugnato si riferisce nel suo dispositivo «a tale * * soggettoche non è parte del giudizio e non menziona invece nel dispositivo ireclamanti … . Per quanto riguarda l oggetto dell impugnazione si riferisceal decreto del Tribunale per i Minorenni del 22.11.2021 depositato il7.12.2021 mentre invece quello che ha definito l istanza dei * * èdel 18.11.2021 depositato il 24.11.2021». * i ricorrenti che «lapronuncia dunque nella sua parte essenziale che è il dispositivo è riferitoevidentemente ad un altro caso. Non è stato dunque pronunciato undispositivo nei confronti dei soggetti del presente giudizio e ciò non può cherendere nulla la sentenza».2. * tale doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento.2.1. Invero rileva il Collegio che effettivamente il dispositivo del decretooggi impugnato presenta l anomalia denunciata dagli odierni ricorrenti. La suaintestazione invece risulta riferita senza alcun dubbio alle odierne parti incausa anche quanto alla indicazione ivi rinvenibile del provvedimentooggetto di reclamo.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/20232.2. La lettura della motivazione del menzionato decreto inoltreconsente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenutoessenziale del decisum che appare inequivoco atteso che a fronte dei motividi reclamo con cui contestandosi la pronuncia reiettiva del giudice di primecure era stata ribadita la richiesta di autorizzazione ex art. 31 comma 3 deld.lgs. n. 286 del 1998 la corte felsinea ha rigettato quest ultimaargomentando nei termini già precedentemente riportato al § 2.1. dei “Fattidi causa” da intendersi qui richiamati .2.2.1. Non sussiste pertanto alcun insanabile contrasto tra la partemotiva ed il dispositivo del decreto oggi impugnato fattispecie che neavrebbe imposto la declaratoria di nullità. * ex aliis * n. 37079 del2022 * n. 26074 del 2018 * n. 5939 del 2018 * n. 22433 del2017 * n. 16488 del 2006 * n. 17392 del 2004 * n. 10129 del1999 * n. 1205 del 1984 configurabile solo se ed in quanto esso incidasulla idoneità del provvedimento considerato complessivamente nella totalitàdelle sue componenti testuali a rendere conoscibile il contenuto dellastatuizione giudiziale2.2.2. * specie invece appare evidente che si sia al cospetto di unmero errore materiale il quale trova rimedio nel procedimento di correzioneal di fuori del sistema delle impugnazioni distinguendosi quindi siadall error in indicando deducibile ex art. 360 cod. proc. civ. sia dall errore difatto revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. risolvendosisostanzialmente in un semplice refuso cagionato da mera svista odisattenzione nella redazione del provvedimento che però come tale puòessere percepito e rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indaginericostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile edindividuato senza incertezza.3. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso il cui esame può anteporsi alterzo denunciano rispettivamenteII «Violazione dell art. 31 comma 3 del * * Immigrazioned.lgs. n. 286/1998. In particolare sull interpretazione del concetto di “gravimotivi” in senso restrittivo contrastante con la giurisprudenza di legittimità* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023prevalente a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 21779 del 2010»contestandosi alla corte di appello di aver respinto il reclamo degli odierniricorrenti affermando sostanzialmente sulla base di un analisi ritenuta daquesti ultimi «asettica e sterile» oltre che «del tutto illogica in quantodimostra di non avere adeguatamente analizzato tutte le circostanze delcaso» che la comune sorte dei genitori non pregiudica l unità familiare e chela tenera età del minore esclude che lo stesso possa ritenersi già integratonel contesto nazionale tanto da poter subire un concreto pregiudizio al suosviluppo psicofisico nel caso di rimpatrioIV «Violazione dell art. 31 del * * sull Immigrazione *ed illogicità della motivazione» per avere la corte distrettuale negatol esistenza dei presupposti per l accoglimento dell istanza «con ciò andandoin senso opposto non solo a quanto riferito dai [OSCURATO:PERSONA] … ma altresìdal Procuratore Generale il quale esprimeva parere favorevoleall accoglimento dell istanza avanzata dai coniugi * e *3.1. * doglianze scrutinabili congiuntamente perché chiaramenteconnesse si rivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cuiappresso.3.2. Va ricordato innanzitutto che l art. 31 comma 3 del d.lgs. n.286/98 prevede che “Il Tribunale per i minorenni per gravi motivi connessicon lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell età e delle condizioni di salutedel minore che si trova nel territorio italiano può autorizzare l ingresso o lapermanenza del familiare per un