CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese; lette le conclusioni scritte dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;iw [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone emessa il 22 marzo 2019, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 55, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007, per avere consentito ad altri correi di effettuare dal [OSCURATO:PERSONA] da lui gestito diverse operazioni di trasferimento di danaro non indicando le esatte generalità degli esecutori. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte adeguatamente considerato come non fosse emersa alcuna prova della riconducibilità all'imputato della materiale esecuzione delle operazioni di trasferimento del danaro, circostanza decisiva per giungere al giudizio di condanna secondo la formulazione del reato contestato antecedente alla modifica «in vigore dal 23 novembre del 2016», stante che le condotte per le quali è intervenuta condanna risultano commesse nel 2014 e nel 2015. La sua responsabilità, anche sotto il profilo soggettivo, sarebbe stata ricavata attraverso congetture, richiamando una sola testimonianza e senza tenere conto delle giustificazioni fornite dall'imputato siccome volte a mettere in evidenza che le operazioni avrebbero potuto essere state effettuate dai reali mittenti; 2) violazione di legge in relazione alla recidiva, che la Corte ha ritenuto ed applicato sulla base dei soli precedenti penali, peraltro datati nel tempo; 3) vizio della motivazione quanto alle statuizioni civili, non trovando giustificazione la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, legata ad uno stato di buona fede della parte civile che non avrebbe riscontro probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente, reiterando argomenti che avevano formato oggetto dell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha messo in luce come egli fosse stato ritenuto concorrente nelle operazioni di materiale esecuzione dei trasferimenti in danaro presso il suo [OSCURATO:PERSONA], poiché era l'unico soggetto abilitato al compimento di quel genere di operazioni di intermediazione e, come tale, era titolare esclusivo del codice operatore indicato nelle varie "bollette" di pagamento; sicché la Corte, conformemente al Tribunale e senza incorrere in vizi logici, ha ritenuto che, quand'anche alcune operazioni potessero essere state materialmente effettuate da un dipendente dell'imputato, ciò poteva essere avvenuto solo con il suo consenso, come era ulteriormente dimostrato dalla testimonianza della parte civile Eskandary, che al ricorrente si era rivolta per avere spiegazioni trovandolo edotto della operazione fraudolenta. Tale assunto, applicando correttamente le regole generali sul concorso di persone nel reato, è conforme al dettato della norma vigente all'epoca del fatto, che puniva la condotta dell'esecutore dell'operazione fraudolenta. 1.2. La Corte ha anche mostrato di farsi carico della versione difensiva dei fatti, rilevando come fosse impossibile attribuire le operazioni incriminate ai mittenti che risultavano formalmente averle compiute, stante il fatto che costoro avevano disconosciuto le operazioni con dichiarazioni convergenti sebbene relative a fatti differenti l'uno dall'altro, ciò che faceva escludere la non veridicità delle loro affermazioni in uno ad un comune intento calunnioso contro l'imputato. Le conclusioni della Corte sono esenti da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In ordine alla recidiva, deve ricordarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). La Corte, ricordando i precedenti specifici dell'imputato, ha messo in luce come il delitto per cui si procede fosse stato caratterizzato da una condotta ingannatoria, la stessa che stava alla base del reato di truffa per il quale egli era stato in precedenza condannato. Non si è trattato, pertanto, soltanto di un riferimento ai precedenti penali, come si sostiene in ricorso sorvolando su tale passaggio motivazionale della sentenza impugnata, ma anche di un rilievo volto a mettere in luce, neanche implicitamente, la pericolosità sociale del ricorrente e la spiccata sua capacità a delinquere riacutizzata, rispetto al passato, dalla commissione del reato per cui si procede. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la condanna al risarcimento del danno è stata disposta in termini generici, rimandando al giudice civile per la sua esatta quantificazione, mentre il ricorrente non può dolersi in questa sede dell'entità della provvisionale (sul punto, da ultimo, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). L'atto di appello era, peraltro, aspecifico rispetto alla decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il danno morale sulla base di elementi non presi in esame dal ricorrente (disagi psicologici per la persona offesa dovuti alla notifica del processo verbale di costatazione ed indagini penale). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremilaseincentottantasei 100 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.11.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] *dente Ser