CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RGIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha insistito per l'ammissibilità dei motivi dedotti; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, in primo luogo, risulta dagli atti che era stata disposta la traduzione dell'imputato affinché potesse presenziare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la sopravvenuta concessione del regime della detenzione domiciliare comportava, dunque, per l'imputato l'onere di richiedere l'autorizzazione, al magistrato di sorveglianza, ad allontanarsi dal luogo di detenzione per tale finalità (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 36384 del 25/06/2014, Rv. 260620); ii) il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato non risultando alcuna difformità tra il fatto contestato e la sentenza; iii) il terzo, quarto, quinto e sesto motivo sono confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura (in ordine al giudizio di responsabilità, all'attendibilità dei testimoni, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 6 a 9); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M