CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 04464/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso, la quale aggiungessi una memoria difensiva, di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, perché i motivi di ricorso non dimostrano la presenza di manifeste illogicità nella ricostruzione e nella sussunzione dei fatti che hanno condotta alla incriminazione e alla condanna di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, per altro verso, che correttamente la sentenza ha escluso l'applicazione della collaborazione, rimarcando che le dichiarazioni del ricorrente non hanno fornito elementi di conoscenza utili a prevenire la commissione di nuovi delitti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore residente