CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19660/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 18128 / 20 20 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA] e del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1 -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5856 /201 9 della Commissione Tributaria regionale del Lazio, depositatail 24 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 3 dicembre 2014 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese il rimborso della maggiore Irap versata per l’anno 2008. Nella propria istanza la società rappresentò che l’amministrazione finanziaria le aveva contestato, in relazione ad Irap e Ires per l’anno d’imposta 2007, ladeduzione dal reddito di accantonamenti di costi per “fatture da ricevere” in misura superiore alle fatture effettivamente ricevute nell’anno 2008. Tale rilievo, unitamente ad altri, era stato oggetto di accertamento con adesione perfezionatosi il 10 dicembre 2012, nel contesto del quale la società aveva rappresentato che la differenza fra l’ammontare accantonato e le fatture ricevute era stato da lei interamente assoggettato a tassazione a fini Irap e Ires nell’anno 2008; l’Ufficio, tuttavia, si era limitato a stralciare il rilievo ai fini Ires, osservando che, per il resto, difettavano i requisiti peroperare la compensazione. L’Ufficio oppose un diniego all’istanza della contribuente , rilevandone la tardività, poiché era perento il termine quadriennale previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che nella specie andava fatto decorrere dal versamento del saldo Irap per il 2008. 2. La società contribuente impugnò il diniego innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che accolse il ricorso. Il successivo appello, proposto dall’Amministrazione innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, fu respinto.I giudici del gravame rilevarono, in punto di fatto, che la vicenda traeva origine dal rilievo di una violazione del principio di competenza economica commesso dalla società per il periodo d’imposta 2007, di talché la differenza fra l’ammontare accantonato e le fatture effettivamente ricevute era stata assoggettata a tassazione come sopravvenienza attiva per l’anno successivo. Ritennero, quindi, che ciò avesse costituito una doppia imposizione in senso tecnico, essendonederivato il doppio versamento di imposta sugli stessi proventi, riferiti a due periodi diversi. Osservarono, di conseguenza, che alla fattispecie andava applicato l’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che consente di proporre la domanda giudiziale di rimborso dopo novanta giorni dalla formulazione della relativa istanza, fino a quando il credito non si si a prescritto; e tale requisito temporale, nella specie, era stato rispettato, come del resto anche l’Amministrazione aveva tacitamente riconosciuto. 3. La sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione sulla base didue motivi. Resiste la società intimata con controricorso, propone ndo r icorso incidentale condizionatoaffidato a du e motivi . Considerato che: 1. Il primo motivo del ricorso principale d enunzia violazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Secondo l’Agenzia delle entrate, i giudici d’appello avrebbero travisato la nozione di “duplicazione d’imposta” nella sua accezione rilevante ai sensi degli artt. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 163 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), che ne identificanoil presupposto nell’unicità del periodo d’imposta interessato dal versamento.Nel caso di specie, infatti, la contribuente aveva preteso la restituzione dell’Irap versata autonomamente per l’anno 2008, sulla base di una sopravvenienza attiva registrata, in dipendenza del fatto ch’essa aveva versato la stessa imposta nell’anno precedente a seguito di accertamento con adesione, secondo un meccanismo riconducibile al paradigma del rimborso e perciò soggetto al termine di decadenza di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. 2. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sul suo motivo di gravame concernente l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, avuto riguardo alla natura del rilievo sull’indeducibilità del costo, scollegato dalla violazione delle regole sulla competenza economica. 3. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato denunzia violazionedell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. La sentenza d’appello è sottoposta a critica nella parte in cui avrebbe «implicitamente rigettato» il motivo di gravame che censurava il provvedimento di diniego per «carenza di motivazione e chiarezza». 4. Il secondo motivo denunzia violazione «del diritto alla difesa e della definitività dell’accertamento con adesione ai sensi degli artt. 24 Cost. e 2, comma 4, 3, comma 4, del d.Lgs. n. 218/97», nonché violazione «del principio del legittimo affidamento e della buona fede ai sensi degli artt. 3, 53 e 97 Cost. e dell’art. 10 della l. 212/2000». La ricorrente incidentale sostiene che il rilievo di indeducibilità dei costi nei termini di non inerenza operato nel provvedimento di diniego si porrebbe in contrasto con l’acclarata definitività dell’accertamento con adesione concluso dalle parti; dal che fa derivare la lesione dei princìpi esposti.5. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale ha rilevato che la notifica dello stesso è stata effettuata martedì 30 giugno 2020, quando il termine per proporre impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. era scadutoil giorno precedente. Questa Corte ha infatti da tempo ritenuto, per i casi nei quali il termine per proporre ricorso cada il giorno 29 giugno, che la scadenza vada prorogata al giorno seguente non festivo, a norma dell'art. 155, ultimo comma, del codice di rito, poiché il carattere di “ festività ” rilevante sub specie viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni; siffatto referente normativo, pur ignorando le festività dei Santi patroni delle città, include espressamente il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, nell'elenco di quelli festivi agli effetti civili laddove il giudizio debba essere celebrato davanti a un’autorità giudiziaria avente sede nel Comune di Roma (Cass. n. 5320/2020; Cass. n. 5895/2015, Cass.n. 17079/2007). 6. I due motivi del ricorso principale possono essere scrutinati congiuntamente poiché agitano questioni connesse. 6.1. Al riguardo, va osservato che la sentenza impugnata ha ritenuto di qualificare la fattispecie come violazione, da parte della società contribuente, del principio dicompetenza economica. In tal senso, in particolare, i giudici d’appello hanno richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, ove erano riportati stralci del processo verbale di constatazione nei quali la Guardia di Finanza operava tale rilievo, osservando che la differenza fra l’ammontare accantonato per il 2007 e i complessivi importi delle fatture portati per l’anno successivo era stata assoggettata a tassazione tra le sopravvenienze attive in bilancio, sì da non far risultare indebiti risparmi di imposta o altri danni all’erario.6.2. Appare coerente con tale ricostruzione la successiva qualificazione della pretesa erariale come “doppia imposizione”. La C.T.R. ha infatti rilevato che la duplicazione di versamento – presa in esame dall’art. 38 del d.P.R. n. 602del 1973 – consiste nel pagamentodella stessa imposta, «quindi di quanto dovuto in relazione allo stesso periodo impositivo, effettuato più volte», mentre nel caso di specie si è verificata la ben diversa circostanza di «una doppia imposizione degli stessi proventi, riferita a due differenti periodi»; non si tratta, in altre parole, di un errore materiale, come contemplato dall’art. 38, ma di «un’erronea doppia imposizione dipendente da ragioni strettamente giuridiche» (v. sentenza d’appello, pag. 7). 6.3. Di qui l’ulteriore rilievo, anch’esso coerente con le premesse, in base al quale la relativa domanda di rimborso non era tardiva, essendo assoggettata alla previsione generale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Detta norma, infatti, e secondo quanto più volte ritenuto da questa Corte, prevede untermine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, il che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio- rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ., che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e resta sospeso durante il tempo di form azione del silenzio-rifiuto a norma dell'art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992» (così, in fattispecie concernente un rimborso Irap, Cass. n. 1543/2018; conf. Cass. n. 4377/2019; Cass. n. 30083/2021). A tale ultimo proposito, la C.T.R.ha individuato il momento iniziale di decorrenza di tale termine, facendolo coincidere nel giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, con la definizione della procedura di accertamento con adesione per il 2007. 6.4. Tale complessiva argomentazione della sentenza d’appello, conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è scalfita dal primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di una doppia imposizione senza tener conto della ricostruzione della vicenda nei termini riassunti. La censura è dunque inammissibile perché non intacca la ratio decidendi. 6.5. D’altra parte, gli stessi argomenti evidenziano che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, la C.T.R. si è pronunciata sul tema dell’applicabilità dell’art. 21 alla fattispecie;il che impone un giudizio di infondatezza del secondo motivo di ricorso. 7. Il ricorso principale è, pertanto, complessivamente infondato e meritevole di rigetto. In tale statuizione resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale, non si dà luogo alla condanna al pagamento del doppio contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito i l r icorso incidentale; c