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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 1964

Cassazione n. 31200/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di penale responsabilità ai sensi dell'art. 640 cod. pen. dell'odierno ricorrente, è formulato in maniera non consentita in sede di legittimità, considerato che le doglianze difensive risultano aspecifiche - laddove invece la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, che si realizza attraverso motivi che debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi dì fatto che sorreggono ogni richiesta - e, altresì, tese a censurare una decisione errata, perché fondata su una valutazione asseritamente incompleta e sbagliata del materiale probatorio, prospettando così una rivalutazione dello stesso, estranea al sindacato di legittimità, essendo questo finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag. 5), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di penale responsabilità ai sensi dell'art. 640 cod. pen. dell'odierno ricorrente, è formulato in maniera non consentita in sede di legittimità, considerato che le doglianze difensive risultano aspecifiche - laddove invece la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, che si realizza attraverso motivi che debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi dì fatto che sorreggono ogni richiesta - e, altresì, tese a censurare una decisione errata, perché fondata su una valutazione asseritamente incompleta e sbagliata del materiale probatorio, prospettando così una rivalutazione dello stesso, estranea al sindacato di legittimità, essendo questo finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag. 5), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 lugli
Sentenza Cassazione n. 31200/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris