Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 20413/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27421/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 3890/2017 depositata il02/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] avvisi di accertamento per l’anno 2009 e 2010 recanti maggiore IVA su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA].

2. La società aveva proposto ricorso che la C ommissione Tributaria Provinciale /CTP)di Napoli aveva accolto.

3. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania ha rigettato ritenendo che non fosse provatoche le cessioni contestate erano state effettuate sottocosto, così escludendo l’applicazione dell’art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972

4. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società con un mezzo.

5. Resiste con controricorso la società che deposita anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di «improcedibilità/inammissibilità» del ricorso dell’Agenzia perché notificato a mezzo pec, in data 16.11.2017, ad un indirizzo ([OSCURATO:EMAIL]) diverso da quello indicato nell’atto di costituzione in grado d’appello dal difensore ([OSCURATO:EMAIL]), risultante ne i pubblici elenchi di cui all’art. 3 bis comma 1 legge n. 53/1994 introdotto dall’art. 7 D.M. n. 44/2011. 1.1..

La relata di notifica del ricorso riporta che l’atto è stato spedito all’«indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel ricorso di I grado [OSCURATO:EMAIL] comunque tratto, ai sensi dell’art. 3 bis comma 1, della legge n. 53/1994, dal citato elenco pubblico previsto dall’art. 7 del D. M. n. 44/2011 (cd “Reginde”)»e tali indicazioni non contrastano con l’attuale regime in materia, fondato sul combinato disposto dell'art. 149-bis cod. proc. civ. e dell'art. 16-ter del dl. 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto dall'art. 1, comma 18, n. 2 della legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui l'indirizzo del destinatario al quale dev'essere trasmessa la copia informatica dell'atto, ai fini della notificazione amezzo della posta elettronica certificata, è, per i soggetti diversi da quelli inclusi negli elenchi previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del d.l. n. 179 cit. (cittadini residenti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), dall'art. 16, comma 6 , del di. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (imprese costituite in forma societaria), e dall'art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (imprese e professionisti), quello risultante dal Registro generale degl'indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), non rilevando l'eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi(Cass. n. 11574 del 2018; Cass. n. 24948 del 2021).

1.3. Giova osservare ch e è in contesta to che l’indirizzo pec al quale è stato inviato l’atto risulta va nei pubblici elenchi sopra indicati; inoltre, la contribuente, pur asserendo di non aver avuto conoscenza del ricorso, ha proposto in termini il controricorso esercitando pienamente il diritto di difesa con argomentazioni appropriate rispetto alle ragioni fatte valere dalla ricorrente.

2. Passando al merito, c on l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 19, 21 comma 7, 54 comma 5 del d.P.R. n. 633/1972 e falsa applicazione dell’art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972 nonché violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. 3.La ricorrente osserva che la CTR aveva errato a concentrarsi sull’art. 60 bis cit., che non era stato applicato dall’Ufficio in sede di accertamento; questo, invece, era stato fondato su ll’utilizzo da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di una serie di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti che vedevano come emittenti società cartiere.

4. Il motivo, in riferimento al quale non ricorre la causa di inammissibilità di cui all’art.360 bis comma 1 c.p.c. eccepita dalla controricorrente,è fondato.

5. La sentenza è incorsa , in sostanza , in extrapetizione , che ricorre quando il giudice, che ha il dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione con il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", con divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, emetta , alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum"mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 8048 del 2019; Cass. n. 9002 del 2018).

6. Infatti, secondo quanto risulta dall’avviso di accertamento riprodotto per autosufficienza in ricorso, non era stat a contestat a al cessionario una responsabilità solidale per l’IVA non versata in relazioni a cessioni per un prezzo inferiore a quello normale (secondo quanto previsto dal citato art. 60 bis) ma l’Ufficio aveva dedotto la partecipazione della società ad una c.d.

“frode carosello”, cioè ad una complessa operazione di acquisto intracomunitario di beni, provenienti dall’estero, e riportanti come cedenti società nazionali fittizie (una cessata nel 2008, l’altra operante solo nel 2008).

7. Quindi , accolto il ricorso e cassata di conseguenza la sentenza impugnata, deve rinviarsi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che decideràanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui dema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27421/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 3890/2017 depositata il02/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] avvisi di accertamento per l’anno 2009 e 2010 recanti maggiore IVA su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La società aveva proposto ricorso che la C ommissione Tributaria Provinciale /CTP)di Napoli aveva accolto. 3. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania ha rigettato ritenendo che non fosse provatoche le cessioni contestate erano state effettuate sottocosto, così escludendo l’applicazione dell’art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972 4. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società con un mezzo. 5. Resiste con controricorso la società che deposita anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di «improcedibilità/inammissibilità» del ricorso dell’Agenzia perché notificato a mezzo pec, in data 16.11.2017, ad un indirizzo ([OSCURATO:EMAIL]) diverso da quello indicato nell’atto di costituzione in grado d’appello dal difensore ([OSCURATO:EMAIL]), risultante ne i pubblici elenchi di cui all’art. 3 bis comma 1 legge n. 53/1994 introdotto dall’art. 7 D.M. n. 44/2011. 1.1.. La relata di notifica del ricorso riporta che l’atto è stato spedito all’«indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel ricorso di I grado [OSCURATO:EMAIL] comunque tratto, ai sensi dell’art. 3 bis comma 1, della legge n. 53/1994, dal citato elenco pubblico previsto dall’art. 7 del D. M. n. 44/2011 (cd “Reginde”)»e tali indicazioni non contrastano con l’attuale regime in materia, fondato sul combinato disposto dell'art. 149-bis cod. proc. civ. e dell'art. 16-ter del dl. 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto dall'art. 1, comma 18, n. 2 della legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui l'indirizzo del destinatario al quale dev'essere trasmessa la copia informatica dell'atto, ai fini della notificazione amezzo della posta elettronica certificata, è, per i soggetti diversi da quelli inclusi negli elenchi previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del d.l. n. 179 cit. (cittadini residenti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), dall'art. 16, comma 6 , del di. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (imprese costituite in forma societaria), e dall'art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (imprese e professionisti), quello risultante dal Registro generale degl'indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), non rilevando l'eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi(Cass. n. 11574 del 2018; Cass. n. 24948 del 2021). 1.3. Giova osservare ch e è in contesta to che l’indirizzo pec al quale è stato inviato l’atto risulta va nei pubblici elenchi sopra indicati; inoltre, la contribuente, pur asserendo di non aver avuto conoscenza del ricorso, ha proposto in termini il controricorso esercitando pienamente il diritto di difesa con argomentazioni appropriate rispetto alle ragioni fatte valere dalla ricorrente. 2. Passando al merito, c on l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 19, 21 comma 7, 54 comma 5 del d.P.R. n. 633/1972 e falsa applicazione dell’art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972 nonché violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. 3.La ricorrente osserva che la CTR aveva errato a concentrarsi sull’art. 60 bis cit., che non era stato applicato dall’Ufficio in sede di accertamento; questo, invece, era stato fondato su ll’utilizzo da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di una serie di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti che vedevano come emittenti società cartiere. 4. Il motivo, in riferimento al quale non ricorre la causa di inammissibilità di cui all’art.360 bis comma 1 c.p.c. eccepita dalla controricorrente,è fondato. 5. La sentenza è incorsa , in sostanza , in extrapetizione , che ricorre quando il giudice, che ha il dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione con il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", con divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, emetta , alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum"mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 8048 del 2019; Cass. n. 9002 del 2018). 6. Infatti, secondo quanto risulta dall’avviso di accertamento riprodotto per autosufficienza in ricorso, non era stat a contestat a al cessionario una responsabilità solidale per l’IVA non versata in relazioni a cessioni per un prezzo inferiore a quello normale (secondo quanto previsto dal citato art. 60 bis) ma l’Ufficio aveva dedotto la partecipazione della società ad una c.d. “frode carosello”, cioè ad una complessa operazione di acquisto intracomunitario di beni, provenienti dall’estero, e riportanti come cedenti società nazionali fittizie (una cessata nel 2008, l’altra operante solo nel 2008). 7. Quindi , accolto il ricorso e cassata di conseguenza la sentenza impugnata, deve rinviarsi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che decideràanche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui dema
Sentenza Cassazione n. 20413/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris