Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 agosto 1965

Cassazione n. 32498/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1965 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato, in ordine al primo motivo, che la Corte di appello ha espressamente dato atto che, dalla documentazione allegata al fascicolo processuale, risulta che il provvedimento del Questore di Bologna del 15 luglio 2019 è stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 2019; che il ricorrente contesta la correttezza di tale indicazione sul rilievo della presenza, in atti, della sola annotazione di servizio del 10 agosto 2019, anziché della relata della notifica che sarebbe stata effettuata al destinatario del foglio di via obbligatorio il 24 luglio 2019, obiezione che, però, si palesa generica per carenza di autosufficienza, in quanto non corredata dalle necessarie produzioni; che pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); che, quanto alla residua doglianza, l'imprecisa indicazione del minimo edittale non incide sulla legittimità della determinazione del trattamento sanzionatorio; che, invero, avendo il giudice di merito applicato, comunque, una pena base largamente inferiore alla media edittale e, anzi, prossima al minimo di legge, non è necessario profondere particolare impegno motivatorio, laddove, come nel caso in esame, il parametro valutativo sia desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1965 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato, in ordine al primo motivo, che la Corte di appello ha espressamente dato atto che, dalla documentazione allegata al fascicolo processuale, risulta che il provvedimento del Questore di Bologna del 15 luglio 2019 è stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 2019; che il ricorrente contesta la correttezza di tale indicazione sul rilievo della presenza, in atti, della sola annotazione di servizio del 10 agosto 2019, anziché della relata della notifica che sarebbe stata effettuata al destinatario del foglio di via obbligatorio il 24 luglio 2019, obiezione che, però, si palesa generica per carenza di autosufficienza, in quanto non corredata dalle necessarie produzioni; che pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); che, quanto alla residua doglianza, l'imprecisa indicazione del minimo edittale non incide sulla legittimità della determinazione del trattamento sanzionatorio; che, invero, avendo il giudice di merito applicato, comunque, una pena base largamente inferiore alla media edittale e, anzi, prossima al minimo di legge, non è necessario profondere particolare impegno motivatorio, laddove, come nel caso in esame, il parametro valutativo sia desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 32498/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris