CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 37192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma, su impugnazione dell'imputata, riqualificato il fatto di cui all'imputazione nel reato di furto tentato in concorso di una borsa di viaggio con le aggravanti del numero di persone, del mezzo fraudolento e dall'essere il furto avvenuto a bordo di un treno, rideterminava la pena nei confronti di SEJg/DIC Mujesira in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 137,34 di multa. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto la ipotesi di tentativo di rapina in ragione degli spintonamenti che il gruppo di giovani, che avevano accerchiato la turista che deteneva la borsa, avevano posto in essere per riuscire a impossessarsi del bene, ma che il giudice di appello riconosceva quale manovra diversiva funzionale a distrarre la vittima la quale era comunque riuscita a mantenere la detenzione del bagaglio e a salire sulla carrozza della metropolitana. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata la quale ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione di legge processuale nella specie deli art.178 lett. B) e 179 cod.proc.pen. chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa in quanto la discussione cartolare si era svolta in assenza di un atto fondamentale del processo costituito dalle trascrizioni della deposizione del mar.Palunnbo, assunta dinanzi al primo giudice, che i difensori dell'imputata, nominati successivamente alla proposizione dell'atto di appello, non avevano avuto la possibilità di apprezzare, laddove la discussione mediante la presentazione di conclusioni scritte ai sensi dell'art.23 bis del d.l. 137/2020 si era svolta in assenza del suddetto atto ed era stata disattesa la richiesta difensiva di procedere ad un ulteriore rinvio della udienza di decisione per procedere alla acquisizione delle trascrizioni. Ciò aveva comportato una grave lesione del diritto di difesa in quanto non aveva consentito ai difensori dell'imputato di svolgere le proprie difese in assenza di un fondamentale snodo della compiuta attività istruttoria. Ciò aveva determinato l'ulteriore conseguenza che le determinazioni conclusive dell'ufficio della procura, all'esito delle suddette acquisizioni, non sono state mai notificate alle parti per una regolare formazione di un contraddittorio difensivo e per eventuali repliche difensive.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso si presenta manifestamente infondato, privo di autosufficienza e privo di specifica enunciazione della violazione di legge denunciata, a prescindere dal laconico riferimento alla inosservanza delle regole processuali che garantiscono, sotto comminatoria di nullità, il rispetto del contraddittorio nella triplice dimensione di intervento, rappresentanza e difesa dell'imputato di cui all'art.178 lett.c) cod.proc.pen. 2. Dall'esame dei verbali di udienza e degli atti processuali, consentito a questa Corte in ragione del rilievo processuale della violazione denunciata, emerge invero che alla data del 7 Luglio 2021 si era tenuta la prima udienza dinanzi alla Corte di Appello di Roma con le forme del rito camerale cartolare, introdotto dall'art.23 bis L.176/2020 e che erano ritualmente pervenute le conclusioni scritte delle parti. Le forme processuali erano pertanto definite e, sotto questo profilo, del tutto correttamente il giudice distrettuale non ha ammesso, alla udienza successiva del 15 Ottobre 2021, la discussione orale richiesta dal difensore dell'imputata, nominato dopo la celebrazione della prima udienza, né ha potuto ammettere la comparizione personale delle parti, in quanto non prevista dalla disciplina del rito cartolare. 2.1 Quanto poi alla richiesta di un rinvio della udienza del 15 Ottobre 2021 formulata dalla difesa dell'imputata, dall'esame dei verbali di udienza risulta che in detta data sia stata assunta una ordinanza con la quale la Corte di Appello ha evidenziato come il precedente rinvio fosse stato giustificato dalla necessità di procedere all'acquisizione al fascicolo processuale delle trascrizioni dei verbali di assunzioni probatorie in primo grado, che il rinvio era stato tempestivamente comunicato alle difese e che nessun ulteriore rinvio era necessario trattandosi di mera integrazione del fascicolo di appello. La difesa della parte ricorrente omette del tutto di confrontarsi con il contenuto della suddetta ordinanza, che neppure viene richiamata nel corpo del motivo di ricorso laddove, ai sensi dell'art.586 cod.proc.pen. la sentenza risulterebbe impugnata sostanzialmente per connessione con la ordinanza medesima, la quale forniva una risposta alle doglianze oggi proposte in sede di legittimità. 2.2 Il ricorso del ricorrente pertanto non si confronta affatto con le suddette risultanze, ignorando sostanzialmente che il contraddittorio cartolare si fosse instaurato alla udienza del 7 Luglio 2021, allorquando il giudice di appello aveva preso atto e raccolto le conclusioni delle parti ancor prima che il nuovo difensore assumesse la difesa della SEJDIC, laddove il rinvio alla udienza del 15 Ottobre 2021 aveva lo scopo di fare transitare nel fascicolo di appello documenti (trascrizioni di prove assunte in primo grado), di cui le parti erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza in ragione della veste di rappresentanza e di difesa assunte, tantochè la difesa dell'imputata, officiata dal precedente difensore, aveva fatto pervenire le proprie conclusioni scritte (verbale udienza 7 Luglio 2021) sulla base degli atti in suo possesso. 2.3 Peraltro dall'esame del fascicolo processuale di appello emerge che le trascrizioni delle prove assunte in primo grado risultano depositate agli atti in epoca del tutto congrua onde consentire alle difese degli imputati di depositare memorie difensive integrative nel rispetto dei termini di cui alla procedura cartolare camerale e pertanto, sotto questo ultimo profilo, il motivo di ricorso difetta di autosufficienza laddove assume che i difensori dell'imputata non sarebbero riusciti a consultare il contenuto delle suddette trascrizioni, trattandosi di doglianza aspecifica, non documentata e priva di qualsiasi allegazione a conforto. 3. In conclusione il ricorso, manifestamente infondato e privo di autosufficienza, va riconosciuto inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna gikricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il