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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13602/2026

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d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e manifestaillogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedi cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., e della circostanza relativa alla lieve entità della rapina,introdotta con la sentenza della Corte cost. del 13 maggio 2024 n. 86, non è consentitoperché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici (sivedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice affronta conpassaggi esaustivi e coerenti le ragioni per le quali deve ritenersi esclusa l’applicazione delleconsiderevolmente inciso sulla gravità del fatto, non qualificabile come ‘lieve’, e che anche ilbene sottratto non può ritenersi di modico valore);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e manifestaillogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedi cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., e della circostanza relativa alla lieve entità della rapina,introdotta con la sentenza della Corte cost. del 13 maggio 2024 n. 86, non è consentitoperché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici (sivedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice affronta conpassaggi esaustivi e coerenti le ragioni per le quali deve ritenersi esclusa l’applicazione delleconsiderevolmente inciso sulla gravità del fatto, non qualificabile come ‘lieve’, e che anche ilbene sottratto non può ritenersi di modico valore);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]