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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43715/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 13/10/2020, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Genova in data 16/12/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dagli artt. 56 e 628, commi primo e secondo cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 628 cod, pen., è infondato poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. sul punto Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822); ritenuto che il predetto motivo di ricorso - con cui si lamenta genericamente l'insussistenza degli elementi fondanti la penale responsabilità del prevenuto - è peraltro meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di adeguata argomentazione giuridica da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo di imputazione); osservato pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando i riscontri emersi durante l'istruttoria dibattimentale - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/06/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 13/10/2020, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Genova in data 16/12/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dagli artt. 56 e 628, commi primo e secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 628 cod, pen., è infondato poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. sul punto Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822); ritenuto che il predetto motivo di ricorso - con cui si lamenta genericamente l'insussistenza degli elementi fondanti la penale responsabilità del prevenuto - è peraltro meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di adeguata argomentazione giuridica da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo di imputazione); osservato pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando i riscontri emersi durante l'istruttoria dibattimentale - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/06/2022
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