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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 09002/2026

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vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalecome per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti MatteoCastioni e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –Numero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2525/2023,pubblicata in data 27 novembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Giudice dipace di Bergamo la società [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere lacompensazione pecuniaria pari ad euro 250,00 all’esito del ritardo dioltre tre ore del volo aereo FR 6877, tratta Cracovia - [OSCURATO:PERSONA], con partenza programmata per il 9 settembre 2018, alle ore14,25.La compagnia aerea, nel costituirsi in giudizio, eccepiva lapresenza di condizioni metereologiche avverse, e, in particolare, dinebbia presso l’aeroporto di Cracovia.[OSCURATO:PERSONA] di pace adito respingeva la domanda avanzatadall’attore, rilevando che la documentazione depositata dalla societàconvenuta dimostrava che per tutta la mattina del giorno 9 settembre2018 si erano manifestate condizioni metereologiche avverse cheavevano impedito il regolare traffico aereo.2.

La sentenza del giudice di prime cure è stata successivamenteconfermata dal Tribunale di Bergamo, che ha considerato la presenzadi nebbia nello scalo aeroportuale per un considerevole periodo ditempo come ‹‹circostanza eccezionale›› ai sensi dell’art. 5, paragrafo3, del regolamento CE n. 261/2004.Il giudice d’appello ha, in particolare, ritenuto che ‹‹la scarsavisibilità rilevabile dai documenti prodotti ([OSCURATO:PERSONA]), valutataunitamente alle cancellazioni ed ai ritardi subiti dai voli previsti nelleore in cui era presente la nebbia, costituivano elementi indicativi diuna situazione incompatibile con i limiti di operabilità dell’aeroporto››.Numero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026Ha, al riguardo, puntualizzato che l’esimente prevista dall’art. 5,paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/04 operava in presenza di‹‹circostanze eccezionali›› che non si sarebbero potute evitare anchese fossero state adottate tutte le misure del caso; con l’ulterioreprecisazione che l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia inordine all’adozione di tutte le misure del caso era ispirata al cd.principio di proporzionalità, per cui non si potevano imporre al vettoreaereo sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa.3.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello ilLucarelli propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA], che hadepositato anche memoria.4.

La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹Violazione di cuiall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5 par. 3 del Regolamento CE n. 261/2004 edegli artt. 1218 e 2697 cod. civ. (così come interpretati nel settoredel trasporto aereo dall’ordinanza Cass. civ. n. 1584/2018 conesclusivo onere probatorio in capo alla compagnia aerea)››, per avereil giudice d’appello invertito l’onere probatorio incombente sul vettoreaereo, sia in ordine alla presenza di circostanze eccezionali, sia inordine alla dimostrazione delle misure da adottare per evitare ildanno al passeggero.Lamenta che il Tribunale “presume” un esonero di responsabilitàdella compagnia aerea ed inverte l’onere probatorio, in quanto,sebbene la nebbia non fosse più presente alle ore 9,30 del mattinodel 9 settembre 2018, il giudice d’appello ha ritenuto che essa avessecomunque avuto ripercussioni sui voli successivi, compreso quelloNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026oggetto di causa.

Tale circostanza, prosegue il ricorrente, risultavasmentita dall’elenco dei voli in partenza dopo le ore 9,30 (tuttiregolari ovvero in ritardo di poche decine di minuti) e comunque ilTribunale aveva ritenuto, sulla base di presunzioni, che si fosseroverificati ritardi “a cascata” e che sarebbe stato onere dell’appellante,e non della compagnia aerea, di indicare (e provare) “quali altrediverse misure avrebbero dovuto essere adottate per evitare ildisservizio”.2.

Con il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laricorrente contesta al Tribunale di avere affermato che l’aeromobileoperante il volo aereo nella giornata del 9 settembre 2018 avevaritardato il suo arrivo all’aeroporto di Cracovia proveniente da unatratta precedente (e da qui il conseguente ritardo in partenza del volononostante fosse incontestato tra le parti che tale aeromobile era inrealtà già presente presso l’aeroporto di Cracovia.Evidenzia che, ai fini della esimente di cui all’art. 5, paragrafo 3,del Regolamento CE n. 261/2004, non basta dimostrare l’esistenza diuna circostanza eccezionale, ma occorre pure provare – in virtù deldoppio onere probatorio in capo al vettore aereo – l’adozione di ognimisura utile ad arginare gli effetti impeditivi del fatto eccezionale equindi a contenere il ritardo.

