CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 28176/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Salerno, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81, secondo comma e 595, terzo comma, cod. pen.; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per non avere il Tribunale preso in considerazione l'istanza di legittimo impedimento avanzata dal difensore di fiducia, provvedendo invece a nominare un difensore di ufficio, è manifestamente in quanto l'impedimento deve essere necessariamente denunciato e documentato tempestivamente, adempimento non effettuati entro i termini stabiliti dalla legge da parte del legale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente