CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 20069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente 012,14_ beit\L-2,t- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; - • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, con sentenza in data 22 febbraio 2022 la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 26 aprile 2021 dalla Corte di appello di Palermo; considerato che per mero errore materiale nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza non è stata inserita la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita; ritenuto, pertanto, necessario integrare il predetto dispositivo nel senso che dopo le parole "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", sia scritto e letto "+condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato"; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 17036/2022, pronunciato all'udienza del 22 febbraio 2022 su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", sia scritto e letto " condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2