CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13726/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Battipaglia, via Gonzaga n. 81, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania- Sezione staccata di Salerno n. 10452 / 02 /1 5 , depositata il 23 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25gennaio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 10452/02/15 del 23 / 1 1 /201 5 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieval’appello dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 137 / 01 / 1 3 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), la quale aveva accoltoil ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF e IVA relativeall’anno d’imposta 2005. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, con l’avviso di accertamento il reddito della ricorrente era stato determinato in maniera sintetica avuto conto dell’acquisto, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società partecipata dalla contribuente al quaranta per cento, di un immobile da potere del di lei marito [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo, interamente versato, di euro 2.952.162,00. 1.2. Un simile esborso da parte della società era idoneo, nella prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, a giustificare una capacità finanziaria della ricorrente di euro 1.180.865,00 (il quaranta per cento del prezzo di vendita) nel quinquennio precedente, con conseguente determinazione del reddito in euro 250.522,20 con riferimento all’anno d’imposta 2005. 1.3. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) l’atto integrativo e accertativo, con il quale si era indicato che il prezzo realmente corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] era pari ad euro 700.000,00, era stato stipulato successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, «sicché non può che concordarsi con l’Agenzia sulla sua non opponibilità alla stessa in ragione di quanto a suo tempo sottoscritto dalle parti nell’atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di reciproca attestazione di avvenuta integrale corresponsione del prezzo pattuito con rilascio di quietanza liberatoria ed espressa rinunzia all’ipoteca legale»; b) la contribuente non aveva comprovato la effettiva disponibilità di risorse finanziarie necessarie a Cons. est. G.M. Nonno sostenere l’operazione immobiliare posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. limitatamente alla quota di spettanza della stessa. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3. AE si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto inopponibile all’Amministrazione finanziaria l’atto integrativo stipulato in data 10/03/2011. 1.1.Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2725 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la dichiarazione di intervenuto pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile del 01/12/2005 faccia prova fino a querela di falso. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi e controversi oggetto di discussione tra le parti, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2729 cod. civ., per non avere la CTR esaminato una serie di circostanze fattuali incontestate e sottoposte alla sua attenzione, idonee a determinare una diversa soluzione della controversia. 1.3. In buona sostanza, con i tre motivi, che possono essere unitariamente esaminati, la ricorrente si duole del fatto che la CTR avrebbe erroneamente attribuito fede privilegiata, ai fini della Cons. est. G.M. Nonno decisione, ad un atto simulato con riferimento al prezzo pagato (il rogito notarile del 01/12/2005), senza considerare il successivo atto integrativo del 10/11/2011, erroneamente considerato inopponibile ad AE, e senza esaminare la documentazione depositata dalla contribuente. 2. I tre motivi vanno complessivamente disattesi. 2.1. La CTR ha esaminato il materiale probatorio acquisito e ha legittimamente ritenuto di dovere dare prevalenza alle risultanze del rogito notarile del 01/12/2005, dal quale si evince che il prezzo dell’acquisto è stato integralmente pagato; nel contempo, il giudice di appello ha svalutato le risultanze probatorie emergenti dell’atto integrativo di rettifica in quanto stipulato successivamente all’avviso di accertamento e, quindi, dotato di minore attendibilità. 2.1.1. La CTR ha altresì affermato che, con riferimento a movimentazioni finanziarie, dismissioni patrimoniali e atti pubblici, la contribuente non avrebbe fornito alcuna prova documentale della movimentazione dei fondi, idonea a rendere possibile l’acquisto del terreno da parte della società partecipata. 2.2. Orbene, con la superiore motivazione la sentenza impugnata ha dimostrato di avere tenuto conto della documentazione prodotta e ha legittimamente valorizzato quei documenti dai quali, secondo una valutazione di merito esente da vizi logici, ha tratto il proprio convincimento, svalutando l’attendibilità probatoria degli ulteriori documenti prodotti. 2.2.1. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del Cons. est. G.M. Nonno 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 2.3. A fronte di tale motivazione, dotata di intrinseca e logica coerenza, i rilievi di [OSCURATO:PERSONA] si rivelano infondati e/o inammissibili. 2.3.1. Il primo motivo è infondato in quanto, sebbene la CTR abbia impropriamente ritenuto inopponibile all’Amministrazione finanziaria il secondo rogito, in realtà –come è chiaro dal tenore complessivo della sentenza impugnata –il giudice di appello ha semplicemente svalutato le risultanze probatorie di quell’atto in ragione del sospetto derivante dalla sua stipulazione successiva all’avviso di accertamento. 2.3.2. Il secondo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, non avendo la CTR mai affermato che le circostanze di fatto ricavabili dal primo rogito (in particolare, l’avvenuto pagamento integrale del prezzo) siano dotate di fede privilegiata fino a querela di falso, avendo semplicemente dato maggiore credibilità a quell’atto rispetto a quello successivamente rogato,dopo la notifica dell’avviso di accertamento. 2.3.3. Il terzo motivo è infondato in quanto non vi sono circostanze che non sono state esaminate dalla CTR, avendo quest’ultima semplicemente dato prevalenza ad alcune sulle altre; in altri termini, le questioni di fatto rilevanti ai fini del giudizio (il pagamento integrale del prezzo di vendita e la sussistenza di movimentazioni finanziarie idonee a determinare la provvista per l’acquisto dell’immobile da parte della società partecipata da [OSCURATO:PERSONA]) sono state tutte diffusamente esaminate e, conseguentemente, la mancata considerazione di alcuni elementi probatori rispetto ad altri rientra, come detto, nei poteri del giudice di merito. 2.3.4. Né può dirsi sussistente alcuna violazione di legge sotto il profilo della violazione dei principi di interpretazione del contratto (enunciata, ma senza specificare in cosa la stessa si sostanzierebbe) Cons. est. G.M. Nonno ovvero del ragionamento presuntivo (essendo gli elementi indiziari valorizzati dalla CTR sicuramente gravi, precisi e concordanti). 2.4. Più in generale, con i tre motivi la ricorrente tende ad ottenere una rivalutazione nel merito della ricostruzione fornita dal giudice di appello, sostituendo alle valutazioni di quest’ultimo una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. 3.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di AE. 3.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa