CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 45811/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Formia avverso la ordinanza del 19/04/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 19 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva, in data 22 marzo 2021, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alle condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di diversa qualità di cui ai capi d'imputazione provvisoria enucleati sub 45) e 46). 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, plurimi vizi della motivazione in relazione all'erronea valutazione della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 45), non avendo il Tribunale correttamente vagliato le doglianze dalla difesa prospettate in sede di riesame riguardo all'assenza di elementi specificamente desumibili dal contenuto delle intercettazioni ambientali: i generici riferimenti ivi espressi a tale "Michele" non possono ritenersi idonei a ritenere con certezza il coinvolgimento dell'indagato nella fornitura di stupefacenti agli spacciatori ivi indicati. 2.1. Analoghi vizi costituiscono l'oggetto del secondo motivo, incentrato sul reato di cui al capo 46), avendo il Tribunale erroneamente ritenuto fondata l'accusa di cessione di sostanze stupefacenti sulla base di un elemento insufficiente, rappresentato da un fotogramma che ritrae l'indagato mentre fa ingresso nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] — ossia del presunto cessionario - senza trasportare nulla con sé ed uscirne poi, trascorsi appena venti minuti, senza avere nulla in mano. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 ottobre 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. 2. Infondate, preliminarmente, devono ritenersi le ragioni di doglianza prospettate in relazione al reato di cui al capo 45), atteso che la gravità del panorama indiziario delineato a sostegno dell'ipotizzata fattispecie di reato, già puntualmente evocata dal Giudice delle indagini preliminari nel provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, è adeguatamente sorretta dall'impianto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che ha proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dapprima esaminando partitamente il compendio indiziario sinora acquisito, quindi esponendo, in maniera logica e adeguata, il complesso delle ragioni che giustificano, allo stato, il relativo epilogo decisorio.- Ragioni puntualmente individuate, sulla base di un apprezzamento di merito insindacabile in questa Sede, in una serie di elementi tratti dall'analisi del contenuto di conversazioni oggetto d'intercettazione ambientale all'interno di un'autovettura in uso ad uno degli acquirenti della droga (cfr. pagg. 2-3 dell'ordinanza impugnata), oggettivamente riscontrati dalle risultanze offerte dalle immagini estrapolate dal sistema "google maps" (che ritraevano la sosta dell'autovettura proprio dinanzi all'abitazione del ricorrente) e coerentemente ritenuti sintomatici del coinvolgimento del predetto indagato nel reato di cessione di sostanze stupefacenti di diversa qualità ad alcuni spacciatori al minuto ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con i quali egli aveva concluso, nel medesimo contesto spazio- temporale, gli accordi finalizzati alla consegna verificatasi il 18 giugno 2018. 3. Fondate, di contro, devono ritenersi le doglianze oggetto del secondo motivo, sì come incentrate sul rilievo dell'insufficiente base indiziaria delineata con riferimento al reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo 46), avendo l'ordinanza impugnata apoditticamente fondato il suo percorso motivazionale unicamente su affermazioni congetturali, là dove ha ritenuto la sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato valorizzando un elemento di fatto - costituito da un fotogramma che ritraeva l'indagato al momento del suo ingresso e della successiva uscita, dopo circa venti minuti, dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] - di per sé non decisivo nella sua ridotta pregnanza indiziaria, né assistito da ulteriori, specifici, elementi di riscontro a sostegno dell'ipotizzata condotta delittuosa, la cui configurabilità non può essere illogicamente fondata sull'assertiva affermazione che l'unica ragione dell'incontro fosse ascrivibile, in assenza di pregressi rapporti di amicizia o di altri motivi di frequentazione, ad un'operazione di compravendita di stupefacenti. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 46), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale in dispositivo indicato, affinché provveda, nella piena libertà del relativo apprezzamento merito, ad eliminare i rilevati vizi della motivazione. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 46) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, Sezione competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]