CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputata, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e in subordine ha chiesto che non venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 18 dicembre 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia in data 26 gennaio 2018, con la quale il Tribunale di Lucca - per quel che qui interessa - aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] MARINI per il delitto di cui all'art. 481, commi 1 e 2, cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena sospesa ritenuta di giustizia.2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione. In particolare, la decisione impugnata è stata censurata per aver attribuito all'imputata la responsabilità in concorso per la falsa attestazione redatta dal professionista incaricato, sul solo presupposto che l'attestazione medesima sia stata formata nel suo interesse e non considerando in maniera illogica che la falsità in imputazione ha ad oggetto i soli allegati all'istanza da lei sottoscritta (allegati i cui contenuti, come evidenziato dagli stessi Giudici di merito, sono stati formati dal professionista incaricato). Sarebbe pertanto stata valorizzata una circostanza del tutto neutra, ossia il conferimento dell'incarico al professionista da parte della ricorrente, peraltro su delega dei proprietari dell'immobile; ed altrettanto illogicamente si sarebbe attribuita alla volontà della ricorrente di sanare l'abuso in discorso il carattere di indice rivelatore della sua consapevolezza dei contenuti della relazione di conformità. 3. Il sostituto Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. La difesa ha presentato memoria con la quale ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha ribadito la fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che, lungi dal denunciare la violazione della legge penale e dal censurare la motivazione, ha in realtà prospettato irritualnnente in questa sede di legittimità soltanto un diverso apprezzamento di fatto, peraltro rispetto ad una decisione che comunque è compiutamente argomentata e scevra da manifesta illogicità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), avendo fondato, senza che sia stato neppure dedotto il travisamento della prova, la responsabilità la responsabilità dell'imputata sul fatto che l'atto falso sia stato formato nel suo interesse (atteso che ella, detentrice dell'immobile de quo dal 2011, aveva conferito sia incarico al tecnico che ha redatto l'attestazione sia incarico di svolgere il lavori) e sulla sua consapevolezza dell'intervenuta modica dello stato dei luoghi) 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme