CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33127/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si censura la responsabilità del ricorrente in ordine al concorso nella detenzione dello stupefacente buttato dall'auto, è manifestamente infondato e generico in quanto privo si alcun concreto confronto con le ragioni della decisione che hanno evidenziato quali fossero gli elementi che deponevano per una comune titolarità dello stupefacente che il [OSCURATO:PERSONA] tentava di recuperare recandosi con il complice sul luogo ove poco prima era stato gettato dal finestrino dell'auto (pagg 1 e 2); che non deducibile in questa sede risulta la questione afferente alla destinazione a terzi della sostanza, aspetto su cui nessuna censura risulta essere stata formulata in sede di gravame; rilevato che riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che sono alla base della decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche e operare una riduzione di pena avendo effettuato da un canto, una motivata elisione degli aspetti che la difesa intendeva valorizzare, dall'altro, assegnato determinante valenza alla gravità del fatto ed alla negativa personalità del ricorrente gravato da numerosi precedenti penali anche specifici; rilevato che indeducibile risulta il terzo motivo con cui si censura l'omessa sostituzione della pena detentiva, in assenza di specifica e motivata richiesta nei motivi di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i