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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 14871/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22298/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura alle liti in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di gestione del risparmio s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Tacito, n. 10. - con troricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ATT in liquidazione, nella persona del Curatore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, in via tra loro disgiunta, dagli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 62. - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di MILANO, r. 2632/2017, pubblicata il 14 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 giugno 2017, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10852 del 29 settembre 2005, che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1323/2011, presentata da [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato ingiunto il pagamento di euro 3.975.000,00, oltre interessi e spese di procedura, per il mancato versamento di 159 quote delle 270 sottoscritte nel dicembre 2006.

2. La Corte di appello ha affermato che: - era valido il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in favore di Vegsvest, ossia la società di gestione del Fondo pro tempore, che, in quanto tale, al tempo del ricorso monitorio, ovvero nel gennaio 2011, era l'unico soggetto legittimato ad azionarne le relative ragioni di credito; - che il contratto di investimento tra la Battiston e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la sottoscrizione di n. 270 quote del Fondo «Scrovegni» avvenuta in data 13 gennaio 2011, si era perfezionato con la produzione in sede di ricorso monitorio del modulo con il quale la Battiston si era impegnata, il 27 dicembre 2006, all'acquisto di 270 quote del Fondo, che equivaleva all'accettazione della proposta contrattuale, accettazione del tutto efficace, in quanto il termine di 18 mesi previsto dall'art. 8.1 del Regolamento del Fondo del 20 settembre 2007, riguardava il completamento della prima sottoscrizione da parte dei quotisti e non l'accettazione da parte della società di gestione; - l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Battiston era priva di fondamento in quanto il rifiuto di adempiere di quest'ultima era illogico, prima ancora che ingiustificato, in quanto la situazione di crisi della Vegavest non era ascrivibile alla negligenza gestoria della stessa (comunque non dimostrata), ma al mancato versamento da parte dei sottoscrittori del corrispettivo delle quote, come emergeva dalla relazione semestrale del Fondo «Scrovegni» al 30 giugno 2011 redatta dagli amministratori di Axia, che aveva messo in evidenza la sostanziale equivalenza tra i debiti del Fondo e l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle quote non versati; mancava, inoltre, la proporzionalità tra il rifiuto di adempiere e l'asserito inadempimento, poiché la Battiston si era sottratta all'adempimento ben prima che la Vegavest poneva in essere le asserite condotte gestorie e, quindi, prima dell'asserita trasgressione delle prescrizioni del Regolamento da parte della SGR; la Vegavest, inoltre, non poteva considerarsi inadempiente al tempo del ricorso monitorio, in mancanza di elementi tali da fare ritenere che, agli inizi del 2011, la SGR avesse gestito il Fondo in maniera negligente e, in ogni caso, l'asserito inadempimento della Vegagest era stato allegato dalla Battiston in termini assolutamente generici, avendo dedotto una situazicne di crisi di liquidità per l'inefficienza e la trascuratezza di Vegavest; -la Battiston non poteva legittimamente imputare a causa di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta la conclamata insolvenza del Fondo, ex art. 1463 cod. civ. (peraltro in maniera contraddittoria rispetto alla eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 cod. civ.), in quanto trattandosi di conseguenza materiale del suo inadempimento, difettava l'oggettività essenziale per l'applicazione dell'art. 1463 cod. civ.; inoltre, al tempo del ricorso per decreto ingiuntivo, l'emissione delle quote non era impossibile e la possibilità di emettere le quote era venuta meno solo in seguito alla messa in liquidazione del Fondo, deliberata il 21 luglio 2011 e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Axia il 6 settembre 2011, otto mesi dopo il perfezionamento del contratto di investimento; in data 14 settembre 2011, poi, l'assemblea dei partecipanti al Fondo aveva deliberato di proseguire le azioni giudiziarie già avviate nei confronti dei quotisti inadempienti; l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale non era incompatibile con la richiesta di pagamento da parte dei sottoscrittori inadempienti, il cui adempimento doveva ritenersi finalizzato proprio alla liquidazione del Fondo e al soddisfacimento dei creditori; -il giudice di prime cure aveva attribuito a ciascuna delle quote non versate il valore nominale di euro 25.000,00, come da modulo di sottoscrizione, per cui era infondata la censura che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sul valore delle quote; -la Vegavest, in quanto gestore del Fondo, era legittimata passivamente nel procedimento e la successiva successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111, terzo comrna, cod. proc. civ., non comportava la perdita dell'originaria legittimazione a resistere nel processo.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi.

4. [OSCURATO:PERSONA] di gestione del risparmio s.p.a. 1:già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e il [OSCURATO:PERSONA] ATT s.r.I., in liquidazione, hanno depositato rispettivi controricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..

Errata interpretazione ed applicazione di norme giuridiche (art. 36 TUE) in relazione all'illegittimità, nullità e comunque inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Contraddittorietà tra chiesto e pronunciato.

Contraddittorietà tra motivazione e parte dispositiva della sentenza: la violazione di legge è nell'avere ritenuto insussistente la discrasia tra chiesto e pronunciato, generando così, nel caso di mancata opposizione, una situazione giuridica creditoria del tutto avulsa dalla realtà, in quanto il decreto ingiuntivo non indicava il soggetto o l'ente beneficiario del credito (se il fondo di investimento o la società di gestione), indicazione necessaria perchè si trattava di due patrimoni separati ex lege. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.2 Ed invero, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in punto di legittimazione attiva e di successione a titolo particolare ex art. 111 cod. proc. civ.. 1.3 Da un lato mette conto rilevare che la Vegavest era la società di gestione del Fondo che, al tempo del ricorso monitorio, era l'unico soggetto legittimato ad azionarne le relative ragioni di credito, atteso che i fondi comuni d'investimento disciplinati nel decreto legislativo n. 58 del 1998 e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, sicchè la società promotrice o di gestione ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia (cfr. Cass., 8 maggio 2019, n. 12062); dall'altro, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso è principio statuito da questa Corte che il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti (Cass., 6 aprile 2021, n. 9264), sicchè correttamente nella motivazione il soggetto creditore era stato individuato nel Fall.

ATT.

2. Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..

Illegittimità della sentenza, violazione e falsa applicazione di legge per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, poiché mentre nella motivazione il soggetto creditore era recepito nel Fall.

ATT, nei dispositivi era indicata la Vegavest e sul punto la sentenza di secondo grado si era limitata a confermare la sentenza di primo grado. 2.1 La censura, nella parte in cui non è sostanzialmente ripetitiva del primo motivo, è inammissibile per difetto di interesse, dovendosi richiamare il principio affermato da questa Corte secondo cui «E' inammissibile per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico» (Cass., 25 giugno 2020, n. 12678).

3. Il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..

Erroneo e omesso accertamento dei fatti di causa ossia illogica ricostruzione degli stessi in relazione al mancato perfezionamento del negozio-presupposte.

Effetti della produzione in giudizio: la Corte di appello aveva ritenuto che la produzione in giudizio dell'impegno di sottoscrizione da parte della SGF: costituiva accettazione; aveva dimenticato il Giudicante che, nel caso di sottoscrizione di strumenti finanziari, non operava il principio di conclusione del contratto mediante esecuzione perchè l'art. 23 del TUF prevedeva e richiedeva obbligatoriamente la forma scritta; in ogni caso detta accettazione non sussisteva nel momento in cui il decreto ingiuntivo era stato emesso, poiché la proposta era stata depositata nel giudizio di opposizione e, comunque, anche se depositata nel giudizio monitorio non valeva come accettazione, ma come prova dell'impegno assunto dal debitore; la sentenza aveva confuso due aspetti completamente distinti, ovvero il mancato perfezionamento dell'accordo e il contenuto dello stesso; la Corte non aveva considerato la revoca del consenso da parte della Battiston intervenuta prima della produzione nel giudizio monitorio del modulo con il quale la Battiston si era impegnata, il 27 dicembre 2006, all'acquisto di 270 quote del Fondo, da parte di Vegavest, avendo la prima rifiutato il pagamento delle quote sottoscritte e non aveva considerato che il contratto doveva avere la forma scritta. 3.1 II motivo è infondato, pur non potendosi condividere interamente, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, che va pertanto corretta, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., risultando il dispositivo conforme al diritto. 3.2 Va, infatti, richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez.

U., 16 gennaio 2018, n. 898 e , di recente, anche Cass., 2 aprile 2021, n. 9187). 3.3 Di conseguenza, non può ritenersi, come ha fatto la Corte territoriale, che il difetto di un atto sottoscritto da entrambe le parti possa essere superato dal rilievo che, essendo stato il modulo del 27 dicembre 2006 prodotto in giudizio dalla Vegavest al momento del deposito del ricorso per ingiunzione (il 13 gennaio 2011), siffatta produzione possa surrogare la firma mancante dell'istituto di credito e che il contratto di investimento in esame si sia perfezionato, con efficacia ex nunc, al momento della produzione del suddetto modulo nel giudizio monitorio, dovendosi, per converso, affermare che la produzione in giudizio del documento medesimo non determina la costituzione del rapporto ex nunc, ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione.

4. Il quarto mezzo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..

Erroneo e omesso accertamento dei fatti di causa ossia illogica ricostruzione degli stessi in relazione al mancato perfezionamento del negozio-presupposto.

In subordine al terzo motivo di gravame, per tardività dell'accettazione: la Corte di appello aveva ignorato che se il periodo di sottoscrizione delle quote era spirato, l'accettazione sarebbe stata comunque e sempre tardiva e riguardava un investimento che non avrebbe potuto più essere eseguito. 4.1 Il motivo è inammissibile. 4.2 Ed invero, il negozio di sottoscrizione delle quote era, per quanto già detto, perfettamente valido, con conseguente inammissibilità del profilo di censura riguardanti la tardività dell'accettazione ed avendo la Corte affermato, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, che il termine di 18 mesi previsto dall'art. 8.1 del Regolamento del Fondo del 20 settembre 2007, riguardava il completamento della prima sottoscrizione da parte dei quotisti e non l'accettazione da parte della società di gestione.

5. Il quinto mezzo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..

Sull'eccezione di inadempimento del gestore: la Corte di appello, in maniera contraddittoria, non aveva ammesso le prove ritenendole irrilevanti, salvo poi avere ritenuto l'omessa prova delle censure nei confronti della SGR; il giudice di primo grado prima e la Corte di appello poi avevano posto a carico della Battiston l'onere di provare l'importanza dell'inadempimento del gestore, non considerando che l'art. 23 del TUF era norma speciale in tema di investimenti che poneva l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta in capo ai soggetti abilitati; il giudice di primo grado erroneamente aveva richiamato l'art. 7E, della legge fallimentare, in quanto il Fondo aveva conferito i propri crediti, ma non un mandato di gestione, che non poteva prescindere dall'autorizzazione e dall'iscrizione all'Albo delle SGR; l'affermazione della Corte che la Battiston avrebbe causato il decadimento del patrimonio del Fondo «Scrovegni» era del tutto sprovvista di prova, essendo rimasta un'affermazione apodittica quella del [OSCURATO:PERSONA] ATT che il mancato versamento degli importi ingiunti era stato causa del tracollo del Fondo; la decisione era meramente assertiva, senza alcun fondamento critico delle doglianze delle parti e senza che la sentenza avesse recepito le doglianze istruttorie. 5.1 II motivo è inammissibile. 5.2 Sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., è giurisprudenza di questa Corte che «il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. » (Cass., 8 novembre 2016, n. 22626; Cass., 3 luglio 2000, n. 8880). 5.3 La Corte territoriale, nella specie, ha affermato, con un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità se non per omesso esame di un fatto decisivo o mancanza di motivazione, nemmeno dedotti dalla ricorrente, che non vi era stata alcuna mala gestio della Vegavest e che, piuttosto, la situazione della crisi della società era ascrivibile al mancato versamento da parte dei sottoscrittori del corrispettivo delle quote, riconducendo tale affermazione alle risultanze processuali emerse dalla relazione semestrale del Fondo «Scrovegni» al 30 giugno 2011, redatta dagli amministratori di Axia, che avevano messo in evidenza la sostanziale equivalenza tra i debiti del Fondo e l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle quote non versati. 5.4 La Corte territoriale, peraltro, ha pure affermato che mancava la proporzionalità tra il rifiuto di adempiere e l'asserito inadempimento, poiché la Battiston si era sottratta all'adempimento ben prima che la Vegavest ponesse in essere le asserite condotte gestorie e, quindi, prima dell'asserita trasgressione delle prescrizioni del Regolamento da parte della SGR e che la Vegavest, inoltre, non poteva considerarsi inadempiente al tempo del ricorso monitorio, in mancanza di elementi tali da fare ritenere che, agli inizi del 2011, la SGR avesse gestito il Fondo in maniera negligente.

Poiché queste affermazioni, che integrano autonome rationes decidendi e sono idonee a sorreggere di per sé sole la decisione sul punto, non sono state fatte oggetto di alcuna contestazione, ne deriva, come questa Corte ha più volte osservato, che la ricorrente non ha interesse a dolersi del profilo qui impugnato, poiché, quand'anche se ne riscontrasse la fondatezza, l'impugnata decisione si suffragherebbe pur sempre in base all'affermazione non censurata.

6. Il sesto mezzo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..

Sull'eccezione di impossibilità di adempimento delle controparti in relazione all'emissione di nuove quote: la decisione della Corte era illogica a fronte dell'insussistenza della prova processuale della rilevanza del presunto inadempimento dei quotisti rispetto alla situazione patrimoniale definitivamente compromessa per effetto della mala gestio della SGR; l'avere ritenuto la Corte l'efficacia ex nunc del contratto, conduceva ad affermare che solo da quel momento si generava l'obbligo giuridico di versare e questo accadeva dopo il verificarsi dello stato di illiquidità del Fondo; il pagamento non era ancora dovuto perchè effetto di un negozio che si era concluso solo successivamente. 6.1 Il motivo è infondato, dovendosi ribadire che il contratto di investimento tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si era perfezionato in data 27 dicembre 2006, non essendo necessaria per il suo perfezionamento la sottoscrizione della banca; I obbligo della ricorrente di versare il corrispettivo delle quote acquistate era sorto, dunque, prima del verificarsi dello stato di illiquidità del Fondo e ciò in disparte la considerazione che, in presenza di un comportamento inadempiente di una parte, non si determina una impossibilità sopravvenuta, che presuppone un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti (Cass., 20 marzo 2018, n. 6866; Cass., 14 gennaio 1992, n. 360).

7. Il settimo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..

Sull'eccezione di impossibilità di adempimento delle controparti in relazione all'emissione di quote del valore di euro 25,00.

Il motivo proposto verte sulla mancata possibilità di emissione di nuove quote, in ragione della disposta liquidazione coatta della società di gestione, e sul quantum del valore delle quote, tenuto conto del procedimento di emissione e della valorizzazione della quota; il Tribunale non si era pronunciato e la Corte non aveva colmato tale lacuna, senza che, tuttavia, vi fosse stata alcuna attivii:à istruttoria della causa; vi era stata omessa pronuncia in ordine al fatto che comunque si trattava di controvalore, come indicato nella proposta, e il controvalore (prezzo) non poteva che essere rideterminato nella misura pari a zero, attese le contestazioni mosse dalla Battiston e comunque lo stesso andava determinato alla data in cui si fosse concluso il negozio. 7.1 Il motivo, i cui profili di censura sono in parte ripetitivi di quelli già formulati con il precedente motivo, è infondato, dovendosi ribadire da un lato che il contratto di investimento si era già perfezionato, con efficacia ex tunc e che dall'inadempimento posto in essere dalla ricorrente non poteva discendere alcuna impossibilità sopravvenuta nell'emissione delle quote; peraltro la Corte di appello ha affermato, con una argomentazione che non è stata adeguatamente censurata dalla ricorrente, che l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale non era incompatibile con la richiesta di pagamento da parte dei sottoscrittori inadempienti, il cui adempimento doveva ritenersi finalizzato proprio alla liquidazione del Fondo e al soddisfacimento dei creditori; non sussiste nemmeno il vizio di omesso esame, avendo la Corte di appello affermato che era infondata la censura che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sul valore delle quote poichè il giudice di primo grado aveva attribuito a ciascuna delle quote non versate il valore nominale di euro 25.000,00, come da modulo di sottoscrizione, e ritenendo, dunque, infondata la richiesta di rideterminazione del controvalore.

8. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dai controricorrenti e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 22.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22298/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura alle liti in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di gestione del risparmio s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Tacito, n. 10. - con troricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ATT in liquidazione, nella persona del Curatore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, in via tra loro disgiunta, dagli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 62. - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di MILANO, r. 2632/2017, pubblicata il 14 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 giugno 2017, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10852 del 29 settembre 2005, che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1323/2011, presentata da [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato ingiunto il pagamento di euro 3.975.000,00, oltre interessi e spese di procedura, per il mancato versamento di 159 quote delle 270 sottoscritte nel dicembre 2006. 2. La Corte di appello ha affermato che: - era valido il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in favore di Vegsvest, ossia la società di gestione del Fondo pro tempore, che, in quanto tale, al tempo del ricorso monitorio, ovvero nel gennaio 2011, era l'unico soggetto legittimato ad azionarne le relative ragioni di credito; - che il contratto di investimento tra la Battiston e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la sottoscrizione di n. 270 quote del Fondo «Scrovegni» avvenuta in data 13 gennaio 2011, si era perfezionato con la produzione in sede di ricorso monitorio del modulo con il quale la Battiston si era impegnata, il 27 dicembre 2006, all'acquisto di 270 quote del Fondo, che equivaleva all'accettazione della proposta contrattuale, accettazione del tutto efficace, in quanto il termine di 18 mesi previsto dall'art. 8.1 del Regolamento del Fondo del 20 settembre 2007, riguardava il completamento della prima sottoscrizione da parte dei quotisti e non l'accettazione da parte della società di gestione; - l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Battiston era priva di fondamento in quanto il rifiuto di adempiere di quest'ultima era illogico, prima ancora che ingiustificato, in quanto la situazione di crisi della Vegavest non era ascrivibile alla negligenza gestoria della stessa (comunque non dimostrata), ma al mancato versamento da parte dei sottoscrittori del corrispettivo delle quote, come emergeva dalla relazione semestrale del Fondo «Scrovegni» al 30 giugno 2011 redatta dagli amministratori di Axia, che aveva messo in evidenza la sostanziale equivalenza tra i debiti del Fondo e l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle quote non versati; mancava, inoltre, la proporzionalità tra il rifiuto di adempiere e l'asserito inadempimento, poiché la Battiston si era sottratta all'adempimento ben prima che la Vegavest poneva in essere le asserite condotte gestorie e, quindi, prima dell'asserita trasgressione delle prescrizioni del Regolamento da parte della SGR; la Vegavest, inoltre, non poteva considerarsi inadempiente al tempo del ricorso monitorio, in mancanza di elementi tali da fare ritenere che, agli inizi del 2011, la SGR avesse gestito il Fondo in maniera negligente e, in ogni caso, l'asserito inadempimento della Vegagest era stato allegato dalla Battiston in termini assolutamente generici, avendo dedotto una situazicne di crisi di liquidità per l'inefficienza e la trascuratezza di Vegavest; -la Battiston non poteva legittimamente imputare a causa di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta la conclamata insolvenza del Fondo, ex art. 1463 cod. civ. (peraltro in maniera contraddittoria rispetto alla eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 cod. civ.), in quanto trattandosi di conseguenza materiale del suo inadempimento, difettava l'oggettività essenziale per l'applicazione dell'art. 1463 cod. civ.; inoltre, al tempo del ricorso per decreto ingiuntivo, l'emissione delle quote non era impossibile e la possibilità di emettere le quote era venuta meno solo in seguito alla messa in liquidazione del Fondo, deliberata il 21 luglio 2011 e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Axia il 6 settembre 2011, otto mesi dopo il perfezionamento del contratto di investimento; in data 14 settembre 2011, poi, l'assemblea dei partecipanti al Fondo aveva deliberato di proseguire le azioni giudiziarie già avviate nei confronti dei quotisti inadempienti; l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale non era incompatibile con la richiesta di pagamento da parte dei sottoscrittori inadempienti, il cui adempimento doveva ritenersi finalizzato proprio alla liquidazione del Fondo e al soddisfacimento dei creditori; -il giudice di prime cure aveva attribuito a ciascuna delle quote non versate il valore nominale di euro 25.000,00, come da modulo di sottoscrizione, per cui era infondata la censura che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sul valore delle quote; -la Vegavest, in quanto gestore del Fondo, era legittimata passivamente nel procedimento e la successiva successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111, terzo comrna, cod. proc. civ., non comportava la perdita dell'originaria legittimazione a resistere nel processo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] di gestione del risparmio s.p.a. 1:già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e il [OSCURATO:PERSONA] ATT s.r.I., in liquidazione, hanno depositato rispettivi controricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Errata interpretazione ed applicazione di norme giuridiche (art. 36 TUE) in relazione all'illegittimità, nullità e comunque inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Contraddittorietà tra chiesto e pronunciato. Contraddittorietà tra motivazione e parte dispositiva della sentenza: la violazione di legge è nell'avere ritenuto insussistente la discrasia tra chiesto e pronunciato, generando così, nel caso di mancata opposizione, una situazione giuridica creditoria del tutto avulsa dalla realtà, in quanto il decreto ingiuntivo non indicava il soggetto o l'ente beneficiario del credito (se il fondo di investimento o la società di gestione), indicazione necessaria perchè si trattava di due patrimoni separati ex lege. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.2 Ed invero, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in punto di legittimazione attiva e di successione a titolo particolare ex art. 111 cod. proc. civ.. 1.3 Da un lato mette conto rilevare che la Vegavest era la società di gestione del Fondo che, al tempo del ricorso monitorio, era l'unico soggetto legittimato ad azionarne le relative ragioni di credito, atteso che i fondi comuni d'investimento disciplinati nel decreto legislativo n. 58 del 1998 e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, sicchè la società promotrice o di gestione ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia (cfr. Cass., 8 maggio 2019, n. 12062); dall'altro, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso è principio statuito da questa Corte che il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti (Cass., 6 aprile 2021, n. 9264), sicchè correttamente nella motivazione il soggetto creditore era stato individuato nel Fall. ATT. 2. Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Illegittimità della sentenza, violazione e falsa applicazione di legge per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, poiché mentre nella motivazione il soggetto creditore era recepito nel Fall. ATT, nei dispositivi era indicata la Vegavest e sul punto la sentenza di secondo grado si era limitata a confermare la sentenza di primo grado. 2.1 La censura, nella parte in cui non è sostanzialmente ripetitiva del primo motivo, è inammissibile per difetto di interesse, dovendosi richiamare il principio affermato da questa Corte secondo cui «E' inammissibile per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico» (Cass., 25 giugno 2020, n. 12678). 3. Il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Erroneo e omesso accertamento dei fatti di causa ossia illogica ricostruzione degli stessi in relazione al mancato perfezionamento del negozio-presupposte. Effetti della produzione in giudizio: la Corte di appello aveva ritenuto che la produzione in giudizio dell'impegno di sottoscrizione da parte della SGF: costituiva accettazione; aveva dimenticato il Giudicante che, nel caso di sottoscrizione di strumenti finanziari, non operava il principio di conclusione del contratto mediante esecuzione perchè l'art. 23 del TUF prevedeva e richiedeva obbligatoriamente la forma scritta; in ogni caso detta accettazione non sussisteva nel momento in cui il decreto ingiuntivo era stato emesso, poiché la proposta era stata depositata nel giudizio di opposizione e, comunque, anche se depositata nel giudizio monitorio non valeva come accettazione, ma come prova dell'impegno assunto dal debitore; la sentenza aveva confuso due aspetti completamente distinti, ovvero il mancato perfezionamento dell'accordo e il contenuto dello stesso; la Corte non aveva considerato la revoca del consenso da parte della Battiston intervenuta prima della produzione nel giudizio monitorio del modulo con il quale la Battiston si era impegnata, il 27 dicembre 2006, all'acquisto di 270 quote del Fondo, da parte di Vegavest, avendo la prima rifiutato il pagamento delle quote sottoscritte e non aveva considerato che il contratto doveva avere la forma scritta. 3.1 II motivo è infondato, pur non potendosi condividere interamente, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, che va pertanto corretta, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., risultando il dispositivo conforme al diritto. 3.2 Va, infatti, richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U., 16 gennaio 2018, n. 898 e , di recente, anche Cass., 2 aprile 2021, n. 9187). 3.3 Di conseguenza, non può ritenersi, come ha fatto la Corte territoriale, che il difetto di un atto sottoscritto da entrambe le parti possa essere superato dal rilievo che, essendo stato il modulo del 27 dicembre 2006 prodotto in giudizio dalla Vegavest al momento del deposito del ricorso per ingiunzione (il 13 gennaio 2011), siffatta produzione possa surrogare la firma mancante dell'istituto di credito e che il contratto di investimento in esame si sia perfezionato, con efficacia ex nunc, al momento della produzione del suddetto modulo nel giudizio monitorio, dovendosi, per converso, affermare che la produzione in giudizio del documento medesimo non determina la costituzione del rapporto ex nunc, ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione. 4. Il quarto mezzo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Erroneo e omesso accertamento dei fatti di causa ossia illogica ricostruzione degli stessi in relazione al mancato perfezionamento del negozio-presupposto. In subordine al terzo motivo di gravame, per tardività dell'accettazione: la Corte di appello aveva ignorato che se il periodo di sottoscrizione delle quote era spirato, l'accettazione sarebbe stata comunque e sempre tardiva e riguardava un investimento che non avrebbe potuto più essere eseguito. 4.1 Il motivo è inammissibile. 4.2 Ed invero, il negozio di sottoscrizione delle quote era, per quanto già detto, perfettamente valido, con conseguente inammissibilità del profilo di censura riguardanti la tardività dell'accettazione ed avendo la Corte affermato, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, che il termine di 18 mesi previsto dall'art. 8.1 del Regolamento del Fondo del 20 settembre 2007, riguardava il completamento della prima sottoscrizione da parte dei quotisti e non l'accettazione da parte della società di gestione. 5. Il quinto mezzo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Sull'eccezione di inadempimento del gestore: la Corte di appello, in maniera contraddittoria, non aveva ammesso le prove ritenendole irrilevanti, salvo poi avere ritenuto l'omessa prova delle censure nei confronti della SGR; il giudice di primo grado prima e la Corte di appello poi avevano posto a carico della Battiston l'onere di provare l'importanza dell'inadempimento del gestore, non considerando che l'art. 23 del TUF era norma speciale in tema di investimenti che poneva l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta in capo ai soggetti abilitati; il giudice di primo grado erroneamente aveva richiamato l'art. 7E, della legge fallimentare, in quanto il Fondo aveva conferito i propri crediti, ma non un mandato di gestione, che non poteva prescindere dall'autorizzazione e dall'iscrizione all'Albo delle SGR; l'affermazione della Corte che la Battiston avrebbe causato il decadimento del patrimonio del Fondo «Scrovegni» era del tutto sprovvista di prova, essendo rimasta un'affermazione apodittica quella del [OSCURATO:PERSONA] ATT che il mancato versamento degli importi ingiunti era stato causa del tracollo del Fondo; la decisione era meramente assertiva, senza alcun fondamento critico delle doglianze delle parti e senza che la sentenza avesse recepito le doglianze istruttorie. 5.1 II motivo è inammissibile. 5.2 Sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., è giurisprudenza di questa Corte che «il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. » (Cass., 8 novembre 2016, n. 22626; Cass., 3 luglio 2000, n. 8880). 5.3 La Corte territoriale, nella specie, ha affermato, con un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità se non per omesso esame di un fatto decisivo o mancanza di motivazione, nemmeno dedotti dalla ricorrente, che non vi era stata alcuna mala gestio della Vegavest e che, piuttosto, la situazione della crisi della società era ascrivibile al mancato versamento da parte dei sottoscrittori del corrispettivo delle quote, riconducendo tale affermazione alle risultanze processuali emerse dalla relazione semestrale del Fondo «Scrovegni» al 30 giugno 2011, redatta dagli amministratori di Axia, che avevano messo in evidenza la sostanziale equivalenza tra i debiti del Fondo e l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle quote non versati. 5.4 La Corte territoriale, peraltro, ha pure affermato che mancava la proporzionalità tra il rifiuto di adempiere e l'asserito inadempimento, poiché la Battiston si era sottratta all'adempimento ben prima che la Vegavest ponesse in essere le asserite condotte gestorie e, quindi, prima dell'asserita trasgressione delle prescrizioni del Regolamento da parte della SGR e che la Vegavest, inoltre, non poteva considerarsi inadempiente al tempo del ricorso monitorio, in mancanza di elementi tali da fare ritenere che, agli inizi del 2011, la SGR avesse gestito il Fondo in maniera negligente. Poiché queste affermazioni, che integrano autonome rationes decidendi e sono idonee a sorreggere di per sé sole la decisione sul punto, non sono state fatte oggetto di alcuna contestazione, ne deriva, come questa Corte ha più volte osservato, che la ricorrente non ha interesse a dolersi del profilo qui impugnato, poiché, quand'anche se ne riscontrasse la fondatezza, l'impugnata decisione si suffragherebbe pur sempre in base all'affermazione non censurata. 6. Il sesto mezzo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Sull'eccezione di impossibilità di adempimento delle controparti in relazione all'emissione di nuove quote: la decisione della Corte era illogica a fronte dell'insussistenza della prova processuale della rilevanza del presunto inadempimento dei quotisti rispetto alla situazione patrimoniale definitivamente compromessa per effetto della mala gestio della SGR; l'avere ritenuto la Corte l'efficacia ex nunc del contratto, conduceva ad affermare che solo da quel momento si generava l'obbligo giuridico di versare e questo accadeva dopo il verificarsi dello stato di illiquidità del Fondo; il pagamento non era ancora dovuto perchè effetto di un negozio che si era concluso solo successivamente. 6.1 Il motivo è infondato, dovendosi ribadire che il contratto di investimento tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si era perfezionato in data 27 dicembre 2006, non essendo necessaria per il suo perfezionamento la sottoscrizione della banca; I obbligo della ricorrente di versare il corrispettivo delle quote acquistate era sorto, dunque, prima del verificarsi dello stato di illiquidità del Fondo e ciò in disparte la considerazione che, in presenza di un comportamento inadempiente di una parte, non si determina una impossibilità sopravvenuta, che presuppone un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti (Cass., 20 marzo 2018, n. 6866; Cass., 14 gennaio 1992, n. 360). 7. Il settimo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Sull'eccezione di impossibilità di adempimento delle controparti in relazione all'emissione di quote del valore di euro 25,00. Il motivo proposto verte sulla mancata possibilità di emissione di nuove quote, in ragione della disposta liquidazione coatta della società di gestione, e sul quantum del valore delle quote, tenuto conto del procedimento di emissione e della valorizzazione della quota; il Tribunale non si era pronunciato e la Corte non aveva colmato tale lacuna, senza che, tuttavia, vi fosse stata alcuna attivii:à istruttoria della causa; vi era stata omessa pronuncia in ordine al fatto che comunque si trattava di controvalore, come indicato nella proposta, e il controvalore (prezzo) non poteva che essere rideterminato nella misura pari a zero, attese le contestazioni mosse dalla Battiston e comunque lo stesso andava determinato alla data in cui si fosse concluso il negozio. 7.1 Il motivo, i cui profili di censura sono in parte ripetitivi di quelli già formulati con il precedente motivo, è infondato, dovendosi ribadire da un lato che il contratto di investimento si era già perfezionato, con efficacia ex tunc e che dall'inadempimento posto in essere dalla ricorrente non poteva discendere alcuna impossibilità sopravvenuta nell'emissione delle quote; peraltro la Corte di appello ha affermato, con una argomentazione che non è stata adeguatamente censurata dalla ricorrente, che l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale non era incompatibile con la richiesta di pagamento da parte dei sottoscrittori inadempienti, il cui adempimento doveva ritenersi finalizzato proprio alla liquidazione del Fondo e al soddisfacimento dei creditori; non sussiste nemmeno il vizio di omesso esame, avendo la Corte di appello affermato che era infondata la censura che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sul valore delle quote poichè il giudice di primo grado aveva attribuito a ciascuna delle quote non versate il valore nominale di euro 25.000,00, come da modulo di sottoscrizione, e ritenendo, dunque, infondata la richiesta di rideterminazione del controvalore. 8. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dai controricorrenti e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 22.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n
Decreto Cassazione n. 14871/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris