CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 34357/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14766/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE Pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA] 4, pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOLA n. 233/2023 depositata il 26/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/07/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA] un contratto di fornitura d’acqua per l’immobile sito in Sant’Anastasia alla via Marconi n. 29; di aver corrisposto alla stessa società, nel corso del quinquennio compreso tra l’anno 2003 e l’anno 2008, i canoni dovuti per il servizio idrico comprendenti la quota per il servizio di depurazione;di aver diritto alla restituzione della quote corrisposte per tale servizio, inesistente nell’ambito di quel comune, agì per sentir condannare la convenuta Gori al pagamento della somma indebitamente pagata, in forza della sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale con la quale era stata dichiarata l’illegittimità della norma di riferimento, nella parte in cui prevedeva il pagamento della quota relativa al servizio di depurazione ove l’utente non ne avesse usufruito. A seguito di CTU,il Giudice di Pace di Sant’Anastasia condannò la Gori a restituire una somma oltre spese, il cui importo,indicato in maniera erronea, venne, a seguito di correzione di errore materiale,rettificato. La società somministrante propose appello e il Tribunale di Nola, ritenuta erronea la declaratoria di contumacia dell’appellante, viceversa costituitasi nel primo grado del giudizio, ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda ritenendo pacificamente applicabile alla fattispecie la pronuncia della Corte costituzionale, sia pure avente ad oggetto pagamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della norma, ed ha altresì rigettato altro motivo di appello con il quale l’appellante aveva eccepito l’insussistenza di adeguata prova dell’an e del quantum della pretesa restitutoria. Ha infine accolto il motivo di appello relativo alle spese di lite avendo il Giudice di Pace errato nella relativa liquidazione per avere, a fronte dell’accoglimento della domanda per € 19,35 (comprensiva di IVA) oltre interessi al tasso legale, liquidato le spese in complessive € 2.100, di cui € 1000 per spese ed € 1100 per onorari, con una liquidazione erronea avuto riguardo al valore della domanda e alla misura nella quale la stessa aveva trovato accoglimento. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; Considerato che: con il primo motivo -errata e immotivata applicazione degli artt.342, 345 e 346 c.p.c. Effetto devolutivo limitato dell’appello. Errata e ingiustificata riduzione della sorte capitale liquidata dal Giudice di Pace di Sant’Anastasia. Motivazione erronea e contraddittoria- il ricorrente assume che il Tribunale di Nola, nel rendere la propria motivazione, ha violato i principi dell’effetto devolutivo dell’appello, fondando il proprio convincimento su elementi estranei al gravame proposto dalla Gori. In particolare, risulterebbe estraneo quanto affermato dal Tribunale sul punto relativo alla correzione dell’errore materiale che aveva rettificato l’erronea cifra di € 19,35 con la somma di € 454,02. La censura è del tutto aspecifica e priva dei requisiti propri del mezzo di censura che, in base all’indirizzo di questa Corte, deve soddisfare, in particolare, le condizioni poste dall’art. 366 nn. 4 e n. 6 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]., 3, n. 20870 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] “Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 3, n. 20870 del 26/7/2024). Con il secondo motivo - errata e ingiustificata riduzione dei compensi professionali liquidati dal Giudice di Pace di Sant’Anastasia. Violazione e mancata applicazione del D.M. n. 140/2012 e D.M. n. 55/2014- la ricorrente lamenta che il giudice del gravame ha, senza specifica motivazione, ridotto i compensi spettanti,erroneamente applicando il D.M. 55/2014. Anche questo motivo è inammissibile perché difetta palesemente di autosufficienza e dunque viola l’art. 366 n. 6 c.p.c. Con il terzo motivo -errata ed ingiustificata compensazione delle spese del giudizio di appello. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli art. 92 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c.-lamenta l’omessa motivazione, da parte del giudice del gravame , sulla parziale compensazione delle spese d’appello. Anche questo motivo è da disattendere perché non si comprende in cosa consista effettivamente la censura, essendo la stessa priva di alcuna correlazione con la ratio decidendi.Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ravvisa la sussistenza altresì dei presupposti per condannare il ricorrente al pagamento di somma ex art. 96, 3° comma,c.p.c. ( v. Cass., S.U. n. 9912 del 20/4/2018 ). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 800,00(di cui € 200,00 per esborsi), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di € 600,00ex art. 96