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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12933/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Ravenna di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 61 n. 11, cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 624 bis, cod. pen. e ritenuto assorbito il reato di detenzione e porto del fucile da caccia oggetto del furto (in Ravenna il 25/11/2015), esclusa la recidiva e riconosciute le generiche equivalenti rispetto alle aggravanti contestate; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, è propositivo delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (rilevamento impronte papillari sulla parte del nastro utilizzato per occultare l'effrazione dell'armadio, in uno con la rilevata assenza di impronte riconducibili ad altri soggetti), non sindacabili in questa sede di legittimità; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Ravenna di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 61 n. 11, cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 624 bis, cod. pen. e ritenuto assorbito il reato di detenzione e porto del fucile da caccia oggetto del furto (in Ravenna il 25/11/2015), esclusa la recidiva e riconosciute le generiche equivalenti rispetto alle aggravanti contestate; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, è propositivo delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (rilevamento impronte papillari sulla parte del nastro utilizzato per occultare l'effrazione dell'armadio, in uno con la rilevata assenza di impronte riconducibili ad altri soggetti), non sindacabili in questa sede di legittimità; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E [OSCURATO:PERSONA]
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