CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 29334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 7769/2023 pro- posto da l Tribunale di Roma con ordinanza n. 54696/2022 del 27/03/2023, nel processo promosso da: [OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle Entrate -Riscossione; Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6/10/2023. Lette le osservazioni del P.M., il [OSCURATO:PERSONA]- melo Celentano, che chiede dichiararsi la competenza del Giudice di pace territorialmente competente. Fatti di causa Il 23/3/2023 il Tribunale di Roma ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza a seguito della sentenza n. 2080/2022 di incompetenza per materia pronunciata dal Giudice di pace di Roma in esito al proce- dimento, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], di opposizione avverso la 2di 3 – 7769 /20 2 3 – 2 – 06/10/2023 (2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecariarelativa a cartelle di pagamento emesse per violazioni del Codice della Strada (CdS). Ragioni della decisione 1. –Il Tribunale di Roma ritiene che sia il giudice di pace competente per materia a conoscere la causain oggetto e chiede a questa Corte di regolare in tal senso la competenza. 2. –Il regolamento d’ufficio è da accogliere. Il giudice di pace conosce dell’impugnazione del preavviso d'iscri- zione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. 602/1973 emesso sulla base di cartella esattoriale volta alla riscossione di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, anche laddove con tale impugnazione si conte- sti il fatto costitutivo del credito sanzionatorio . Tale iniziativa è infatti da qualificarsi come opposizione cd. recuperatoria avverso il verbale di accertamento della violazione e rientra, pertanto, nella competenza per materia del giudice di pace ex art. 7 co. 2 d. lgs. 150/2011 (così Cass.20489/2018; sulla stessa linea, da ultimo, Cass. 14328/2023). Nel caso di specie risulta che il ricorrente abbia eccepito l’inesistenza nei suoi confronti dei crediti per i quali erano state emesse le cartelle ed era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipote- caria. 3. - È accolto i l regolamento di competenza d’ ufficio , è dichiarata la competenza del Giudice di pacedi Roma, per la riassunzione dinanzi al quale è fissato un termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Non vi è luogo a provvedere sulle spese (Cass. SU 1202/2018). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il regolamento di competenza di ufficio, dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma, per la riassunzione dinanzi al 3di 3 – 7769 /20 2 3 – 2 – 06/10/2023 (2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. quale fissa un termine di tre mesi dalla comunicazione d