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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13824/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29449/2015 r.g. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] - ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] 1 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29449/2015 Numero sezionale 1653/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in personaNumero di raccolta generale 13824/2022 del curatore pro Data pubblicazione 02/05/2022 tempore intimato – avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; vista la memoria del ricorrente; vista l’ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 42102 del 31.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a sei motivi, già illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., contro il decreto del 4 novembre 2015 con cui il Tribunale di Cosenza, previa riunione delle opposizioni ex art. 98-99 l.fall. separatamente proposte dal primo e da [OSCURATO:PERSONA], ebbe ad accoglierle parzialmente e, per l'effetto, «fermo restando l'ammontare complessivo dei crediti riconosciuti a ciascuno degli opponenti nel provvedimento oggetto di impugnazione», ammise il Cosentino al passivo del fallimento "[OSCURATO:SOCIETA]." «per l'importo di € 1.500,00 in prededuzione, in sostituzione del pari importo ammesso», in favore dello stesso, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.; il fallimento non svolge difese in questa sede;

2. il tribunale ha ritenuto: a) inammissibile l’opposizione, in ordine alla contestazione del quantum debeatur, essendosi i ricorrenti «limitati a riproporre la domanda di ammissione al passivo invocando, genericamente, la riforma dei provvedimenti giudiziali di ammissione al passivo fallimentare con conseguente modifica "conformemente a legge"», posta la mancata indicazione di quali prestazioni professionali siano state erroneamente liquidate, in relazione alle tariffe ovvero ai parametri utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] 2 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29449/2015 Numero sezionale 1653/2022 Numero di raccolta generale 13824/2022 delegato; b) spettante la prededuzione, invece, in relazioneData pubblicazione 02/05/2022 alle due domande di concordato (presentate una per ciascuno dai due originari avvocati ricorrenti) e nonostante la non ammissione delle stesse, ma esclusivamente per l’attività «direttamente e strettamente prodromica e funzionale alla successiva dichiarazione di fallimento e ciò in ragione dei "vantaggi che reca in termini ...di salvaguardia della integrità" dell'attivo patrimoniale riconducibile all'imprenditore di cui è stato dichiarato lo stato di insolvenza»; c) dovuta la stessa prededuzione nella misura proporzionale alle «prestazioni utili», per come compiuta nella fase antecedente alla entrata in vigore dei parametri professionali e dunque in € 1.500,00 ovvero € 1.000,00 per onorari (voce 50 della Tabella A allegata al d.m. 8 aprile 2004, n. 127, per causa di valore indeterminabile) ed € 500,00 per diritti, in sostituzione del pari importo già ammesso in via privilegiata ex art. 2751- bis, n. 2, cod. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. nel ricorso, premesso che l’originaria opposizione allo stato passivo verteva sul primo mancato riconoscimento della prededuzione per l’attività svolta in assistenza al debitore per la domanda di concordato, che questo veniva ammesso e poi dichiarato inammissibile e che l’importo concerneva la somma di € 39.468,65, si prospettano i seguenti motivi: I) «Violazione dell'art. 112 c.p.c. - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere il tribunale statuito su una domanda, quella concernente la contestazione del quantum debeatur, in realtà mai proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; II) «Violazione degli artt. 99, comma 11, l.fall. e 111, comma VI, Costituzione - motivazione meramente apparente, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», quanto alla motivazione adottata dal tribunale nel quantificare l'importo del credito dell'odierno ricorrente in relazione al quale aveva riconosciuto la prededuzione, in punto di limitata utilità della stessa, contrapposta ad altra attività inutile o dannosa; III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, l.fall. e 12 delle Preleggi - in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi il mancato [OSCURATO:PERSONA] 3 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29449/2015 Numero sezionale 1653/2022 riconoscimento della prededuzione all'intero creditoNumero di raccolta generale 13824/2022 invocato dal Data pubblicazione 02/05/2022 professionista per tutta l’attività espletata con riferimento alla domanda concordataria della [OSCURATO:SOCIETA]., negato dal tribunale a fronte di un errato principio di utilità per il fallimento successivo invero non proprio dei precedenti di legittimità invocati; IV) «Violazione dell'art. 112 c.p.c. - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere il tribunale utilizzato una tabella diversa, rispetto a quella indicata dal giudice delegato ed in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto, per il calcolo dell'importo del credito dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ammesso in prededuzione; V) «Violazione e falsa applicazione delle tariffe professionali approvate con d.m. 7.4.2004, n. 127 - in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», ascrivendosi al decreto impugnato di aver applicato, erroneamente, la Tabella "A", voce n. 50, allegata al d.m. n. 127 del 2004, in luogo di quella "D", allegata al medesimo d.m.; VI) «Violazione degli artt. 116 c.p.c., 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 e ss. c.c. - in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», censurandosi l'affermazione del giudice di merito secondo cui il concordato della "[OSCURATO:SOCIETA]." sarebbe stato dichiarato inammissibile de plano, mentre invece la domanda del 30.10.2008 era stata dichiarata inammissibile solo il 20.1.2010, dopo che l’avvocato aveva difeso la società nella procedura prefallimentare pendente e nelle udienze anche successive all’apertura del [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. il sesto motivo, di carattere pregiudiziale, permettendo esso di procedere alla disamina dei successivi e connessi, è fondato; il ricorrente ha invero prospettato, già nel ricorso, che il concordato preventivo alla cui instaurazione aveva contribuito, non era stato ritenuto inammissibile de plano, così contrastando la più sbrigativa affermazione del Tribunale di Cosenza ed invece dettagliando che, con decreto 4.2.2009, lo stesso giudice aveva aperto la procedura di concordato; non trova dunque applicazione, per questa circostanza, il principio denegativo preliminare della prededuzione fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza 42093/2021; [OSCURATO:PERSONA] 4 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29449/2015 Numero sezionale 1653/2022 Numero di raccolta generale 13824/2022

3. tuttavia, il pur fondato mezzo non è idoneo a cagionare laData pubblicazione 02/05/2022 cassazione del provvedimento impugnato, in quanto colpisce solo una parte della ratio decidendi, atteso che comunque il concordato risulta essere stato dichiarato inammissibile dopo il compimento di alcune attività integrative; dunque, sulla base di tale accoglimento, non demolitivo di tutta la ratio decidendi, occorre concludere che il decreto resiste nella residua motivazione, che va esaminata alla luce degli ulteriori mezzi;

4. il secondo e terzo motivo, per l’esame conseguente che così s’impone, sono invece inammissibili, avendo omesso il ricorrente di illustrare in ricorso, se non in modo del tutto generico, le attività professionali svolte, stilizzate in una mera presenza alle udienze per difendere la società nel procedimento prefallimentare pendente (prestazione che, in sé, non integra alcun beneficio per la massa dei creditori, apparendo piuttosto diretta ad evitare la migrazione ad altra procedura concorsuale del debitore e nel cui solo interesse appare espletata), nonché in quelle posteriori alla dedotta ammissione; tra queste ultime, il ricorso non trascorre oltre un mero richiamo all’art.174 l.fall. (dunque l’adunanza dei creditori), facendo poi parola della presentazione di un’istanza di integrazione, genericamente descritta e, oltre tutto, depositata insieme ad altro difensore; si tratta di prestazioni, per come dedotte, che non illustrano in modo autosufficiente la rispettiva composizione degli elementi professionali connotativi, né, soprattutto, evidenziano quella inerenza necessaria alle finalità concordatarie pretesa dal significato della funzionalità di cui all’art.111 co.2 l.fall., così come fissato dalle citate Sezioni Unite;

5. se è vero infatti che altrettale laconicità, al limite della insufficienza motivazionale, appare propria del decreto cosentino ove l’attività dell’avvocato ricorrente è definita solo in parte utile (in rapporto alla misura della prededuzione ammessa) e per altra parte inutile o dannosa, parimenti lo stesso ricorrente omette di descrivere, decisivamente, in che termini funzionali al concordato le proprie prestazioni professionali si siano inserite, in una valutazione condivisibile ex ante, ma riconoscibilmente propria della inerenza necessaria; si tratta di lacuna redazionale che preclude il controllo [OSCURATO:PERSONA] 5 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29449/2015 Numero sezionale 1653/2022 sulla corretta applicazione del principio che Cass. s.u.

Numero di raccolta generale 13824/202242093/2021 ha Data pubblicazione 02/05/2022 esplicitato in tema, per cui «il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa»; ne consegue l’assorbimento dei restanti motivi;

3. il ricorso va pertanto, nonostante sia fondato il sesto motivo, dichiarato inammissibile nei motivi secondo e terzo, assorbiti i restanti; ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso, ai sensi di cui in motivazione; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 6 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29449/2015 r.g. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] - ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] 1 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29449/2015 Numero sezionale 1653/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in personaNumero di raccolta generale 13824/2022 del curatore pro Data pubblicazione 02/05/2022 tempore intimato – avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; vista la memoria del ricorrente; vista l’ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 42102 del 31.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a sei motivi, già illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., contro il decreto del 4 novembre 2015 con cui il Tribunale di Cosenza, previa riunione delle opposizioni ex art. 98-99 l.fall. separatamente proposte dal primo e da [OSCURATO:PERSONA], ebbe ad accoglierle parzialmente e, per l'effetto, «fermo restando l'ammontare complessivo dei crediti riconosciuti a ciascuno degli opponenti nel provvedimento oggetto di impugnazione», ammise il Cosentino al passivo del fallimento "[OSCURATO:SOCIETA]." «per l'importo di € 1.500,00 in prededuzione, in sostituzione del pari importo ammesso», in favore dello stesso, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.; il fallimento non svolge difese in questa sede; 2. il tribunale ha ritenuto: a) inammissibile l’opposizione, in ordine alla contestazione del quantum debeatur, essendosi i ricorrenti «limitati a riproporre la domanda di ammissione al passivo invocando, genericamente, la riforma dei provvedimenti giudiziali di ammissione al passivo fallimentare con conseguente modifica "conformemente a legge"», posta la mancata indicazione di quali prestazioni professionali siano state erroneamente liquidate, in relazione alle tariffe ovvero ai parametri utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] 2 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29449/2015 Numero sezionale 1653/2022 Numero di raccolta generale 13824/2022 delegato; b) spettante la prededuzione, invece, in relazioneData pubblicazione 02/05/2022 alle due domande di concordato (presentate una per ciascuno dai due originari avvocati ricorrenti) e nonostante la non ammissione delle stesse, ma esclusivamente per l’attività «direttamente e strettamente prodromica e funzionale alla successiva dichiarazione di fallimento e ciò in ragione dei "vantaggi che reca in termini ...di salvaguardia della integrità" dell'attivo patrimoniale riconducibile all'imprenditore di cui è stato dichiarato lo stato di insolvenza»; c) dovuta la stessa prededuzione nella misura proporzionale alle «prestazioni utili», per come compiuta nella fase antecedente alla entrata in vigore dei parametri professionali e dunque in € 1.500,00 ovvero € 1.000,00 per onorari (voce 50 della Tabella A allegata al d.m. 8 aprile 2004, n. 127, per causa di valore indeterminabile) ed € 500,00 per diritti, in sostituzione del pari importo già ammesso in via privilegiata ex art. 2751- bis, n. 2, cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. nel ricorso, premesso che l’originaria opposizione allo stato passivo verteva sul primo mancato riconoscimento della prededuzione per l’attività svolta in assistenza al debitore per la domanda di concordato, che questo veniva ammesso e poi dichiarato inammissibile e che l’importo concerneva la somma di € 39.468,65, si prospettano i seguenti motivi: I) «Violazione dell'art. 112 c.p.c. - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere il tribunale statuito su una domanda, quella concernente la contestazione del quantum debeatur, in realtà mai proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; II) «Violazione degli artt. 99, comma 11, l.fall. e 111, comma VI, Costituzione - motivazione meramente apparente, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», quanto alla motivazione adottata dal tribunale nel quantificare l'importo del credito dell'odierno ricorrente in relazione al quale aveva riconosciuto la prededuzione, in punto di limitata utilità della stessa, contrapposta ad altra attività inutile o dannosa; III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, l.fall. e 12 delle Preleggi - in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi il mancato [OSCURATO:PERSONA] 3 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . 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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29449/2015 Numero sezionale 1653/2022 riconoscimento della prededuzione all'intero creditoNumero di raccolta generale 13824/2022 invocato dal Data pubblicazione 02/05/2022 professionista per tutta l’attività espletata con riferimento alla domanda concordataria della [OSCURATO:SOCIETA]., negato dal tribunale a fronte di un errato principio di utilità per il fallimento successivo invero non proprio dei precedenti di legittimità invocati; IV) «Violazione dell'art. 112 c.p.c. - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere il tribunale utilizzato una tabella diversa, rispetto a quella indicata dal giudice delegato ed in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto, per il calcolo dell'importo del credito dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ammesso in prededuzione; V) «Violazione e falsa applicazione delle tariffe professionali approvate con d.m. 7.4.2004, n. 127 - in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», ascrivendosi al decreto impugnato di aver applicato, erroneamente, la Tabella "A", voce n. 50, allegata al d.m. n. 127 del 2004, in luogo di quella "D", allegata al medesimo d.m.; VI) «Violazione degli artt. 116 c.p.c., 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 e ss. c.c. - in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», censurandosi l'affermazione del giudice di merito secondo cui il concordato della "[OSCURATO:SOCIETA]." sarebbe stato dichiarato inammissibile de plano, mentre invece la domanda del 30.10.2008 era stata dichiarata inammissibile solo il 20.1.2010, dopo che l’avvocato aveva difeso la società nella procedura prefallimentare pendente e nelle udienze anche successive all’apertura del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. il sesto motivo, di carattere pregiudiziale, permettendo esso di procedere alla disamina dei successivi e connessi, è fondato; il ricorrente ha invero prospettato, già nel ricorso, che il concordato preventivo alla cui instaurazione aveva contribuito, non era stato ritenuto inammissibile de plano, così contrastando la più sbrigativa affermazione del Tribunale di Cosenza ed invece dettagliando che, con decreto 4.2.2009, lo stesso giudice aveva aperto la procedura di concordato; non trova dunque applicazione, per questa circostanza, il principio denegativo preliminare della prededuzione fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza 42093/2021; [OSCURATO:PERSONA] 4 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29449/2015 Numero sezionale 1653/2022 Numero di raccolta generale 13824/2022 3. tuttavia, il pur fondato mezzo non è idoneo a cagionare laData pubblicazione 02/05/2022 cassazione del provvedimento impugnato, in quanto colpisce solo una parte della ratio decidendi, atteso che comunque il concordato risulta essere stato dichiarato inammissibile dopo il compimento di alcune attività integrative; dunque, sulla base di tale accoglimento, non demolitivo di tutta la ratio decidendi, occorre concludere che il decreto resiste nella residua motivazione, che va esaminata alla luce degli ulteriori mezzi; 4. il secondo e terzo motivo, per l’esame conseguente che così s’impone, sono invece inammissibili, avendo omesso il ricorrente di illustrare in ricorso, se non in modo del tutto generico, le attività professionali svolte, stilizzate in una mera presenza alle udienze per difendere la società nel procedimento prefallimentare pendente (prestazione che, in sé, non integra alcun beneficio per la massa dei creditori, apparendo piuttosto diretta ad evitare la migrazione ad altra procedura concorsuale del debitore e nel cui solo interesse appare espletata), nonché in quelle posteriori alla dedotta ammissione; tra queste ultime, il ricorso non trascorre oltre un mero richiamo all’art.174 l.fall. (dunque l’adunanza dei creditori), facendo poi parola della presentazione di un’istanza di integrazione, genericamente descritta e, oltre tutto, depositata insieme ad altro difensore; si tratta di prestazioni, per come dedotte, che non illustrano in modo autosufficiente la rispettiva composizione degli elementi professionali connotativi, né, soprattutto, evidenziano quella inerenza necessaria alle finalità concordatarie pretesa dal significato della funzionalità di cui all’art.111 co.2 l.fall., così come fissato dalle citate Sezioni Unite; 5. se è vero infatti che altrettale laconicità, al limite della insufficienza motivazionale, appare propria del decreto cosentino ove l’attività dell’avvocato ricorrente è definita solo in parte utile (in rapporto alla misura della prededuzione ammessa) e per altra parte inutile o dannosa, parimenti lo stesso ricorrente omette di descrivere, decisivamente, in che termini funzionali al concordato le proprie prestazioni professionali si siano inserite, in una valutazione condivisibile ex ante, ma riconoscibilmente propria della inerenza necessaria; si tratta di lacuna redazionale che preclude il controllo [OSCURATO:PERSONA] 5 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29449/2015 Numero sezionale 1653/2022 sulla corretta applicazione del principio che Cass. s.u. Numero di raccolta generale 13824/202242093/2021 ha Data pubblicazione 02/05/2022 esplicitato in tema, per cui «il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa»; ne consegue l’assorbimento dei restanti motivi; 3. il ricorso va pertanto, nonostante sia fondato il sesto motivo, dichiarato inammissibile nei motivi secondo e terzo, assorbiti i restanti; ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso, ai sensi di cui in motivazione; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 6 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29449/2015 Numero sezionale 1653/2022 Numero di raccolta generale 13824/2022 dott. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 7 di 7 - RGN 29449/2015 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D
Decreto Cassazione n. 13824/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris