CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 35345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 246-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 92002720792, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il tl5kl 1/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]/che conclude perché codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il ricorso e disporre la prosecuzione del processo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero della Diocesi di [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], figlio ed erede di [OSCURATO:PERSONA] con cui era intercorso un contratto di affitto di fondo agricolo di proprietà dell'Istituto, chiedendo, in via principale, il rilascio, per risoluzione del contratto stesso, dei fondi agricoli siti in località Salice del Comune di Curinga di natura seminativo ed uliveto e, in via subordinata, il rilascio, in quanto detenuti sine titulo, dei medesimi fondi agricoli ed in ogni caso il pagamento di tutti i canoni arretrati con rivalutazione e sino al soddisfo, secondo la quantificazione della richiesta c.t.u.; dedusse il ricorrente che, in ragione della mancata corresponsione di diverse annualità di canone e della infruttuosità del tentativo di conciliazione esperito innanzi al competente [OSCURATO:PERSONA] dell'Agricoltura di Catanzaro, l'Istituto, appresa la notizia del decesso di [OSCURATO:PERSONA], aveva rivolto all'erede di questi, [OSCURATO:PERSONA], l'invito a stipulare un nuovo contratto di affitto senza però ottenere alcun riscontro, neppure in riferimento al nuovo tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato; si costituì [OSCURATO:PERSONA], il quale propose domanda riconvenzionale tesa all'accertamento del suo acquisto per usucapione dei fondi agricoli contesi; Ric. 2022 n. 00246 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2- la [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio del 16 settembre 2021, dichiarò la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale Ordinario di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale rimise le parti, fissando per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza de qua, ex art. 50 c.p.c., e compensando tra le parti le spese del giudizio; avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza l'[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero della Diocesi di [OSCURATO:PERSONA], basato su un unico motivo; l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede; questa Corte, con 0.1. n. 20970 del 2022, emessa il 25 maggio 2022, rilevata la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito e ritenuta la necessità di accertare se e in che data l'ordinanza impugnata sia stata comunicata alle parti, ha rinviato a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di procedere ai predetti incombenti; il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; il ricorrente ha depositato memorie; rilevato che: dall'acquisito fascicolo d'ufficio risulta che l'ordinanza impugnata in questa sede, emessa il 16 settembre 2021 e pubblicata il 13 novembre 2021, è stata comunicata dalla Cancelleria all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore in quella ed in questa sede dell'[OSCURATO:PERSONA], il 15 novembre 2021; il ricorso per regolamento di competenza all'esame è stato notificato dal ricorrente alla parte intimata, tramite messaggio di posta elettronica certificata indirizzato al difensore del grado di merito, il 14 dicembre 2021; ne consegue che il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria ex art. 47 c.p.c. è stato rispettato ed il ricorso è, quindi, tempestivo; Ric. 2022 n. 00246 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -3- con l'unico motivo di ricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] denuncia la «violazione di norme sulla competenza in relazione all'art. 360, n. 2 cpc», sostenendo che la decisione impugnata sarebbe illegittima ed infondata, in quanto in contrasto con l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità sul punto; il Giudice del provvedimento impugnato avrebbe infatti, secondo la tesi del ricorrente, asseverato, in difetto di attività istruttoria, la diversità della materia del contendere da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato; tale Giudice sarebbe invece chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, anche nel caso in cui il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nell'eventualità in cui risulti che il convenuto sia un occupante sine titulo del fondo; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, in sostanza, avuto modo di ravvisare ictu ocull elementi atti ad escludere la competenza della Sezione Specializzata, in quanto parte ricorrente avrebbe dedotto la preesistenza di un contratto di affitto, poi trasformatosi in detenzione sine titulo del fondo, nel quale è subentrato l'erede dell'originario conduttore e resistente, il quale, senza sollevare alcuna eccezione relativa al Giudice preventivamente adito, ha pure proposto domanda riconvenzionale di usucapione; considerato che: il regolamento di competenza è fondato; secondo l'univoca giurisprudenza di questa Corte, la competenza delle [OSCURATO:PERSONA] è di tipo funzionale ed è assolutamente inderogabile, sia ratione materiae che ratione loci (v. ex multis, Cass. n. 2472 del 24/07/1971; Cass. n. 4162 del 15/07/1982; Cass., ord., n. 17477 del 2/09/2015); inoltre, per radicare la competenza funzionale della [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 00246 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -4- è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario (Cass- n. 15881 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); è, cioè, a tal fine necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari; va pure precisato che la Sezione Specializzata è comunque «libera, all'esito del giudizio, di qualificare nel merito il rapporto, definendolo, eventualmente, come "non agrario" e di adottare, pertanto, tutti i provvedimenti conseguenti, senza che per questo la sua competenza possa venire retroattivamente meno» (Cass. n. 9671 del 3/10/1997); nella specie, la domanda principale dell'attore verte sulla risoluzione di un contratto di fondo agricolo, ossia un contratto agrario in quanto tale rientrante pienamente nella competenza funzionale inderogabile della [OSCURATO:PERSONA]; è ininfluente che la domanda subordinata concerna il rilascio del fondo occupato sine titulo e che la domanda riconvenzionale sia volta alla declaratoria dell'acquisto per usucapione del fondo; Ric. 2022 n. 00246 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -5- ritenuto che: alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso per regolamento di competenza all'esame debba essere accolto e che debba, pertanto, essere cassata l'ordinanza impugnata e dichiarata la competenza della [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alla quale la causa va riassunta nei termini di legge; la liquidazione delle spese del presente procedimento é rimessa al giudice dichiarato competente; stante l'accoglimento del ricorso, vada dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza della [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alla quale la causa va riassunta nei termini di legge; spese rimesse. Così deciso in Roma, nella Camera di