CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 37176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 ottobre 2022 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in guanto l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Infatti, la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da censure in punto di completezza e logicità, avendo essa adeguatamente valorizzato i precedenti, anche specifici, del ricorrente e la sua "innegabile aggressività e violenza" nei confronti degli operanti (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliera estensore Il Presj4ènte