CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 31222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che Simone lussi ricorre avverso la sentenza della Cor:e di appello di Genova, con cui, in parziale riforma della sentenza di condanna dell'imputato per una serie di reati di furto in privata dimora, aggravati, è stata ridotta la pena nei suoi confronti, in accoglimento del concordato proposto dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen, dichiarando inammissibili i motivi rinunciati. 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto pone una questione manifestamente infondata, poiché, a dispetto di quanto sostiene il ricorrente, non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento della possibilità per l'imputato di accedere al concordato sui motivi, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen., con riferimenti ai requisiti dell'atto, fa rinvio solo a quelli previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43117 del 21/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282303). La tassatività dei requisiti dell'atto di citazione a giudizio in appello è stata costantemente affermata dalla Cassazione, in relazione ad altre fattispecie (cfr. Sez. 5, n. 29932 del 27/5/2014, Alfano, Rv. 260494). Ed infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente rimarcato che l'art. 601 cod. proc. pen. indica tra i requisiti del decreto di citazione per il giudizio di appello quelli previsti dall'art. 429, comma primo, lett. a), f) e g), e cioè le generalità delle parti e dei difensori, la data e il luogo di comparizione e, infine, la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario, e al sesto comma stabilisce che il decreto è nullo solo se risulta incerta l'identificazione dell'imputato o se manca o è insufficiente uno dei requisiti di cui alla citata lettera f), sicché costituisce mera irregolarità l'inserimento, nel corpo del decreto, di dati informativi agevolmente riconoscibili come dovuti ad errore casuale (Sez. 3, Ord. n. 2519 del 23/06/2000, Rv. 217001; Sez. 4, n. 24050 del 18/03/2004, Rv. 228584; Sez. 5, n. 29932 del 27/05/2014, Rv. 260494) mentre è irrilevante l'omissione di informazioni che non incidono sui requisiti strutturali e sulla funzione dell'atto (in tema di omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; Sez. 6, n. 49525 del 03/10/2017, Rv. 271497). Deve concordarsi con gli argomenti utilizzati nella pronuncia della Seconda Sezione Penale, n. 43117 del 2021, in cui si evidenzia, tra l'altro, che "la disposizione dell'art.601 cod. proc. pen. è perfettamente coerente con le omologhe previsioni di cui agli artt.419, 429 e 456 cod. proc. pen., a dimostrazione che la facoltà d'accesso ai riti alternativi non costituisce requisito della citazione nelle varie fasi processuali e in relazione alle diverse tipologie di giudizio, con la sola eccezione del giudizio direttissimo, in ordine al quale la norma di cui all'art. 451, comma 5, cod. proc. pen. prevede la diretta informativa del giudice all'imputato circa la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena (la deroga trova ampia giustificazione nelle peculiari modalità d'instaurazione di siffatto giudizio che, nella sua forma tipica ed originaria, vede il pubblico ministero contestare in forma orale l'imputazione: Sez. 2, n. 28153 del 16/06/2010, Rv. 247938)". 3. Considerato, infine, che l'argomento difensivo volto a sostenere che la mancata informazione circa la facoltà d'accesso al concordato in appello, atto personalissimo che non può far carico alla difesa tecnica, comporterebbe la violazione dei diritti di difesa è stato genericamente formulato, visto che prescinde dall'illustrazione di qualsiasi profilo di concreto pregiudizio per l'imputato in conseguenza della denunziata omissione, tanto più che egli ha potuto aderire all'istituto deflattivo previsto dall'art. 599-bis del codice di rito. 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend