Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:T:2002:255
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62002A0077 - IT
Avis juridique important
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62002A0077
Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 22 ottobre 2002. - [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Concorrenza. - [OSCURATO:PERSONA]77/02.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-04201
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Concorrenza - Concentrazioni - Decisione che ordina una separazione di imprese - Decisione che ha come fondamento giuridico una decisione che constata l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune - Annullamento della decisione di incompatibilità che comporta la conseguente illegittimità della decisione di separazione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 8, n. 4]
[OSCURATO:PERSONA] causa T-77/02,
[OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Rueil-Malmaison (Francia), rappresentata dagli avv. ti A. Winckler e É. de [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver, P. Hellström e F. Lelièvre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Limoges (Francia), rappresentata dall'avv. H. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] central d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Limoges (Francia), rappresentati dall'avv. H. Masse-Dessen,
intervenienti,
avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 gennaio 2002, C (2002) 360 def., che ordina una separazione di imprese (caso COMP/M. 2283 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 luglio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo
1 L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, e, nella versione rettificata, GU 1990, L 257, pag. 13, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»], dispone quanto segue:
«1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.
(...)
3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.
(...)».
2 L'art. 4 del regolamento n. 4064/89 prescrive che la parte o le parti che acquisiscono il controllo ovvero il controllo comune di un'altra impresa notifichino l'operazione di concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA].
3 Ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 4064/89:
«1. Una concentrazione, quale è definita all'articolo 1, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune (...)
3. Il paragrafo 1 non osta alla realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto o di permuta che sia stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente al paragrafo 4.
4. [OSCURATO:PERSONA] può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 1 o 3. La domanda di deroga deve essere debitamente motivata. Nel decidere se accogliere tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto in particolare degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dall'operazione di concentrazione e sui terzi e del pregiudizio della concentrazione sulla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, anche prima della notifica e dopo la transazione.
(...)».
4 L'art. 8 del medesimo regolamento precisa, in particolare:
«3. Se la [OSCURATO:PERSONA] accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3 (...), essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.
4. Se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, la [OSCURATO:PERSONA] può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva».
Fatti all'origine della controversia
5 [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto francese, è la società madre di un gruppo attivo nella produzione e nella vendita di prodotti e di sistemi nei settori della distribuzione elettrica, del controllo industriale e dell'automazione.
6 [OSCURATO:PERSONA] SA è una società di diritto francese specializzata nella produzione e nella vendita di apparecchiature elettriche d'installazione a bassa tensione.
7 Il 16 febbraio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] notificavano alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle prescrizioni del regolamento n. 4064/89, il progetto della [OSCURATO:PERSONA] di lanciare un'offerta pubblica di scambio (in prosieguo: l'«OPSC») sulla totalità delle azioni [OSCURATO:PERSONA] detenute dal pubblico.
8 Dopo aver esaminato il progetto, la [OSCURATO:PERSONA] concludeva che l'operazione di concentrazione notificata rientrava nell'ambito di applicazione del regolamento n. 4064/89 e che la compatibilità della stessa con il mercato comune e con lo Spazio economico europeo sollevava seri dubbi.
9 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] adottava, il 30 marzo 2001, una decisione fondata sull'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, con la quale apriva la seconda fase della procedura di esame della concentrazione notificata.
10 Il 7 giugno 2001 la [OSCURATO:PERSONA] depositava il testo della sua OPSC presso il Conseil français des marchés financiers [ente con compiti di sorveglianza sulle operazioni finanziarie], il quale la autorizzava nella seduta del successivo 14 giugno. Il visto della Commission des opérations de bourse [equivalente francese della CONSOB] veniva ottenuto il 19 giugno 2001.
11 Ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 4064/89, che consente la realizzazione di offerte pubbliche notificate alla [OSCURATO:PERSONA], sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle azioni in questione, la [OSCURATO:PERSONA] lanciava la sua OPSC il 21 giugno 2001, concludendola il 25 luglio seguente.
12 In applicazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 61, pag. 1), la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla [OSCURATO:PERSONA], il 3 agosto 2001, una comunicazione degli addebiti che contestava la creazione od il rafforzamento di una posizione dominante, per effetto dell'operazione di concentrazione notificata, su un certo numero di mercati settoriali nazionali.
13 Il 6 agosto 2001 la Commission des opérations de bourse emetteva il parere sul risultato definitivo della OPSC lanciata dalla [OSCURATO:PERSONA] sui titoli della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] raccoglieva così il 98,7% dei titoli della [OSCURATO:PERSONA].
14 Le parti notificanti rispondevano alla comunicazione degli addebiti, con memoria depositata il 16 agosto successivo.
15 Un'audizione aveva luogo il 21 agosto 2001.
16 Il 10 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione sulla base dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89 [C (2001) 3014 def. (caso COMP/M.2283 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]); in prosieguo: la «decisione d'incompatibilità»].
17 Ai sensi dell'art. 1 di tale decisione:
«Si dichiara incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE la concentrazione, notificata alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 febbraio 2001, che le permetterebbe di acquisire il controllo esclusivo della [OSCURATO:PERSONA]».
18 Siccome la detta decisione d'incompatibilità era stata adottata dopo la chiusura dell'OPSC della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] notificava a quest'ultima, il 24 ottobre 2001, una seconda comunicazione degli addebiti, con cui annunciava di voler adottare una decisione di separazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89.
19 Presa visione del fascicolo il 31 ottobre e il 5 novembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva alla comunicazione degli addebiti del 24 ottobre 2001 con memoria del 7 novembre 2001. Il 14 novembre 2001 si svolgeva una prima riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] illustrava successivamente proprie osservazioni durante un'audizione tenutasi il 26 novembre 2001.
20 Su domanda della [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] adottava, il 4 dicembre 2001, una decisione con cui autorizzava la [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 4064/89, ad esercitare i diritti di voto inerenti alla sua partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA], tramite un mandatario nominato dalla [OSCURATO:PERSONA] e alle condizioni previste in un contratto di mandato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA].
21 Il 10 dicembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario, stipulavano il contratto di mandato.
22 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 2001 (causa T-310/01), la [OSCURATO:PERSONA] presentava un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione d'incompatibilità.
23 Il 10 gennaio 2002, su apposita domanda del 17 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] la consultazione del fascicolo amministrativo aperto per il procedimento relativo alla separazione delle due imprese partecipanti alla concentrazione controversa.
24 Nel corso di una riunione del 15 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava ai rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] le linee generali di un progetto di decisione con cui veniva disposta la separazione della [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo [OSCURATO:PERSONA].
25 Il 18 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] otteneva un ultimo accesso al fascicolo.
26 Il 22 gennaio 2002 il Comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese si pronunciava sul progetto di decisione.
27 Con lettera 25 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] presentava le sue ultime osservazioni sulla portata della cessione della [OSCURATO:PERSONA].
28 Con decisione 30 gennaio 2002 (in prosieguo: la «decisione di separazione»), adottata sulla base dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89 e pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] il successivo 4 febbraio, la [OSCURATO:PERSONA] ordinava alla [OSCURATO:PERSONA] di separarsi dal gruppo [OSCURATO:PERSONA].
29 Tale decisione definisce le modalità della separazione delle due imprese. In particolare, essa vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad una separazione distinta di determinate attività della [OSCURATO:PERSONA], sottopone a preventiva approvazione della [OSCURATO:PERSONA] l'acquirente o gli acquirenti della [OSCURATO:PERSONA], vieta ogni ulteriore cessione di determinate attività dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e, infine, fissa alla [OSCURATO:PERSONA] un termine ultimo per realizzare la separazione.
