CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controLa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 3824/16/20, depositata il 1 dicembre 2020,della Commissione tributaria regionale del Lazio;Numero registro generale 15979/2021Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 9152/2026Data pubblicazione 11/04/2026Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], per l’Agenzia ricorrente, e,per il controricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoaccoglimento del primo motivo di ricorso.1. – Con sentenza n. 3824/16/20, depositata il 1 dicembre 2020,la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto, per quanto diragione, l’appello proposto dal notaio [OSCURATO:PERSONA], così pronunciandoin riforma della sentenza di prime cure che aveva disattesol’impugnazione di un avviso di liquidazione che recava la tassazione diregistro di un atto di conferimento societario, conferimento avente adoggetto superfici edificabili ed operato a liberazione del deliberatoaumento del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]1.1 – Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha consideratoche:- non poteva convenirsi col motivo di appello proposto dalcontribuente a riguardo della natura condizionata del conferimentoimmobiliare dal quale era, in effetti, conseguita la liberazione deldeliberato aumento di capitale sociale;- il conferimento in questione, però, andava ricondotto ad unaprecedente convenzione urbanistica (del 14 febbraio 2017) che,intercorsa tra la società [OSCURATO:SOCIETA]., il relativo socio unico (TorloniaAlessandro) ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], risultava finalizzata allariqualificazione urbana ed ambientale dell’area denominata [OSCURATO:SOCIETA],sulla base di un patto territoriale contenuto in un accordo diprogramma approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio;convenzione, questa, in forza della quale detto socio si obbligava aNumero registro generale 15979/2021Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 9152/2026Data pubblicazione 11/04/2026cedere gratuitamente all’Ente locale parte (pari a mq. 19.895) della piùampia estensione (di mq. 31.595) di terreno di cui era proprietario;- trattandosi (così) di attuazione di un Piano convenzionato cui nonerano sottesi intenti speculativi, doveva ritenersi applicabile, nellafattispecie, l’agevolazione prevista dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10, art.20 (come novellato dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma88); né diversamente rilevava che l’agevolazione fiscale di cui all’art.20, cit., fosse stata prevista con disposizione normativa (aventeefficacia dal 1 gennaio 2018) successiva agli atti sottoposti a tassazione(risalenti al 2017) in quanto, con successiva disposizione normativa (l.30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084), lo stesso legislatoreaveva «espressamente qualificato come norma di interpretazioneautentica quella introdotta dal legislatore l’anno precedente».2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di due motivi.Resiste con controricorso il notaio [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.1.1 – Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravatasentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendol’Agenzia che la gravata sentenza aveva finito col pronunciare inultrapetizione a fronte della domanda proposta in giudizio dalcontribuente, domanda che aveva involto (solo) l’atto di conferimentosocietario, e la sua pretesa tassazione in misura fissa.1.2 – Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dilegge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 27,comma 2, ed alla l. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1,deducendo, per un verso, che, nella fattispecie, per la registrazioneNumero registro generale 15979/2021Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 9152/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell’atto recante il conferimento societario – che risultava del tuttoslegato dalla convenzione urbanistica richiamata dal giudice delgravame - era stata legittimamente liquidata l’imposta principale diregistro secondo l’obiettivo contenuto dell’atto stesso registrato, (così)senza considerazione di elementi extratestuali ed esterni all’atto; e, peril restante, che la stessa agevolazione prevista per i piani di recupero(art. 5, cit.) doveva ritenersi soppressa dal d.lgs. 14 marzo 2011, n.23, art. 10.2. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento delsecondo motivo di ricorso – è fondato, e va accolto.2.1 – Per come risulta dagli atti del giudizio, oltreché dalle stessepronunce rese dai giudici di merito, con l’impugnazione dell’attoimpositivo il contribuente ebbe ad articolare motivi di ricorso cheinvolgevano la nullità dell’avviso di liquidazione – per violazione deldiritto al contraddittorio endoprocedimentale e per difetto dimotivazione dell’atto – e, rispettivamente, la sussistenza deipresupposti per la liquidazione dell’imposta in misura fissa in ragionedella ricorrenza di un evento condizionante (d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, artt. 19 e 27) conseguente alle «condizioni sospensive che sonoalla base sia del contratto sinallagmatico sia della succitataConvenzione urbanistica che in detto veniva espressamenterichiamata.».Solo, quindi, con l’atto di appello veniva evocata una (non meglioidentificata) fattispecie di esenzione; fattispecie che nemmeno lastessa gravata sentenza identifica in relazione al suo specificopresupposto causale e che ha trovato una (franca) esposizione nelledepositate memorie di quel giudizio, ove l’appellante richiedeva«l’applicazione delle agevolazioni fiscali nascenti, per effetto delrichiamo effettuato dall’art. 20 della legge 10 del 1977, dell’art.32 delDPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.601, ripristinato a decorrere dal 12 novembre 2014Numero registro generale 15979/2021Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 9152/2026Data pubblicazione 11/04/2026(Legge 11 novembre 2014 n.164) e ciò ai sensi del disposto dell’art.10comma 4 del D.LGS. 23 del 2011 in base al quale: “è altresì esclusa lasoppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite aglida operazioni di permuta ….“ e all’articolo 32 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973 n.601.».2.2 - La Corte ha statuito che il divieto posto dal d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, art. 57, - alla cui stregua, nel giudizio di appello, nonpossono proporsi «nuove eccezioni che non siano rilevabili anched'ufficio» - riguarda le sole eccezioni in senso stretto, per tali dovendosiintendere quelle attraverso le quali il contribuente fa valere, con imotivi di ricorso, un fatto giuridico avente efficacia modificativa,impeditiva od estintiva della pretesa fiscale, non potendo al contrarioessere considerate tali - e non comportando pertanto il divieto disollevare eccezioni nuove in appello, posto dall’art. 57, cit., - ladeduzione, in grado di appello, di cosiddette eccezioni improprie, omere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d'ufficio da partedel giudice della inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto ingiudizio, ovvero, specularmente, in quanto volte alla meracontestazione delle censure mosse dal contribuente all'atto impugnato- con il ricorso introduttivo - ed alle quali rimane quindi circoscritta laindagine rimessa al giudice (così Cass., 31 maggio 2016, n. 11223;Cass., 5 dicembre 2014, n. 25756; v. altresì, ex plurimis, Cass., 14ottobre 2022, n. 30227; Cass., 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., 21marzo 2019, n. 8073; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 29dicembre 2017, n. 31224; Cass., 22 settembre 2017, n. 22105).E, in particolare, si è rimarcato – con riferimento alla nuova difesadel contribuente che non sia riconducibile all'originaria causa petendi –che il divieto di nova in appello, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, art. 57, involge le allegazioni delle parti che - determinandoNumero registro generale 15979/2021Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 9152/2026Data pubblicazione 11/04/2026una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti edall’oggetto della pretesa impositiva (individuati nell’atto impugnato),ovvero posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell’atto (qualecausa petendi della domanda di annullamento) - comportano un nuovotema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuovaeccezione (non rilevabile di ufficio; v. Cass., 30 ottobre 2018, n.27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n.20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335).2.3 – Il giudice del gravame, statuendo nei termini sopra riassunti,ha, pertanto, pronunciato in violazione del divieto di nova in appello ecosì su di una eccezione di parte che non era stata proposta col ricorsointroduttivo che, come deduce la ricorrente, aveva ad oggetto latassazione in misura fissa dell’atto presentato per la registrazione inragione della condizione sospensiva (in tesi) preclusiva degli immediatieffetti giuridici del conferimento societario.3. - L’impugnata sentenza va, pertanto cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritocon rigetto del ricorso originario del contribuente.Le spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo in misurache tiene conto della difesa assunta, nei gradi di merito, da funzionaridell’Agenzia delle Entrate, seguono la soccombenza della partecontroricorrente. P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;- cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,rigetta il ricorso originario del contribuente;- condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese dei gradi di merito che liquida per compensiNumero registro generale 15979/2021Numero sezionale 192/2026Numero di raccolta generale 9152/2026Data pubblicazione 11/04/2026in € 7.000,00 per il primo grado ed in € 7.000,00 per il secondo grado,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;- condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €5.000,00, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]