CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 37992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 PELLUMB nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, emessa all'esito di giudizio celebrato previa restituzione nel termine per proporre l'impugnazione ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ha confermato la sentenza contumaciale di condanna (emessa dal Tribunale di Brindisi il 3 luglio 2006) di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo O) e 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 del medesimo decreto (capo P). 2. Avverso la sentenza d'appello, tramite i propri difensori, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce, come già prospettato in appello, la nullità della sentenza di primo grado per violazione della vocatio in iudicium e, più in generale, del diritto di difesa del prevenuto, essendo stato notificato il decreto che dispone il giudizio al difensore da lui nominato per il solo giudizio di riesame cautelare e non al difensore d'ufficio nominatogli in sede di dichiarazione della sua latitanza in relazione al medesimo provvedimento cautelare. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione nella parte in cui, nonostante la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di primo grado, la Corte d'appello non avrebbe ammesso il richiesto giudizio abbreviato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge è mancanza di motivazione in medito alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato continuato di cui al capo P, dedotta con l'appello (pag. 12 e ss.), in quanto il giudice di primo grado oltre a escludere l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 avrebbe, per come prospettato dal ricorrente, ritenuto accertate due sole ipotesi di spedizione di marijuana e hashish effettuate il 13 maggio 2000 e il 4 giugno 2000 (quali reati scopo del sodalizio). 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione con riferimento all'apparato motivazionale di rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte ed eseguite con i decreti 97/00 e 98/00, dedotta con i motivi d'appello in ragione dell'inesisten degli stessi decreti autorizzativi. La Corte territoriale, in particolare, sul punto si sarebbe limitata a richiamare l'orientamento giurisprudenziale per cui i decreti autorizzativi non rientrerebbero tra gli atti che devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento, concludendo nel senso per cui non si sarebbe realizzate alcuna nullità né inutilizzabilità, potendo quest'ultima derivare dall'inesistenza o dalla invalidità dei decreti. In sostanza, conclude il ricorrente sul punto, il giudice d'appello non avrebbe colto lo specifico motivo d'impugnazione proposto con il quale si deduceva proprio l'inesistenza dei decreti autorizzativi. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in merito alla mancata applicazione dell'indulto di cui alla I. n. 241 del 2006, nonostante specifica richiesta con l'ottavo motivo d'appello, pur concedibile in ragione della contestazione della mera partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo O) e della data di commissione di tutti i reati (non oltre il giugno 2000). 2.6. Con i motivi sesto e settimo si deducono violazioni di legge e vizio congiunto di motivazione con riferimento all'apparato motivazionale inerente all'accertata responsabilità, rispettivamente, per il reato continuato di cui al capo P e per la partecipazione al sodalizio, non essendosi la Corte confrontata con le deduzioni difensive nel fare mero riferimento a circostanze generiche in merito tanto al concorso nei reati fine quanto all'esistenza dell'associazione, per mancanza dei requisiti strutturali, e alla condotta partecipativa dell'imputato. 2.7. Con l'ottavo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo l'appellante evidenziato elementi utili al relativo giudizio quali la giovane età dell'imputato al tempo dei commessi reati oltre che condizioni personali e familiari dello stesso. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il quarto motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dei motivi terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo, mentre inconferenti sono le deduzioni di cui alle prime due censure. 2. Preliminare, in termini logico-giuridici, è la trattazione dei primi due motivi di ricorso con i quali, rispettivamente, si deducono la nullità della sentenza di primo grado per violazione della vocatio in iudicium e, più in generale, del diritto di difesa del prevenuto, e la mancata ammissione al giudizio abbreviato richiesto all'esito della restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di primo grado. 2.1. Quanto alla prima censura, il ricorrente evidenzia che con decreto di latitanza, emesso nei suoi confronti nella fase delle indagini preliminari, gli è stato nominato quale difensore d'ufficio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di aver nominato quale difensore di fiducia, solo ai fini del riesame, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto che dispone il giudizio, prosegue sul punto il ricorso, è stato notificato al latitante, ex art. 165 cod. proc. pen., mediante consegna di copia al difensore che sarebbe stato però erroneamente individuato non nell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominatogli d'ufficio in sede di dichiarazione di latitanza, bensì nell'avvocato 3urvara, benché nominato di fiducia solo per la fase del riesame, circostanza che l'imputato avrebbe appreso solo dopo aver avuto contezza della celebrazione del processo di primo grado e in forza dell'esecuzione della relativa sentenza di condanna. Ne conseguirebbe, pertanto, la nullità dell'intero giudizio di primo grado, per difetto di vocatio in iudicium, con riferimento, peraltro, a processo nel corso nel quale l'attuale ricorrente non sarebbe stato difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominatogli d'ufficio, bensì dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonostante la nomina di quest'ultimo quale difensore di fiducia fosse intervenuta solo con riferimento al giudizio di riesame. La Corte territoriale avrebbe quindi errato nel rigettare l'eccezione di nullità ritenendo «la nomina del difensore di fiducia formalizzata per la fase cautelare transitata nel fascicolo principale senza che nulla venisse eccepito in proposito né dal precedente difensore di ufficio, né, soprattutto, dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA]». In particolare, il giudice d'appello, nel rigettare l'eccezione nei termini di cui innanzi, avrebbe disatteso il consolidato principio per cui la nomina del difensore di fiducia da parte dell'indagato per il procedimento incidentale di riesame non