periodo di tempo determinato anche inderoga alle altre disposizioni della presente legge. L autorizzazione è revocataquando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o perpermanenza in * I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanzadiplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettivacompetenza”.3.3. Come puntualizzato da questa Corte cfr. tra le più recenti * n.355 del 2023 l autorizzazione alla permanenza o all ingresso temporaneo inItalia prevista dalla normativa in esame costituisce una misura incisiva a* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023tutela ed a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con igenitori mentre l interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazionericeve tutela in via riflessa ovvero nella misura in cui sia funzionale asalvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore che è il bene giuridicoprotetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimentoautorizzatorio cfr. * * n. 15750 del 2019 pag. 43.3.1. Inoltre secondo la giurisprudenza di legittimità la temporaneaautorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dalcitato art. 31 non richiede necessariamente l esistenza di situazioni diemergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegatealla sua salute potendo comprendere qualsiasi danno effettivo concretopercepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell età o dellecondizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva oderiverà certamente al minore dall allontanamento del familiare o dal suodefinitivo sradicamento dall ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsituttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e noncaratterizzate da tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad esserecatalogate o standardizzate si concretino in eventi traumatici e nonprevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o aquello di un familiare cfr. * SU n. 21799 del 2010 .3.3.2. In altri termini i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico”ex art. 31 comma 3 suddetto sono rappresentati da situazionioggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell equilibriopsicofisico del minore non altrimenti evitabile se non attraverso il rilasciodella predetta misura autorizzativa.3.3.3. Pertanto la norma in esame non si presta ad essere intesa comegenerica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitoriinterpretazione che proprio come affermato dalle Sezioni Unite con lapronuncia sopra citata avrebbe l effetto di superare e porre nel nulla ladisciplina del ricongiungimento familiare «tutte le volte in cui per effettodell espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell unità familiarecomprendente un minore muovendo dal presupposto che quest ultima* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023comporti per lui sempre e comunque un danno psichico» ne conseguirebbel applicazione automatica dell autorizzazione de qua in tal modo trasformatada eccezione a regola cfr. * n. 9391 del 2018 .3.3.4. Alla stregua di tali princìpi quindi le situazioni che possonointegrare i gravi motivi di cui al menzionato art. 31 non si prestano adessere catalogate o standardizzate di guisa che incombe sul richiedentel autorizzazione l onere di allegazione della specifica situazione di gravepregiudizio che potrebbe derivare al minore dall allontanamento del genitore cfr. * n. 9391 del 2018 e * n. 26710 del 2017 non essendosufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare dellanecessità di entrambe le figure genitoriali o l allegazione di un disagio in casodi rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell allontanamento di un genitorespetta infine al giudice del merito valutare le circostanze del caso concretocon particolare attenzione cfr. * n. 4197 del 2018 .3.3.5. In definitiva come affatto opportunamente puntualizzato da *n. 10849 del 2021 la già menzionata pronuncia resa da * SU n. 21799del 2010 impone «al giudice del merito di svolgere un giudizio prognosticoche alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori ancheprovenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche conduca acomprendere se l allontanamento del familiare possa determinare nel minorein relazione alla sua attuale condizione di vita un grave disagio psico fisicodovuto al suo rimpatrio o nell ipotesi in cui al rigetto della domanda debbaconseguire anche l allontanamento del minore se il definitivo sradicamentodall habitat sociale relazionale culturale e linguistico nel quale vive possanoprodurre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma tenuto contodelle condizioni di salute e dell età. Il procedimento da seguire per applicarecorrettamente il principio di diritto esposto nelle Sezioni Unite che indicano ilmetodo il contenuto e il risultato dell indagine da svolgere è dunque ilseguente è necessario partire dalla valutazione della situazione attuale delminore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere sia inrelazione all allontanamento di uno dei genitori sia in relazione al suorimpatrio ove l irregolarità del soggiorno riguardi entrambi. Per svolgere* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorieesterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive deisoggetti coinvolti così come allegate. * all esito della valutazione di tuttiquesti elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o dellamancanza del grave disagio psico fisico del minore derivante dal rimpatriodel familiare o dal suo sradicamento. Si tratta di un giudizio che ha ad oggettoindici provenienti esclusivamente dalla situazione fattuale dei soggetticoinvolti da eventuali accertamenti tecnici su di essi od anche trattandosidella tutela dei minori su relazioni di servizi pubblici dedicati all osservazionee al sostegno dei minori e delle famiglie o scolastici. Tale giudizio tuttavianon può fondarsi su considerazioni generali relative alla sicurezza pubblica ealle politiche migratorie ma deve fondarsi su una rigorosa operazione dibilanciamento che conduca nel caso concreto in considerazione dellapeculiare situazione del genitore o dei genitori a ritenere che l interesse delminore pur prioritario nella considerazione della norma possa essererecessivo non avendo come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza dellaCorte * sull interpretazione dell art. 8 carattere assoluto».3.4. La pronuncia impugnata pur avendo richiamato in larga parte iprincìpi fin qui esposti tuttavia non vi ha dato retta applicazione atteso chedalla sua già riportata motivazione cfr. § 2.1. dei “Fatti di causa” daintendersi qui richiamato non è dato evincere che sia stata svolta unaconcreta ed effettiva indagine supportata da puntuali riscontri istruttorisull interesse alla permanenza in Italia peraltro suo * di nascita delminore e sull eventuale correlato grave pregiudizio che potrebbe conseguirein base ad un giudizio prognostico dal suo sradicamento dall ambiente in cuiè vissuto da quando è nato nel dicembre 2020 in relazione alle circostanzeche i ricorrenti hanno allegato nel giudizio di merito alle concrete risultanzedelle relazioni dei [OSCURATO:PERSONA] di cui peraltro il provvedimento impugnatodà atto riferendo tra l altro che «nella prima relazione del 13.8.2021trasmessa al Tribunale dei Minorenni i Servizi sociali avevano evidenziatol adeguatezza dell alloggio dove il nucleo viveva la validità della reteparentale circostante da un punto di vista economico/abitativo e* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023relazionale/affettivo l atteggiamento educato e collaborativo della coppial adeguatezza del ruolo genitoriale svolto da entrambi lì dove il padre nelfrattempo aveva trovato lavoro in Italia come manovale con uno stipendiomensile di € 1.000 00 mentre la madre si dedicava alla cura della casa e delfiglio. * ultima relazione dep. 4.5.2022 nel presente procedimento i ServiziSociali hanno dedotto che la famiglia * dapprima ospitata dai parentidella moglie in * RA vive ora in autonomia in un appartamentocontratto in locazione versando regolarmente il canone mensile … . Ilreclamante è stato nel frattempo assunto da un impresa edile con uncontratto di apprendistato della durata di anni quattro con le mansioni diimbianchino mentre la moglie rimasta in casa ad occuparsi del figlio hamanifestato l intenzione di ricercare un occupazione lavorativa quando* sarà inserito in un contesto scolastico. Agli incontri il minore èapparso sereno e curato e l ambiente domestico adeguato e i servizi hannoconcluso che il rilascio del permesso richiesto garantirebbe al nucleo familiaredi preservare le condizioni socio economiche raggiunte autonomamente» edalle conseguenze del potenziale allontanamento di uno dei genitori odell intero nucleo familiare dal * di accoglienza.3.4.1. Invero la corte distrettuale ha ritenuto insussistente qualsivogliapericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico assumendogenericamente i la non prospettabilità di un danno per il minore derivantedallo sradicamento dal territorio italiano in considerazione della tenera etàdel minore medesimo che escluderebbe di per sé la sua integrazione sulterritorio ii la possibilità per il minore di seguire i genitori nel caso di lororimpatrio in Albania mentre questi ultimi dal loro canto ben potrannoin materia e non già tramite l istituto in esame di autorizzazione allapermanenza provvisoria per la mera nascita in Italia del figlio minore.3.4.2. Orbene per ciò che concerne la valutazione dell età del minore edella presenza della famiglia sul territorio nazionale la giurisprudenza diquesta Corte riconosce una presunzione di radicamento nel suo ambientenativo salvo prova contraria «La speciale autorizzazione del tribunale per i* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023minorenni all ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensidell art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 è subordinata alla puntualeallegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppopsico fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia nonsia ancora presente nel territorio nazionale mentre quando è già presenteopera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativosalvo prova contraria in quest ultimo caso i gravi motivi idonei a giustificarel autorizzazione temporanea possono essere collegati all alterazione di taleambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitorialeovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale» cfr. * n. 24039 del 2021 ribadita in motivazione dalla più recente *n. 15795 del 2022 .3.4.3. La corte territoriale invece lungi dal dare corretta applicazionealla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del giudizio prognosticoin ordine al pregiudizio per il minore sarà necessario tenere conto a delradicamento della famiglia nel territorio nazionale e dello sforzo diinserimento nella società italiana b del disagio psicofisico cui il minoresarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui sì trova il centro dei suoiinteressi e relazioni e c della tenera età del minore nemmeno valorizzandol impegno dimostrato dagli odierni ricorrenti nella ricerca di un lavoro e di unaadeguata e stabile soluzione abitativa fattori dimostrativi di una lorointegrazione crescente nel locale contesto socio abitativo ha valutato comedeterminante la tenera età del minore come fattore dimostrativo dellamancata integrazione.3.4.4. Il provvedimento impugnato dunque non si è attenuto ai criteristabiliti dall art. 31 del d.lgs. n. 286/1998 così come chiariti dalla giàrichiamata giurisprudenza di legittimità peraltro ampiamente citata nelprovvedimento stesso in quanto non ha ritenuto elementi integratividell esistenza del radicamento del minore nel suo ambiente nativo la presenzasul territorio nazionale della famiglia l impegno dei genitori a ricercare unastabilizzazione lavorativa le sue attuali condizioni di vita assolutamente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023dignitose né la tenera età del minore cui si accompagna peraltro il positivosforzo dei genitori di instaurare relazioni sociali.3.4.5. Su tali presupposti appare apodittica l affermazione conclusivadella motivazione secondo cui non sussiste alcun pericolo di grave danno albenessere ed allo sviluppo psico fisico del minore né alcun danno dasradicamento sociale nell ipotesi di rientro nel * di origine da parte deigenitori.4. Il terzo motivo di ricorso rubricato «Violazione dell art. 19 del ** sull * In particolare in relazione agli artt. 9 e ss. della* sui Diritti del * fatta a * * il 20 novembre 1989ratificata con Legge n. 176 del 1991 * di espulsione di soggetti minorie Diritto all unità familiare» può considerarsi assorbito.5. In conclusione dunque l odierno ricorso di * * e * *deve essere accolto quanto ai suoi motivi secondo e quarto respingendoseneil primo e dichiarandosene assorbito il terzo. Il provvedimento impugnatopertanto deve essere cassato in relazione ai motivi accolti e la causa varinviata alla Corte di appello di Bologna Sezione civile per i Minorenni indiversa composizione per il corrispondente nuovo esame e per la regolazionedelle spese di questo giudizio di legittimità.6. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. *La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo del ricorso di * *e * * respingendone il primo e dichiarandone assorbito il terzo.* il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di appello di Bologna Sezione civile per i Minorenni in diversacomposizione per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione dellespese di questo giudizio di legittimità.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 4 luglio 2023.La Presidente* * ** **La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo del ricorso di * *e * * respingendone il primo e dichiarandone assorbito il terzo.* il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di appello di Bologna Sezione civile per i Minorenni in diversacomposizione per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione dellespese di questo giudizio di legittimità.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25131/2022Numero sezionale 3541/2023Numero di raccolta generale 22027/2023Data pubblicazione 24/07/2023Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 4 luglio 2023.La Presidente* * ** *