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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 aprile 2021

Cassazione n. 22599/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29310/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. SANFELICE, 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SERGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1415/2021 depositata il19/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Napoli, che, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva espunto dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3216/2016 l’integrazione della decisione, come introdotta dall’ordinanza di correzione dell’errore materiale del 24 giugno 2016; che la Corte adita aveva affermato che l’integrazione, disposta con l’ordinanza denominata di correzione dell’errore materiale della sentenza, sia della motivazione che del dispositivo, si poneva in realtà come “surrettizio accoglimento della domanda di risarcimento del danno, invece con apposita pronunzia espressamente rigettata in sentenza”; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che lo Squillante assume la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronunzia su di un capo di domanda ritualmente proposto, avendo la Corte d’Appello trascurato la delibazione dell’appello incidentale laddove egli aveva richiesto “Nella denegata ipotesi in cui l’Egr.

Collegio dovesse ritenere non ammissibile l’operata correzione materiale della sentenza di primo grado….si chiede la condanna in via solidale dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della differenza di valore dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] dal 2006, stimato dal CTU ing.

Vecchione in euro 12.060,00 IVA inclusa all’attualità”; che il Martino ha ritualmente depositato controricorso, nonché memoria; che il motivo di ricorso è fondato; che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto (Sez. 6 - 1, n. 24830 del 20 ottobre 2017); che, nella specie, effettivamente la Corte territoriale ha omesso di pronunziarsi sul risarcimento del danno, in aggiunta alla restituzione del veicolo, così come richiesto ritualmente dall’appellato-appellante incidentale; che la memoria depositata dal controricorrente non contiene elementi idonei a modificare il quadro testé esposto; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo allespese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29310/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. SANFELICE, 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SERGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1415/2021 depositata il19/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Napoli, che, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva espunto dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3216/2016 l’integrazione della decisione, come introdotta dall’ordinanza di correzione dell’errore materiale del 24 giugno 2016; che la Corte adita aveva affermato che l’integrazione, disposta con l’ordinanza denominata di correzione dell’errore materiale della sentenza, sia della motivazione che del dispositivo, si poneva in realtà come “surrettizio accoglimento della domanda di risarcimento del danno, invece con apposita pronunzia espressamente rigettata in sentenza”; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che lo Squillante assume la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronunzia su di un capo di domanda ritualmente proposto, avendo la Corte d’Appello trascurato la delibazione dell’appello incidentale laddove egli aveva richiesto “Nella denegata ipotesi in cui l’Egr. Collegio dovesse ritenere non ammissibile l’operata correzione materiale della sentenza di primo grado….si chiede la condanna in via solidale dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della differenza di valore dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] dal 2006, stimato dal CTU ing. Vecchione in euro 12.060,00 IVA inclusa all’attualità”; che il Martino ha ritualmente depositato controricorso, nonché memoria; che il motivo di ricorso è fondato; che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto (Sez. 6 - 1, n. 24830 del 20 ottobre 2017); che, nella specie, effettivamente la Corte territoriale ha omesso di pronunziarsi sul risarcimento del danno, in aggiunta alla restituzione del veicolo, così come richiesto ritualmente dall’appellato-appellante incidentale; che la memoria depositata dal controricorrente non contiene elementi idonei a modificare il quadro testé esposto; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo allespese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizi
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