produce alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è avvisata della richiesta di riesame soltanto al fine della trasmissione degli atti (il riferimento specifico è a Sez. 3, n. 2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Trionfanti, Rv. 277646). L'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato, conclude il ricorrente, avrebbe quindi determinato la nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., di tutti gli atti successivi del giudizio e della sentenza di primo grado, attenendo alla mancata costituzione del contraddittorio e alla conoscenza della stessa imputazione. Per il ricorrente, come prospettato con la seconda censura, il giudice di merito avrebbe altresì errato nel ritenere che la restituzione nel termine fosse stata disposta solo in ragione del decesso del difensore nel termine per proporre appello e non in forza dalla ritenuta mancata conoscenza da parte dell'imputato contumace del processo di merito. Ne sarebbe conseguita quindi la violazione del principio per cui la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della I. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile nella fattispecie, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento (il riferimento è a Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107, e successive conformi). 2.2. Entrambe le censure sono infondate. Come emerge dagli atti processuali, cui la Suprema Corte ha accesso in ragione della natura di error in procedendo dedotto con la prima doglianza, l'imputato, sottrattosi volontariamente all'esecuzione della custodia cautelare in carcere, con conseguente nomina di un difensore d'ufficio con il medesimo decreto di latitanza, ha successivamente nominato, da latitante, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale suo difensore di fiducia non limitatamente alla fase del riesame cautelare, pur proposto dal detto avvocato previo deposito della relativa nomina (da lui spedita a mezzo lettera raccomandata), ma con riferimento al procedimento penale dal quale è poi scaturito il processo di merito. La nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], scritta di pugno dal latitante, su foglio con ivi fotocopiato il suo passaporto, e dallo stesso sottoscritta, con autenticazione della firma effettuata dal citato avvocato, non è difatti limitata alla sola fase del riesame, non contenendo essa, né esplicitamente né implicitamente, una tale limitazione, ma è riferita, in termini ampi, al procedimento (pur ivi indicato con il riferimento al «processo») n. 5117/2002 R.G.N.R. e con indicazione specifica non del giudizio di riesame ma dei [OSCURATO:PERSONA] indaganti e del G.i.p. Ne consegue dunque che, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto non violata la vocatio in iudicium in primo grado, e, più in generale, non lesi i diritti di difesa dell'imputato, difeso dal difensore di fiducia dallo stesso nominato per l'intero processo di merito, sin dall'udienza preliminare, e non limitatamente alla fase del riesame, con conseguente inconfigurabilità in capo al prevenuto della facoltà di richiedere un rito alternativo nel giudizio di appello, essendo stata accertata la sua effettiva conoscenza del procedimento. 2.3. Il quarto motivo di ricorso, da trattare per ragioni logiche preliminarmente rispetto a tutte le restanti censure, è fondato. 2.3.1. L'appellante, nella sostanza, ha dedotto l'inesistenza dei decreti autorizzativi 97/00 e 98/00, legittimanti le intercettazioni i cui esiti sono stati utilizzati tanto in primo quanto in secondo grado al fine del giudizio di responsabilità del prevenuto. 2.3.2. Nel merito cassatorio, occorre evidenziare che la Suprema Corte, con principio che in questa sede s'intende ribadire, ha chiarito che la ritualità delle intercettazioni telefoniche sotto il profilo dell'esistenza dei decreti di autorizzazione è questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, qualora contestata, deve essere accertata dal giudice procedente in termini di oggettiva certezza affinché, mediante il controllo della legittimità delle intercettazioni stesse da parte del giudice, sia tutelato il principio della legalità della prova (ex plurimis: Sez. 4, n. 2068 del 28/01/2000, Maniscalco, Rv. 215956, che ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello che, pur ritenendo l'importanza essenziale delle intercettazioni, non aveva ritenuto di dover procedere alla verifica dell'esistenza dei detti decreti sul presupposto della genericità dell'eccezione, della obbligatorietà dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento delle sole trascrizioni delle registrazioni effettuate, dell'impossibilità di compulsare il fascicolo del p.m. e della conseguente presunzione che la questione non fosse stata posta atteso che, diversamente, il p.m. avrebbe potuto tacitarla esibendo i detti provvedimenti). I decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, primo comma, cod. proc. pen., sicché il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, in quanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delle conversazioni intercettate, salvo che non sia prospettata l'inesistenza o la nullità degli stessi, nel qual caso il giudice di merito deve procedere alle necessarie verifiche (si vedano sul punto, ex plurimis: Sez. 1, n. 45418 del 21/09/2005, Auriemnna, Rv. 233376, Sez. 1, n. 7845 del 21/01/2015, Gentile, Rv. 262533, oltre che, sempre limitando i riferimenti alle più recenti, circa la necessità dell'acquisizione dei decreti autorizzativi, nel caso in cui ne venga messa in discussione l'esistenza o la validità, anche dopo l'ammissione del giudizio abbreviato, Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013). 2.3.3. Orbene, la Corte territoriale, nonostante la sostanziale deduzione difensiva dell'inesistenza dei decreti autorizzativi, mostrando una non corretta applicazione dei principi di cui innanzi, non ha provveduto ad accertare in termini di oggettiva certezza la loro esistenza, limitandosi a un generico riferimento alla deposizione di un appartenente alla polizia giudiziaria circa il mero ottenimento dell'autorizzazione alle operazioni di intercettazione, peraltro limitato al decreto 97/00, e pur emergendo dagli atti, esaminabili dalla Suprema Corte in ragione' del vizio dedotto, indicati i volumi degli atti d'indagine contenenti i relativi decreti autorizzativi 97/00 e 98/00. 3. In conclusione, rigettati i primi due motivi di ricorso, deve essere annullata la sentenza impugnata con riferimento al solo quarto motivo, con assorbimento delle doglianze di cui ai restanti motivi (la cui trattazione è logicamente subordinata al profilo dedotto con il citato quarto motivi), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce.