CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 agosto 2025
Cassazione n. 22783/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oMinistero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;intimato con atto di costituzioneavverso il decreto n. 4947/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicato il01/10/2024 e comunicato in pari data;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA].Z. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ha promosso ricorso davanti alTribunale di Ancona contro il provvedimento della competente CommissioneTerritoriale, che ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’ottenimento delleprotezioni maggiori, accogliendo tuttavia la richiesta di protezione speciale.La cittadina straniera riteneva di avere diritto al riconoscimento dellostatus di rifugiato o, quanto meno, il diritto alla protezione sussidiaria.Oscuramento disposto Numero registro generale 24063/2024Numero sezionale 1872/2025Numero di raccolta generale 22783/2025Data pubblicazione 07/08/2025Il Tribunale ha respinto la domanda.Avverso tale statuizione la cittadina straniera ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Il Ministero non si è difeso con controricorso ma ha depositato atto dicostituzione al fine di partecipare alla eventuale udienza pubblica didiscussione.In data 22/04/2024 la ricorrente ha depositato atto di costituzione di unnuovo difensore, in sostituzione dell’avvocato per primo nominato.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità del decreto impugnato,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 35-bis,commi 1 e 11 lett. a), e dell’art. 13 d.lgs. n. 25 del 2008, oltre che degli artt.737, 135, 156, comma 2, c.p.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.La ricorrente ha dedotto di avere espressamente evidenziato gli elementiper ottenere le protezioni maggiori, in considerazione della mancanza di tutelanel Paese di origine per donne e minori, trattandosi di divorziata, sfuggita aun matrimonio violento, che contestava la norma morale tradizionale secondocui i figli, in caso di divorzio, devono crescere con la famiglia paterna.La cittadina straniera ha, in particolare, evidenziato che il Tribunale, purrappresentando in generale la condizione delle donne, sulla base di COIaggiornate (in particolare, con riferimento alla libertà di movimento e allaviolenza di genere e alle forme di discriminazione), nel valutare il diritto diasilo della donna, si è soffermato solo sulla generale situazione socio-economico-politica dell’Iraq e sui rapporti della ricorrente con la famigliadell’ex marito, ritenendo questi ultimi riferiti a meri rapporti privati, senzavalutare il rischio che la ricorrente subisca persecuzioni o subisca gravi danniproprio in considerazione della vicenda personale narrata, che pure era stataritenuta credibile, aggiungendo che il 28/09/2024 il fratello della ricorrente,Y.Z. , che aveva aiutato la donna a fuggire dall’Iraq con ifigli, era stato ritrovato privo di vita, apparentemente in seguito a suicidio, macon indagini in corso per appurare le effettive cause della morte.Oscuramento disposto Numero registro generale 24063/2024Numero sezionale 1872/2025Numero di raccolta generale 22783/2025Data pubblicazione 07/08/2025Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.In particolare, la ricorrente ha prospettato l’omesso esame dei fattiemergenti dal verbale di audizione presso la Commissione territoriale, dalricorso introduttivo e dalle dichiarazioni rese all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], daporre in relazione con la capacità dello Stato di offrire idonea ed effettivaprotezione alla cittadina straniera rispetto alla vicenda narrata e ritenutacredibile dal Giudice.2. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito evidenziati.2.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c.(introdotta dalla novella del 2012) non è più consentita l'impugnazione ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto«per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, qualeoggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si convertein violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014).In altre parole, a seguito della riforma del 2012, è scomparso il controllosulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta ilcontrollo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della meraOscuramento disposto Numero registro generale 24063/2024Numero sezionale 1872/2025Numero di raccolta generale 22783/2025Data pubblicazione 07/08/2025apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietàe dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a queiparametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio diviolazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente daltesto della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza dilegittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, comesopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132,comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016;conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L,Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazioneprevisto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussistequando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio,né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benchégraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione,perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione siameramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibileOscuramento disposto Numero registro generale 24063/2024Numero sezionale 1872/2025Numero di raccolta generale 22783/2025Data pubblicazione 07/08/2025effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018;Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibilecomprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente,effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limitisopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossiadell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione dellaquestione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibilediverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuovaformulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del05/08/2016).2.2. Nel caso di specie, nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha riportatole allegazioni della cittadina irachena, contenute nel ricorso introduttivo, oltrealle dichiarazioni rese dalla stessa alla [OSCURATO:PERSONA] e al Tribunale,che ha ritenuto la narrazione della richiedente asilo credibile.In particolare, si legge quanto segue:«In occasione dell’audizione amministrativa del 20.12.2022 la ricorrente,cittadina irachena, dichiarava di essere nata ad Erbil e di aver raggiunto suamadre in Danimarca nel 2003 vivendo in questo paese fino al 2020 quandodecideva di far rientro in Iraq. La sua famiglia di origine è composta daigenitori, quattro fratelli e due sorelle; sposata due volte e separata è madredi quattro figli. Dal verbale si evince che: “in Danimarca ho mia madre, unasorella e un fratello. Un fratello è in Inghilterra. Mio padre e mio fratello sonoin Iraq. Un altro fratello è qui in Italia, i miei bambini vivono in Italia. Il mioex marito vive in Danimarca, l’attuale marito con il quale sono separata vivequi in Italia”. Di etnia curda, fede islamica, la ricorrente frequentava nove annidi scuola in Danimarca e lavorava in questo paese svolgendo diverse mansioni.Oscuramento disposto Numero registro generale 24063/2024Numero sezionale 1872/2025Numero di raccolta generale 22783/2025Data pubblicazione 07/08/2025In merito alla propria vicenda la ricorrente dichiarava: “Quando ho fattorientro in Kurdistan, nel novembre 2020, avevo bisogno di rivedere il mioPaese. Lì i parenti del mio ex marito volevano prendere i miei figli. Mio cognatoè venuto a casa mia ed hanno sottratto i miei documenti, il mio passaporto equello dei bambini. Se moglie e marito si separano, i bambini devono crescerecon il padre, questo in base alla cultura in Kurdistan. Io non ho lasciato che liprendessero. Ho anche dei problemi con il mio secondo marito, lui non vuoleprendere i figli del mio primo marito. Volevo rilassarmi, volevo che i miei figlivedessero il Kurdistan. Ho denunciato mio cognato, ma nel mio Paese non ècome qui. Mio padre mi ha detto che era meglio se rientrassi in Europa. Hochiamato mio fratello in Danimarca per chiedergli aiuto. Non potevo rifare ilpassaporto ad Erbil senza mio marito, né per me né per i bambini. Mio fratelloha lasciato tutto in Danimarca per tornare ad Erbil e venirmi a prendere. Miomarito voleva che lo raggiungessi in Italia con i suoi due figli e non con glialtri. Quando lui ha visto che ero qui con tutti i miei figli, lui non mi accettatoe per questo mi sono separata da lui. Mio fratello quando è arrivato inKurdistan nel gennaio 2021 mi ha aiutato a lasciare il Paese”. La ricorrentespecificava che tramite il fratello riusciva a lasciare il suo Paese e cheentrambi, usciti dalla Danimarca per un tempo superiore a tre mesi,perdevano diritto ai relativi documenti emessi nei loro confronti in precedenza;oltre a ciò che nel 2020 pianificava di tornare in Kurdistan per fare conoscereai propri figli il suo paese di origine e consentire loro di conoscere il nonno,programmando di rientrare in Danimarca nel gennaio 2021. Invitata adindicare le difficoltà che potrebbe incontrare in caso di rientro in Iraqdichiarava: “Non tornerei mai più, perderei mio fratello e i miei bambini. Ilmio ex cognato ha picchiato tanto mio marito, lui è membro della mafia”.»Il Tribunale ha, poi, esaminato la situazione del Paese di origine,consultando COI aggiornate, evidenziando significative criticità conriferimento alla situazione delle donne, emergendo, tra l’altro, che la legge ela consuetudine non rispettano la libertà di movimento delle donne; che, inparticolare, la legge impedisce a una donna di richiedere un passaporto senzail consenso del suo tutore maschio o di un rappresentante legale; che le stesseOscuramento disposto Numero registro generale 24063/2024Numero sezionale 1872/2025Numero di raccolta generale 22783/2025Data pubblicazione 07/08/2025vengono discriminate in numerosi settori del diritto, anche in caso di divorzioe con riguardo all’affidamento dei figli, aggiungendo che, per legge, il padre èil tutore dei figli, ma un tribunale può concedere a una madre divorziata lacustodia dei suoi figli fino all'età di 10 anni, estendibile fino all'età di 15 anni,dopodiché i figli possono scegliere con quale genitore desiderano vivere. Lostesso Tribunale ha richiamato la tradizione dei matrimoni forzati e precoci (v.pp. 10-17 dell’ordinanza impugnata).Valutando, alla luce delle COI, la narrazione della propria vicendapersonale della richiedente asilo, il Tribunale l’ha poi ritenuta credibileaggiungendo, però, quanto segue:«…Di tal che, anche alla luce delle considerazioni e analisi sin qui svolte evalutando le dichiarazioni rese dalla ricorrente anche alla luce del contenutodell’art. 3, D. Lgs. 251/2007, il Collegio ritiene di condividere il contenutodell’atto impugnato concludendo nel senso della credibilità dei fatti riferiti, main ogni caso della irrilevanza degli stessi ai fini del riconoscimento di una formasuperiore di protezione posto che, come visto, al netto di tensionisociopolitiche interne, l’area geografica di nascita della ricorrente nonpresenta una situazione di conflitto armato interno e, inoltre, la stessa vivestabilmente e da anni in Danimarca risultando ormai non esistente alcunlegame effettivo con il Paese di origine…»Nell’esaminare la possibilità di riconoscere il diritto al riconoscimento dellostato di rifugiato o della protezione sussidiaria, il Tribunale ha affermatoquanto segue:«Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paesedi origine e alla credibilità della ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie,difettino nei confronti della stessa i presupposti per ritenere sussistente una“persecuzione grave” così come prevista dall’ art. 1 A della Convenzione diGinevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l’ art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/08 (3) ai fini del riconoscimento dello status. LaConvenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configuratiper l’elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come“persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 eOscuramento disposto Numero registro generale 24063/2024Numero sezionale 1872/2025Numero di raccolta generale 22783/2025Data pubblicazione 07/08/20252830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad undeterminato gruppo sociale o professione di un’opinione politica di rifugiatosia quelli di un “grave danno” così come previsto dall’’art. 2, lett. g) del d. lgs.n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell’art. 14 del d. lgs. n.251/07(4) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.Né a tal fine potrebbe rilevare una generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine della richiedente, al pari della mancanza di unpieno esercizio delle libertà democratiche posto che l’esposizione a tali rischideve essere valutata con riferimento alla sua situazione individuale.Nel caso di specie la ricorrente non ha indicato timori relativi alle condizioni disicurezza del suo Paese non ipotizzando, peraltro, la possibilità di farvi rientroquanto piuttosto facendo riferimento a problematiche private e relative aicomplicati rapporti con la famiglia dell’ex marito che, culturalmente,reclamerebbe la custodia dei loro figli. Non è emersa la sussistenza di unacondizione da cui desumere una forma di “persecuzione grave” o “dannograve” specificamente riconducibili alla persona della ricorrente come sopradelineati.Si noti poi che l’art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n. 113/2018, come convertitodalla legge n. 132/2018, ha implementato nell’ordinamento nazionale la c.d.internal flight alternative prevista dall’art. 8, comma 1, della Direttiva2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedente possaeventualmente spostarsi in un’altra parte del Paese dove non avrebbe timoredi pericoli.»2.3. La statuizione sulla domanda di riconoscimento dello status dirifugiato è stata effettuata sulla base di una valutazione che incorre in evidentivizi sul piano della base logica, perché, una volta puntualmente rappresentate,tramite le COI acquisite, le limitazioni alla libertà di movimento delle donne ealla condizione delle donne divorziate, con particolare riferimentoall’affidamento dei figli, oltre che ai matrimoni forzati e precoci, e ritenutocredibile il racconto, il Tribunale ha ricondotto la vicenda, con un salto logiconon giustificato tra premessa e conseguenza, «a problematiche private eOscuramento disposto Numero registro generale 24063/2024Numero sezionale 1872/2025Numero di raccolta generale 22783/2025Data pubblicazione 07/08/2025relative ai complicati rapporti con la famiglia dell’ex marito che, culturalmente,reclamerebbe la custodia dei loro figli».Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse un rischio di persecuzione grave,ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, né un rischio effettivo disubire un grave danno, ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, comma1, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, senza spiegare perché quella vicendaprivata, la cui narrazione è stata ritenuta credibile, non è stata considerata aifini della valutazione del rischio di subire atti di persecuzione basati sul genereovvero di gravi danni a libertà fondamentali, tenuto conto proprio dellerisultanze delle COI poco prima riportate, in particolare in riferimento allalibertà di movimento e alla custodia dei figli di genitori divorziati.Del tutto incomprensibile è poi il rilievo dato al fatto che la donna non haipotizzato la possibilità di fare rientro nel Paese di origine, posto che ilriconoscimento della protezione internazionale è offerto proprio a chi non haintenzione di rimpatriare, né è motivato il riferimento alla cd. internal flightalternative in assenza di una spiegazione della parte del Paese di origine in cuila richiedente asilo non incontrerebbe i pericoli temuti.3. L’esame del secondo motivo di ricorso è assorbito dell’accoglimento delprimo motivo.4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e,assorbito il secondo, l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio alTribunale di Ancona, in diversa composizione, chiamato a statuire anche sullespese del procedimento.5. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti edei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del2003. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa il decretoimpugnato con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione,chiamato a statuire anche sulle spese del procedimento di legittimità;Oscuramento disposto Numero registro generale 24063/2024Numero sezionale 1872/2025Numero di raccolta generale 22783/2025Data pubblicazione 07/08/2025dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile dellaCorte suprema di cassazione, il 7 maggio 2025.Il PresidenteAlberto Giusti