Procedimento dinanzi al Tribunale
30 Con atti depositati il 18 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione di separazione (causa T-77/02), un'istanza di procedimento accelerato, relativa al detto ricorso, ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, nonché una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione di separazione (causa T-77/02 R).
31 L'istanza di procedimento accelerato è stata accolta con decisione del Tribunale notificata alle parti il 25 marzo 2002.
32 L'udienza del procedimento sommario nella causa T-77/02 R ha avuto luogo il 23 aprile 2002.
33 In seguito alla detta udienza, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato a quest'ultima una proroga del termine per realizzare la separazione. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritirato la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione di separazione. Con ordinanza 28 maggio 2002 il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-77/02 R e ha sospeso la decisione sulle spese afferenti al procedimento sommario fino alla pronuncia sul ricorso principale.
34 Con ordinanza 6 giugno 2002 è stato autorizzato l'intervento della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] central d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
35 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale e ha sottoposto alcuni quesiti alle parti, a titolo di misure di organizzazione del procedimento ex art. 64 del regolamento di procedura. Le parti hanno ottemperato a tali richieste di informazioni.
36 Le parti hanno esposto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza svoltasi, a porte chiuse, l'11 luglio 2002.
Conclusioni delle parti
37 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
- annullare integralmente, e, in subordine, parzialmente, la decisione di separazione;
- adottare ogni altra misura che riterrà appropriata;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare agli onorari e alle altre spese relative al presente ricorso.
38 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle intervenienti, chiede che il Tribunale voglia:
- accogliere la sua richiesta di audizione dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e del mandatario, quali testimoni;
- respingere il ricorso;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
In diritto
39 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l'illegittimità della decisione d'incompatibilità comporta l'illegittimità della decisione di separazione. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è formulato sotto tale riserva preventiva.
40 [OSCURATO:PERSONA] ritiene parimenti che la decisione di separazione sia viziata, di per sé, da irregolarità di procedura, dalla violazione dell'obbligo di motivazione, dall'incompetenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA], dalla violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89, dall'inosservanza del principio di buona amministrazione e, infine, da errori manifesti di valutazione.
41 Il Tribunale considera che la decisione di separazione, in quanto ordina alla [OSCURATO:PERSONA] di separarsi dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] per ripristinare una concorrenza effettiva ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89, presuppone la legittimità della decisione d'incompatibilità, della quale essa costituisce una misura di applicazione.
42 La decisione di separazione può, infatti, legittimamente disporre che la [OSCURATO:PERSONA] si separi dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89, solo qualora la decisione d'incompatibilità abbia essa stessa legalmente provato, in conformità degli artt. 2, n. 3, e 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89 e in seguito a regolare procedimento amministrativo, che l'operazione di concentrazione notificata creerà o rafforzerà una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso.
43 Orbene, con la sentenza pronunciata oggi nella causa T-310/01 il Tribunale ha annullato la decisione d'incompatibilità.
44 Di conseguenza, annullata la decisione di'incompatibilità, la decisione di separazione viene necessariamente a mancare di fondamento normativo.
45 Poiché l'illegittimità della decisione d'incompatibilità implica pure l'illegittimità della decisione di separazione controversa, la presente domanda di annullamento di quest'ultima decisione dev'essere accolta, senza bisogno di esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente, né di statuire sulla richiesta di audizione di testimoni presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].
46 Si deve pertanto annullare la decisione di separazione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
47 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, proprie e della ricorrente, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.
48 In applicazione dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] central d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA], intervenienti, sopporteranno ciascuno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) E' annullata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 gennaio 2002, C (2002) 360 def., che ordina una separazione di imprese (caso COMP/M. 2283 - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]).
2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese proprie e quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese afferenti al procedimento sommario nella causa T-77/02 R.
3) [OSCURATO:PERSONA] SA, il [OSCURATO:PERSONA] central d'entreprise de la SA [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] européen du groupe [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuno le proprie spese.