Nel caso di specie, la compagniaRyanair non aveva dato dimostrazione degli sforzi effettuati perevitare il ritardo prolungato del volo, costituendo fatto incontestatoche l’aeromobile che aveva partenza programmata il 9 settembre alleore 14,25 non era stato impegnato in quella giornata in altre tratteprecedenti.3.

Con il terzo motivo, denunziando ‹‹violazione di cui all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazioneNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026degli artt. 112, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,in relazione agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004››, laricorrente si duole che la motivazione della sentenza impugnata siaapparente e perplessa, perché il Tribunale ha proceduto ad unavalutazione solo atomistica degli elementi di prova acquisiti,pervenendo in tal modo all’accertamento della ricorrenza dicircostanze eccezionali e della adozione di misure idonee ad evitare ildanno al passeggero.Rimarca che il discorso giustificativo elaborato dal Tribunalerisulta carente sotto il profilo dell’individuazione delle concretecircostanze che, associate alle condizioni metereologiche avversededotte in giudizio (presenti sino alle ore 9,30 quando il volo oggettodi causa era in partenza programmata alle ore 14,25), avrebbero resomaterialmente impossibile, per la compagnia aerea, l’adozione diqualunque misura alternativa suscettibile di escludere o di limitare ilpregiudizio risentito dal passeggero.4.

In linea generale, varrà rammentare che la Corte di Giustiziaha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di untempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati aipasseggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamareil diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 delRegolamento CE n. 261/2004 (Corte di Giustizia 19 novembre 2009,C-402/07 [OSCURATO:PERSONA]; Corte di Giustizia 23 ottobre 2012,nelle cause riunite C- 581/10 e C-629/10).Come è noto, la normativa di riferimento si basa sull'affermazionedel principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo.Dunque, una volta provato l'inadempimento - o, più esattamente,l'inesatto adempimento - l'imputabilità dello stesso al vettore aereocostituisce oggetto di una presunzione superabile solamenteNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026maggiore.Rimangono, pertanto, a carico del vettore i danni determinati dacausa ignota, mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattoriestranei all'organizzazione del trasporto, costituiscono causa nonimputabile ex art. 1218 cod. civ. e portano ad escludere laresponsabilità del vettore se quest'ultimo dimostri di non essereriuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misuraidonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.Come espressamente affermato dalla giurisprudenza della Cortedi giustizia, incombe sul vettore l'onere di provare la sussistenza dellesuddette circostanze eccezionali (vale a dire il verificarsi di un eventonon previsto e non prevedibile usando la normale diligenza, e cioèriconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito), nonché ilnesso causale rispetto alla cancellazione o al prolungato ritardo,accompagnato dall'effettiva adozione di tutte le misure del caso,nonostante le quali non sia stato comunque possibile evitarli.La interpretazione al riguardo fornita dalla giurisprudenza dellaCorte di giustizia è particolarmente rigorosa.La Corte, nel riscontrare in concreto le ‹‹circostanze eccezionali››di per sé idonee ad assolvere la compagnia aerea dal dovere dicorrispondere la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 delRegolamento CE n. 261/2004, ha rilevato come ‹‹ai sensi deiconsiderando 14 e 15 nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, di taleregolamento, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni delparagrafo 1 dello stesso articolo, è liberato […] dal suo obbligo dicompensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell’articolo 7 delregolamento n. 261/2004 se può dimostrare che la cancellazione o ilritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo sonodovuti a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero potute evitareanche se fossero state adottate tutte le misure del caso o, qualora siNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato lemisure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cuidisponeva, in termini di personale, di materiale e di risorsefinanziarie, al fine di evitare che detta situazione comporti lacancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato›› (sentenzadel 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 19e giurisprudenza ivi citata).Secondo una giurisprudenza costante, possono essere considerate«circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, delregolamento n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per laloro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività delvettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo diquest’ultimo, e tali due condizioni sono cumulative (Corte di giustizia,sentenza del 22 dicembre 2008, in causa C-549/07; Corte digiustizia, sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17, punto20 e giurisprudenza ivi citata; Corte di Giustizia UE, 26 giugno 2019,causa C-159/18).Nello specifico, la Corte di giustizia UE ha puntualizzato come, aisensi del considerando 14 del Regolamento n. 261/2004, le cd.‘circostanze eccezionali’ “possono in particolare ricorrere in caso diinstabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili conl’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza,improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperiche si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo (v.sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07,EU:C:2008:771, punto 21; Corte di Giustizia UE 4 maggio 2017,causa C-315/2015).In particolare, ‹‹per i casi in cui si verifichino simili circostanze, laCorte ha dichiarato che il vettore aereo operativo è tenuto adimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazioneNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale,di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che dettasituazione comportasse la cancellazione del volo di cui trattasi.

Non sipuò pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabilialla luce delle capacità della sua impresa nel momento pertinente(sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226,punto 22 e giurisprudenza ivi citata). […] Secondo una giurisprudenzacostante della Corte, la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensidell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, designaeventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerential normale esercizio dell’attività del vettore aereo di cui trattasi esfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, condizioni che sonocumulative e la loro osservanza deve essere oggetto di unavalutazione caso per caso›› (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp,C-28/20, punto 23 e giurisprudenza ivi citata; Corte di Giustizia UE 7luglio 2022, causa C-308/21).Con specifico riferimento alle condizioni metereologiche avverse,spetta, dunque, alla compagnia aerea dimostrare non solo che lacancellazione (o il ritardo) del volo sia avvenuta proprio a causa diquelle condizioni che hanno precluso il decollo o hanno resonecessaria una sua posticipazione, ma anche di avere adottato tuttele misure necessarie per evitare il disservizio.5.

Orbene, nell’impugnata sentenza, nel verificare la ricorrenzadelle due condizioni, che sono cumulative, il giudice dell’appello hainvero fornito una motivazione del tutto carente.Nel valutare il doppio binario probatorio a carico del vettoreaereo, dopo avere premesso che ‹‹la presenza di nebbia nello scaloaeroportuale per un considerevole periodo di tempo›› dovesse esserequalificata come ‹‹circostanza eccezionale››, tale giudice ha ritenutosussistente la prima condizione, avendo rilevato che ‹‹i datiNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026desumibili dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado evalorizzati dal Giudice di Pace ai fini della decisione consentivano diravvisare l’incompatibilità delle condizioni meteo con l’effettuazione insicurezza dei voli presso l’aeroporto di Cracovia il giorno 9 settembre2018”; e che “la scarsa visibilità rilevabile dai documenti prodotti([OSCURATO:PERSONA]), valutata unitamente alle cancellazioni e ai ritardisubiti dai voli previsti nelle ore in cui era presente la nebbia,costituivano elementi indicativi di una situazione incompatibile con ilimiti di operabilità dell’aeroporto››.Nel verificare, poi, se la compagnia aerea avesse anche fornito laprova di avere adottato ogni misura atta ad arginare o limitare glieffetti della riscontrata circostanza eccezionale, ha ritenuto assoltotale onere richiamando il c.d.

“principio di proporzionalità”, cheesclude la possibilità di pretendere dal vettore aereo “sacrificiinsopportabili” alla luce delle capacità della sua impresa, sulpresupposto che non si potesse ‹‹pretendere che [OSCURATO:PERSONA] avesse adisposizione presso l’aeroporto di partenza (Cracovia) più aeromobiliper il caso di ritardi negli arrivi accumulatisi durante la presenza dinebbia››.Le argomentazioni su cui poggia il percorso giustificativo chesorregge la decisione sono invero assolutamente carenti sotto ilprofilo motivazionale.Per un verso, esse mal si conciliano con l’accertamento, purecompiuto dal giudice d’appello, che ‹‹la nebbia sullo scalo di Cracoviaera cessata intorno alle ore 9,30››; per altro verso, il giudicedell’appello ha fondato la propria decisione su una presunzione nonsupportata da riscontri precisi e concordanti là dove ha affermato che‹‹la nebbia del mattino abbia avuto ripercussioni sui voli successivi,ed in particolare su quelli del primo pomeriggio, come il volo Cracovia– Bergamo delle 12,45 su cui doveva imbarcarsi l’appellante››.Numero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026Il tribunale si sofferma infatti a puntualizzare che intende aderireall’orientamento già espresso con il proprio precedente costituito dallasentenza n. 49/2023, emessa a definizione di diverso giudiziod’appello promosso avverso una sentenza del Giudice di pace resa invicenda processuale asseritamente analoga e sovrapponibile peridentità delle questioni in fatto ed in diritto alla presente (v. pagg. 9,10 e 11 della sentenza impugnata).Il giudice dell’appello non chiarisce tuttavia da quali evidenzeprocessuali emergenti nella specie abbia tratto il convincimento che,cessata la nebbia, ‹‹il traffico sia ripartito a singhiozzo›› e che ‹‹ilvolo in esame sia potuto partire soltanto quando si è presentato unoslot libero››.Né indica quali misure abbia in concreto adottato al fine didimostrare di avere compiuto lo sforzo massimo esigibile per evitare ilritardo prolungato del volo aereo.A tale stregua, va osservato che la motivazione della sentenzaimpugnata si appalesa invero perplessa e obiettivamenteincomprensibile, giacché dietro la parvenza di una giustificazione dellaraggiunta decisione essa non consente di ‹‹comprendere le ragioni e,quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire daessi al risultato enunciato››, venendo pertanto meno alla finalità suapropria, che è quella di esternare un ‹‹ragionamento che, partendoda determinate premesse pervenga con un certo procedimentoenunciativo››, logico e consequenziale, a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (Cass., sez.

U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez.

U,07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. 6 -5, 07/04/2027, n.9105; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 25914).Il giudice di merito è, infatti, tenuto a dare conto, in modocomprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, delNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domandaproposta, dovendosi ritenere viziata la motivazione che rendeimpossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento.6.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 3° motivo, assorbiti il1° e il 2° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazionein relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale diBergamo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 3° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti il 1° ed il 2° motivo.

Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, al Tribunale di Bergamo, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 27 novembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalecome per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti MatteoCastioni e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –Numero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2525/2023,pubblicata in data 27 novembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Giudice dipace di Bergamo la società [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere lacompensazione pecuniaria pari ad euro 250,00 all’esito del ritardo dioltre tre ore del volo aereo FR 6877, tratta Cracovia - [OSCURATO:PERSONA], con partenza programmata per il 9 settembre 2018, alle ore14,25.La compagnia aerea, nel costituirsi in giudizio, eccepiva lapresenza di condizioni metereologiche avverse, e, in particolare, dinebbia presso l’aeroporto di Cracovia.[OSCURATO:PERSONA] di pace adito respingeva la domanda avanzatadall’attore, rilevando che la documentazione depositata dalla societàconvenuta dimostrava che per tutta la mattina del giorno 9 settembre2018 si erano manifestate condizioni metereologiche avverse cheavevano impedito il regolare traffico aereo.2. La sentenza del giudice di prime cure è stata successivamenteconfermata dal Tribunale di Bergamo, che ha considerato la presenzadi nebbia nello scalo aeroportuale per un considerevole periodo ditempo come ‹‹circostanza eccezionale›› ai sensi dell’art. 5, paragrafo3, del regolamento CE n. 261/2004.Il giudice d’appello ha, in particolare, ritenuto che ‹‹la scarsavisibilità rilevabile dai documenti prodotti ([OSCURATO:PERSONA]), valutataunitamente alle cancellazioni ed ai ritardi subiti dai voli previsti nelleore in cui era presente la nebbia, costituivano elementi indicativi diuna situazione incompatibile con i limiti di operabilità dell’aeroporto››.Numero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026Ha, al riguardo, puntualizzato che l’esimente prevista dall’art. 5,paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/04 operava in presenza di‹‹circostanze eccezionali›› che non si sarebbero potute evitare anchese fossero state adottate tutte le misure del caso; con l’ulterioreprecisazione che l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia inordine all’adozione di tutte le misure del caso era ispirata al cd.principio di proporzionalità, per cui non si potevano imporre al vettoreaereo sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa.3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello ilLucarelli propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA], che hadepositato anche memoria.4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹Violazione di cuiall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5 par. 3 del Regolamento CE n. 261/2004 edegli artt. 1218 e 2697 cod. civ. (così come interpretati nel settoredel trasporto aereo dall’ordinanza Cass. civ. n. 1584/2018 conesclusivo onere probatorio in capo alla compagnia aerea)››, per avereil giudice d’appello invertito l’onere probatorio incombente sul vettoreaereo, sia in ordine alla presenza di circostanze eccezionali, sia inordine alla dimostrazione delle misure da adottare per evitare ildanno al passeggero.Lamenta che il Tribunale “presume” un esonero di responsabilitàdella compagnia aerea ed inverte l’onere probatorio, in quanto,sebbene la nebbia non fosse più presente alle ore 9,30 del mattinodel 9 settembre 2018, il giudice d’appello ha ritenuto che essa avessecomunque avuto ripercussioni sui voli successivi, compreso quelloNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026oggetto di causa. Tale circostanza, prosegue il ricorrente, risultavasmentita dall’elenco dei voli in partenza dopo le ore 9,30 (tuttiregolari ovvero in ritardo di poche decine di minuti) e comunque ilTribunale aveva ritenuto, sulla base di presunzioni, che si fosseroverificati ritardi “a cascata” e che sarebbe stato onere dell’appellante,e non della compagnia aerea, di indicare (e provare) “quali altrediverse misure avrebbero dovuto essere adottate per evitare ildisservizio”.2. Con il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laricorrente contesta al Tribunale di avere affermato che l’aeromobileoperante il volo aereo nella giornata del 9 settembre 2018 avevaritardato il suo arrivo all’aeroporto di Cracovia proveniente da unatratta precedente (e da qui il conseguente ritardo in partenza del volononostante fosse incontestato tra le parti che tale aeromobile era inrealtà già presente presso l’aeroporto di Cracovia.Evidenzia che, ai fini della esimente di cui all’art. 5, paragrafo 3,del Regolamento CE n. 261/2004, non basta dimostrare l’esistenza diuna circostanza eccezionale, ma occorre pure provare – in virtù deldoppio onere probatorio in capo al vettore aereo – l’adozione di ognimisura utile ad arginare gli effetti impeditivi del fatto eccezionale equindi a contenere il ritardo. Nel caso di specie, la compagniaRyanair non aveva dato dimostrazione degli sforzi effettuati perevitare il ritardo prolungato del volo, costituendo fatto incontestatoche l’aeromobile che aveva partenza programmata il 9 settembre alleore 14,25 non era stato impegnato in quella giornata in altre tratteprecedenti.3. Con il terzo motivo, denunziando ‹‹violazione di cui all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazioneNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026degli artt. 112, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,in relazione agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004››, laricorrente si duole che la motivazione della sentenza impugnata siaapparente e perplessa, perché il Tribunale ha proceduto ad unavalutazione solo atomistica degli elementi di prova acquisiti,pervenendo in tal modo all’accertamento della ricorrenza dicircostanze eccezionali e della adozione di misure idonee ad evitare ildanno al passeggero.Rimarca che il discorso giustificativo elaborato dal Tribunalerisulta carente sotto il profilo dell’individuazione delle concretecircostanze che, associate alle condizioni metereologiche avversededotte in giudizio (presenti sino alle ore 9,30 quando il volo oggettodi causa era in partenza programmata alle ore 14,25), avrebbero resomaterialmente impossibile, per la compagnia aerea, l’adozione diqualunque misura alternativa suscettibile di escludere o di limitare ilpregiudizio risentito dal passeggero.4. In linea generale, varrà rammentare che la Corte di Giustiziaha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di untempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati aipasseggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamareil diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 delRegolamento CE n. 261/2004 (Corte di Giustizia 19 novembre 2009,C-402/07 [OSCURATO:PERSONA]; Corte di Giustizia 23 ottobre 2012,nelle cause riunite C- 581/10 e C-629/10).Come è noto, la normativa di riferimento si basa sull'affermazionedel principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo.Dunque, una volta provato l'inadempimento - o, più esattamente,l'inesatto adempimento - l'imputabilità dello stesso al vettore aereocostituisce oggetto di una presunzione superabile solamenteNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026maggiore.Rimangono, pertanto, a carico del vettore i danni determinati dacausa ignota, mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattoriestranei all'organizzazione del trasporto, costituiscono causa nonimputabile ex art. 1218 cod. civ. e portano ad escludere laresponsabilità del vettore se quest'ultimo dimostri di non essereriuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misuraidonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.Come espressamente affermato dalla giurisprudenza della Cortedi giustizia, incombe sul vettore l'onere di provare la sussistenza dellesuddette circostanze eccezionali (vale a dire il verificarsi di un eventonon previsto e non prevedibile usando la normale diligenza, e cioèriconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito), nonché ilnesso causale rispetto alla cancellazione o al prolungato ritardo,accompagnato dall'effettiva adozione di tutte le misure del caso,nonostante le quali non sia stato comunque possibile evitarli.La interpretazione al riguardo fornita dalla giurisprudenza dellaCorte di giustizia è particolarmente rigorosa.La Corte, nel riscontrare in concreto le ‹‹circostanze eccezionali››di per sé idonee ad assolvere la compagnia aerea dal dovere dicorrispondere la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 delRegolamento CE n. 261/2004, ha rilevato come ‹‹ai sensi deiconsiderando 14 e 15 nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, di taleregolamento, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni delparagrafo 1 dello stesso articolo, è liberato […] dal suo obbligo dicompensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell’articolo 7 delregolamento n. 261/2004 se può dimostrare che la cancellazione o ilritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo sonodovuti a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero potute evitareanche se fossero state adottate tutte le misure del caso o, qualora siNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato lemisure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cuidisponeva, in termini di personale, di materiale e di risorsefinanziarie, al fine di evitare che detta situazione comporti lacancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato›› (sentenzadel 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 19e giurisprudenza ivi citata).Secondo una giurisprudenza costante, possono essere considerate«circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, delregolamento n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per laloro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività delvettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo diquest’ultimo, e tali due condizioni sono cumulative (Corte di giustizia,sentenza del 22 dicembre 2008, in causa C-549/07; Corte digiustizia, sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17, punto20 e giurisprudenza ivi citata; Corte di Giustizia UE, 26 giugno 2019,causa C-159/18).Nello specifico, la Corte di giustizia UE ha puntualizzato come, aisensi del considerando 14 del Regolamento n. 261/2004, le cd.‘circostanze eccezionali’ “possono in particolare ricorrere in caso diinstabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili conl’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza,improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperiche si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo (v.sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07,EU:C:2008:771, punto 21; Corte di Giustizia UE 4 maggio 2017,causa C-315/2015).In particolare, ‹‹per i casi in cui si verifichino simili circostanze, laCorte ha dichiarato che il vettore aereo operativo è tenuto adimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazioneNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale,di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che dettasituazione comportasse la cancellazione del volo di cui trattasi. Non sipuò pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabilialla luce delle capacità della sua impresa nel momento pertinente(sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226,punto 22 e giurisprudenza ivi citata). […] Secondo una giurisprudenzacostante della Corte, la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensidell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, designaeventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerential normale esercizio dell’attività del vettore aereo di cui trattasi esfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, condizioni che sonocumulative e la loro osservanza deve essere oggetto di unavalutazione caso per caso›› (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp,C-28/20, punto 23 e giurisprudenza ivi citata; Corte di Giustizia UE 7luglio 2022, causa C-308/21).Con specifico riferimento alle condizioni metereologiche avverse,spetta, dunque, alla compagnia aerea dimostrare non solo che lacancellazione (o il ritardo) del volo sia avvenuta proprio a causa diquelle condizioni che hanno precluso il decollo o hanno resonecessaria una sua posticipazione, ma anche di avere adottato tuttele misure necessarie per evitare il disservizio.5. Orbene, nell’impugnata sentenza, nel verificare la ricorrenzadelle due condizioni, che sono cumulative, il giudice dell’appello hainvero fornito una motivazione del tutto carente.Nel valutare il doppio binario probatorio a carico del vettoreaereo, dopo avere premesso che ‹‹la presenza di nebbia nello scaloaeroportuale per un considerevole periodo di tempo›› dovesse esserequalificata come ‹‹circostanza eccezionale››, tale giudice ha ritenutosussistente la prima condizione, avendo rilevato che ‹‹i datiNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026desumibili dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado evalorizzati dal Giudice di Pace ai fini della decisione consentivano diravvisare l’incompatibilità delle condizioni meteo con l’effettuazione insicurezza dei voli presso l’aeroporto di Cracovia il giorno 9 settembre2018”; e che “la scarsa visibilità rilevabile dai documenti prodotti([OSCURATO:PERSONA]), valutata unitamente alle cancellazioni e ai ritardisubiti dai voli previsti nelle ore in cui era presente la nebbia,costituivano elementi indicativi di una situazione incompatibile con ilimiti di operabilità dell’aeroporto››.Nel verificare, poi, se la compagnia aerea avesse anche fornito laprova di avere adottato ogni misura atta ad arginare o limitare glieffetti della riscontrata circostanza eccezionale, ha ritenuto assoltotale onere richiamando il c.d. “principio di proporzionalità”, cheesclude la possibilità di pretendere dal vettore aereo “sacrificiinsopportabili” alla luce delle capacità della sua impresa, sulpresupposto che non si potesse ‹‹pretendere che [OSCURATO:PERSONA] avesse adisposizione presso l’aeroporto di partenza (Cracovia) più aeromobiliper il caso di ritardi negli arrivi accumulatisi durante la presenza dinebbia››.Le argomentazioni su cui poggia il percorso giustificativo chesorregge la decisione sono invero assolutamente carenti sotto ilprofilo motivazionale.Per un verso, esse mal si conciliano con l’accertamento, purecompiuto dal giudice d’appello, che ‹‹la nebbia sullo scalo di Cracoviaera cessata intorno alle ore 9,30››; per altro verso, il giudicedell’appello ha fondato la propria decisione su una presunzione nonsupportata da riscontri precisi e concordanti là dove ha affermato che‹‹la nebbia del mattino abbia avuto ripercussioni sui voli successivi,ed in particolare su quelli del primo pomeriggio, come il volo Cracovia– Bergamo delle 12,45 su cui doveva imbarcarsi l’appellante››.Numero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026Il tribunale si sofferma infatti a puntualizzare che intende aderireall’orientamento già espresso con il proprio precedente costituito dallasentenza n. 49/2023, emessa a definizione di diverso giudiziod’appello promosso avverso una sentenza del Giudice di pace resa invicenda processuale asseritamente analoga e sovrapponibile peridentità delle questioni in fatto ed in diritto alla presente (v. pagg. 9,10 e 11 della sentenza impugnata).Il giudice dell’appello non chiarisce tuttavia da quali evidenzeprocessuali emergenti nella specie abbia tratto il convincimento che,cessata la nebbia, ‹‹il traffico sia ripartito a singhiozzo›› e che ‹‹ilvolo in esame sia potuto partire soltanto quando si è presentato unoslot libero››.Né indica quali misure abbia in concreto adottato al fine didimostrare di avere compiuto lo sforzo massimo esigibile per evitare ilritardo prolungato del volo aereo.A tale stregua, va osservato che la motivazione della sentenzaimpugnata si appalesa invero perplessa e obiettivamenteincomprensibile, giacché dietro la parvenza di una giustificazione dellaraggiunta decisione essa non consente di ‹‹comprendere le ragioni e,quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire daessi al risultato enunciato››, venendo pertanto meno alla finalità suapropria, che è quella di esternare un ‹‹ragionamento che, partendoda determinate premesse pervenga con un certo procedimentoenunciativo››, logico e consequenziale, a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U,07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. 6 -5, 07/04/2027, n.9105; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 25914).Il giudice di merito è, infatti, tenuto a dare conto, in modocomprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, delNumero registro generale 12626/2024Numero sezionale 4577/2025Numero di raccolta generale 9002/2026Data pubblicazione 09/04/2026percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domandaproposta, dovendosi ritenere viziata la motivazione che rendeimpossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento.6. Alla fondatezza nei suindicati termini del 3° motivo, assorbiti il1° e il 2° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazionein relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale diBergamo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 3° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti il 1° ed il 2° motivo. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di cassazione, al Tribunale di Bergamo, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 27 novembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09002/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris