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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 02920/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9855-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 9855/2016 Numero sezionale 74/2022 Numero di raccolta generale 2920/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrente – avverso la sentenza n. 1063/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 26/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per la ricorrente l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Montesignano propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2508/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI annualità 2008. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo che alla Parrocchia non spettasse l’esenzione prevista dall’art. 7 D.Lgs. n. 504/1992, in quanto gli immobili sottoposti a tassazione erano stati concessi in comodato a due Onlus e al loro interno si svolgevano attività a carattere commerciale, e respingendo inoltre le doglianze circa la carenza di motivazione dell’atto impugnato.

Il Comune resiste con controricorso.

La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva con rinuncia al ricorso per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 119/2018. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 10.1.2022, la Parrocchia ricorrente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo 2 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 9855/2016 Numero sezionale 74/2022 Numero di raccolta generale 2920/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 provveduto, previa cd. <<rottamazione>>, al pagamento di quanto dovuto al Comune.

1.2. Il Comune controricorrente, all’udienza indicata in epigrafe, tramite il proprio difensore, nulla ha eccepito anche quanto alla richiesta compensazione delle spese di lite.

2. Conseguentemente il giudizio va dichiarato estinto.

3. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 18.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]Orfano) ([OSCURATO:PERSONA]) 3 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9855-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 9855/2016 Numero sezionale 74/2022 Numero di raccolta generale 2920/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrente – avverso la sentenza n. 1063/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 26/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per la ricorrente l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Montesignano propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2508/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI annualità 2008. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo che alla Parrocchia non spettasse l’esenzione prevista dall’art. 7 D.Lgs. n. 504/1992, in quanto gli immobili sottoposti a tassazione erano stati concessi in comodato a due Onlus e al loro interno si svolgevano attività a carattere commerciale, e respingendo inoltre le doglianze circa la carenza di motivazione dell’atto impugnato. Il Comune resiste con controricorso. La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva con rinuncia al ricorso per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 119/2018. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 10.1.2022, la Parrocchia ricorrente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo 2 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 9855/2016 Numero sezionale 74/2022 Numero di raccolta generale 2920/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 provveduto, previa cd. <<rottamazione>>, al pagamento di quanto dovuto al Comune. 1.2. Il Comune controricorrente, all’udienza indicata in epigrafe, tramite il proprio difensore, nulla ha eccepito anche quanto alla richiesta compensazione delle spese di lite. 2. Conseguentemente il giudizio va dichiarato estinto. 3. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 18.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]Orfano) ([OSCURATO:PERSONA]) 3 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Sentenza Cassazione n. 02920/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris