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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 36128/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25887/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 97, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5306/2018depositata il 01/08/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata emessa la seguente ordinanza interlocutoria: “[OSCURATO:PERSONA], rilevato che la Corte d’Appello di Roma, nel revocare la sentenza di fallimento di “[OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio al pagamento delle spese processuali (liquidate in € 4.500,00 oltre spese generali ed accessorie come per legge); che il predetto legale è divenuto quindi parte sostanziale del giudizio; che all’avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stata notificato né il ricorso, né il controricorso e manca altresì la prova che allo stesso legale sia stata notificata in proprio la sentenza della Corte d’Appello di Roma; che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, con onere di notifica del ricorso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo con onere di notifica del ricorso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Roma, così deciso il 9.9.2022 [OSCURATO:PERSONA] ”; che la predetta ordinanza interlocutoria è stata comunicata, in data 15.11.2022, dalla cancelleria al difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, non ha provveduto, nel termine assegnato di 60 giorni dalla comunicazione della predetta (e neppure successivamente), all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], parte sostanziale del giudizio, come indicato nell’ordinanza interlocutoria; che ne consegue che il giudizio è estinto a norma dell’art. 307 comma 3° cod.proc. civ.; P.Q.M.

Visto l’art. 307 comma 3° c.p.c.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25887/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 97, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5306/2018depositata il 01/08/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata emessa la seguente ordinanza interlocutoria: “[OSCURATO:PERSONA], rilevato che la Corte d’Appello di Roma, nel revocare la sentenza di fallimento di “[OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA]” e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio al pagamento delle spese processuali (liquidate in € 4.500,00 oltre spese generali ed accessorie come per legge); che il predetto legale è divenuto quindi parte sostanziale del giudizio; che all’avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stata notificato né il ricorso, né il controricorso e manca altresì la prova che allo stesso legale sia stata notificata in proprio la sentenza della Corte d’Appello di Roma; che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, con onere di notifica del ricorso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo con onere di notifica del ricorso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Roma, così deciso il 9.9.2022 [OSCURATO:PERSONA] ”; che la predetta ordinanza interlocutoria è stata comunicata, in data 15.11.2022, dalla cancelleria al difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, non ha provveduto, nel termine assegnato di 60 giorni dalla comunicazione della predetta (e neppure successivamente), all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], parte sostanziale del giudizio, come indicato nell’ordinanza interlocutoria; che ne consegue che il giudizio è estinto a norma dell’art. 307 comma 3° cod.proc. civ.; P.Q.M. Visto l’art. 307 comma 3° c.p.c.,
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