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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37164/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, con rigetto nel resto; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 27 febbraio 2022 dal Tribunale di Napoli nei confronti, per quanto qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 640-ter e 81, 110 e 493-ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si eccepisce - sotto il profilo della violazione degli artt. 178, lett. c), 491 e 550, comma 3, cod. proc. pen. - la nullità del procedimento per mancata celebrazione dell'udienza preliminare, censurando la valutazione di tardività della relativa eccezione da parte dei giudici di merito.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 640-ter e 493-ter cod. pen. e la carenza di motivazione, in merito alla ribadita affermazione di responsabilità per i delitti contestati, senza offrire risposta alle deduzioni difensive relative alla solo formale intestazione del conto corrente su cui erano confluiti i proventi dei reati (data la mancata trasmissione della documentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]), all'omessa identificazione dell'effettivo riscossore delle somme, all'incertezza sulla titolarità dell'utenza telefonica abbinata al conto suddetto e sull'implausibilità dell'ipotesi che la ricorrente spendesse tranquillamente le proprie reali generalità.

2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare la carenza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato solo con riguardo al terzo motivo ed è complessivamente infondato nel resto.

2. Quanto al primo motivo, come correttamente attestato dalla Corte di appello e come evincibile dai verbali di udienza (a cui il Collegio ha accesso, quale giudice del fatto processuale), le questioni preliminari erano state affrontate nell'udienza del 16 febbraio 2021 e, all'esito, il Tribunale aveva poi rinviato all'udienza del 27 aprile 2021; l'eccezione è stata, infine, proposta solo alla (ancora successiva) udienza del 22 giugno 2021.

Non rileverebbe per i giudici partenopei, a fronte di ciò, il fatto che non fosse ancora stato formalmente dichiarato aperto il dibattimento.

La conclusione a cui si perviene nella sentenza impugnata è in linea, innanzitutto, con la chiara lettera della legge.

L'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. recita infatti testualmente: «Le questioni [preliminari] sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente», senza che venga in rilievo il successivo momento formale dell'apertura del dibattimento (cfr. anche Sez. 6, n. 39931 del 08/07/2014, Cuomo, Rv. 260708-01, secondo cui non è consentito rilevare la nullità del decreto di citazione a giudizio, per omessa celebrazione dell'udienza preliminare, dopo che sono state compiute le formalità indicate dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto esse, per effetto della previsione dell'art. 550, comma terzo, cod. proc. pen., segnano il momento dal quale tali nullità devono ritenersi sanate).

Nel caso di specie, alla prima udienza del 16 febbraio 2021, dopo l'accertamento della costituzione delle parti e la declaratoria di assenza delle imputate, non sono state sollevate questioni preliminari; al di là della mancanza di un'espressa dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudizio era già, pertanto, transitato alla fase istruttoria (come desumibile anche dal fatto che il rinvio fu disposto «stante l'assenza dei Testi di lista del PM», analogamente a quanto occorso nell'udienza successiva).

Alla terza udienza in cui l'eccezione fu effettivamente proposta era già, con ogni evidenza, maturata la suddetta preclusione processuale.

Le censure sul punto sono, dunque, infondate.

3. Il secondo motivo risulta, invece, non consentito, in quanto reiterativo e diretto a sollecitare un'inammissibile nuova valutazione del compendio istruttorio, e comunque manifestamente infondato.

La doppia conforme motivazione dei giudici di merito (sentenza di appello, p. 5; sentenza di primo grado, pp. 3-6) chiarisce adeguatamente, premessa la natura concorsuale della fattispecie concreta, come siano state accertate la condotta di abusivo accesso al conto corrente della persona offesa, dopo aver ottenuto le necessarie credenziali, e la titolarità in capo a Scardapane di uno dei due conti di destinazione dei prelievi abusivi, senza che l'imputata avesse fornito un'alternativa versione dei fatti.

Restano, dunque, logicamente neutri la partecipazione di un terzo soggetto di sesso maschile, non identificato, e l'apparente ingenuità o disinteresse rispetto alle conseguenze penali delle proprie azioni, nonché l'assenza di ulteriori elementi di riscontro, di fronte a una sufficiente piattaforma probatoria.

I motivi di gravame concernenti l'affermazione di responsabilità, dunque, sono tutti stati disattesi, sia pure in parte implicitamente.

4. La Corte di appello, infine, non ha offerto una specifica risposta all'ultimo motivo di gravame, con cui si invocava il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.

Tale inequivoca lacuna motivazionale impone, limitatamente a questa sola statuizione, l'annullamento della sentenza impugnata.

L'apparato argomentativo speso dalla Corte territoriale in tema di sospensione condizionale della pena (cfr. sentenza di primo grado, p. 7: «in considerazione della natura dei reati accertati e del complessivo danno arrecato alle persone offese, si ritiene possibile esprimere una prognosi favorevole circa la futura condotta penale delle imputate»), fondato sulla valutazione dei medesimi elementi ex art. 133 cod. pen. che vengono necessariamente in rilievo anche per la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, consente tuttavia di colmare la denunciata carenza, senza necessità di rinvio.

Il beneficio in questione può, infatti, essere direttamente disposto da questa Corte, sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ex art. 164 cod. pen. nei termini sopra accennati, senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto (cfr., in termini, Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028-01; Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676-01, Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017, dep. 2018, C., Rv. 271829-01).

5. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, che concede.

Rigetta il ricorso nel re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, con rigetto nel resto; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 27 febbraio 2022 dal Tribunale di Napoli nei confronti, per quanto qui rileva, di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 640-ter e 81, 110 e 493-ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si eccepisce - sotto il profilo della violazione degli artt. 178, lett. c), 491 e 550, comma 3, cod. proc. pen. - la nullità del procedimento per mancata celebrazione dell'udienza preliminare, censurando la valutazione di tardività della relativa eccezione da parte dei giudici di merito. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 640-ter e 493-ter cod. pen. e la carenza di motivazione, in merito alla ribadita affermazione di responsabilità per i delitti contestati, senza offrire risposta alle deduzioni difensive relative alla solo formale intestazione del conto corrente su cui erano confluiti i proventi dei reati (data la mancata trasmissione della documentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]), all'omessa identificazione dell'effettivo riscossore delle somme, all'incertezza sulla titolarità dell'utenza telefonica abbinata al conto suddetto e sull'implausibilità dell'ipotesi che la ricorrente spendesse tranquillamente le proprie reali generalità. 2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare la carenza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solo con riguardo al terzo motivo ed è complessivamente infondato nel resto. 2. Quanto al primo motivo, come correttamente attestato dalla Corte di appello e come evincibile dai verbali di udienza (a cui il Collegio ha accesso, quale giudice del fatto processuale), le questioni preliminari erano state affrontate nell'udienza del 16 febbraio 2021 e, all'esito, il Tribunale aveva poi rinviato all'udienza del 27 aprile 2021; l'eccezione è stata, infine, proposta solo alla (ancora successiva) udienza del 22 giugno 2021. Non rileverebbe per i giudici partenopei, a fronte di ciò, il fatto che non fosse ancora stato formalmente dichiarato aperto il dibattimento. La conclusione a cui si perviene nella sentenza impugnata è in linea, innanzitutto, con la chiara lettera della legge. L'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. recita infatti testualmente: «Le questioni [preliminari] sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente», senza che venga in rilievo il successivo momento formale dell'apertura del dibattimento (cfr. anche Sez. 6, n. 39931 del 08/07/2014, Cuomo, Rv. 260708-01, secondo cui non è consentito rilevare la nullità del decreto di citazione a giudizio, per omessa celebrazione dell'udienza preliminare, dopo che sono state compiute le formalità indicate dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto esse, per effetto della previsione dell'art. 550, comma terzo, cod. proc. pen., segnano il momento dal quale tali nullità devono ritenersi sanate). Nel caso di specie, alla prima udienza del 16 febbraio 2021, dopo l'accertamento della costituzione delle parti e la declaratoria di assenza delle imputate, non sono state sollevate questioni preliminari; al di là della mancanza di un'espressa dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudizio era già, pertanto, transitato alla fase istruttoria (come desumibile anche dal fatto che il rinvio fu disposto «stante l'assenza dei Testi di lista del PM», analogamente a quanto occorso nell'udienza successiva). Alla terza udienza in cui l'eccezione fu effettivamente proposta era già, con ogni evidenza, maturata la suddetta preclusione processuale. Le censure sul punto sono, dunque, infondate. 3. Il secondo motivo risulta, invece, non consentito, in quanto reiterativo e diretto a sollecitare un'inammissibile nuova valutazione del compendio istruttorio, e comunque manifestamente infondato. La doppia conforme motivazione dei giudici di merito (sentenza di appello, p. 5; sentenza di primo grado, pp. 3-6) chiarisce adeguatamente, premessa la natura concorsuale della fattispecie concreta, come siano state accertate la condotta di abusivo accesso al conto corrente della persona offesa, dopo aver ottenuto le necessarie credenziali, e la titolarità in capo a Scardapane di uno dei due conti di destinazione dei prelievi abusivi, senza che l'imputata avesse fornito un'alternativa versione dei fatti. Restano, dunque, logicamente neutri la partecipazione di un terzo soggetto di sesso maschile, non identificato, e l'apparente ingenuità o disinteresse rispetto alle conseguenze penali delle proprie azioni, nonché l'assenza di ulteriori elementi di riscontro, di fronte a una sufficiente piattaforma probatoria. I motivi di gravame concernenti l'affermazione di responsabilità, dunque, sono tutti stati disattesi, sia pure in parte implicitamente. 4. La Corte di appello, infine, non ha offerto una specifica risposta all'ultimo motivo di gravame, con cui si invocava il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. Tale inequivoca lacuna motivazionale impone, limitatamente a questa sola statuizione, l'annullamento della sentenza impugnata. L'apparato argomentativo speso dalla Corte territoriale in tema di sospensione condizionale della pena (cfr. sentenza di primo grado, p. 7: «in considerazione della natura dei reati accertati e del complessivo danno arrecato alle persone offese, si ritiene possibile esprimere una prognosi favorevole circa la futura condotta penale delle imputate»), fondato sulla valutazione dei medesimi elementi ex art. 133 cod. pen. che vengono necessariamente in rilievo anche per la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, consente tuttavia di colmare la denunciata carenza, senza necessità di rinvio. Il beneficio in questione può, infatti, essere direttamente disposto da questa Corte, sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ex art. 164 cod. pen. nei termini sopra accennati, senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto (cfr., in termini, Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028-01; Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676-01, Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017, dep. 2018, C., Rv. 271829-01). 5. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, che concede. Rigetta il ricorso nel re
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