CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- intimato –2026 avverso la sentenza n. 12111/2021 del TRIBUNALE di ROMA,2448 depositata il 14/07/2021 R.G.N. 5173/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 2806/2022Numero sezionale 2448/20261. Con atto di pignoramento presso terzi venivano assoggettatiNumero di raccolta generale 17853/2026ad esecuzione crediti dell’INPS presso istituti bancari, nell’amDatba iptuobb licazione 04/06/2026di una procedura esecutiva nella quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] spiegavaintervento per il soddisfacimento di crediti portati da precedentititoli giudiziali.2. All’esito della procedura, il giudice dell’esecuzione emettevaordinanza di assegnazione in data 30 marzo - 2 aprile 2019, aisensi dell’art. 553 c.p.c., disponendo l’attribuzione delle sommepignorate, comprese alcune voci relative a competenze e spese diprecetto.3. Avverso tale ordinanza l’INPS proponeva opposizione aglil’insussistenza del diritto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] a intervenire nellaprocedura esecutiva per intervenuta prescrizione dei creditiazionati e, dall’altro, l’illegittimità dell’assegnazione della sommadi euro 2.097,30 a titolo di competenze e spese di precetto.Respinta dal G.E. l’istanza cautelare dell’INPS e concesso alle partitermine per l’introduzione del giudizio di merito, la parte inepigrafe introduceva il giudizio ex art 618 cpc.4. Con sentenza n. 12111 del 2021, il Tribunale di Romadichiarava inammissibile la prima contestazione formulatadall’INPS, ritenuta attinente al diritto di procedere ad esecuzionee, quindi, estranea all’ambito applicativo dell’art. 617 c.p.c.;accoglieva invece la seconda contestazione, escludendo ladebenza della voce di spesa sopra indicata.5. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.6. L’INPS è rimasto intimato.7. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine digiorni 60 per il deposito del presente provvedimento.Numero registro generale 2806/2022RITENUTO CHE Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17853/20261.Dagli atti risulta che la notificazione del ricorso perData pubblicazione 04/06/2026cassazione all’INPS è stata eseguita non presso il difensorecostituito nella fase sommaria dell’opposizione all’ordinanza diassegnazione, individuato nell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma agliindirizzi di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL].2. Appare pertanto opportuno disporre la rinnovazione dellanotificazione del ricorso nei confronti dell’INPS, presso il difensorecostituito, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio nelpresente giudizio di legittimità.La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorsoper cassazione all’INPS, nei sensi indicati in parte motiva, neltermine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dellapresente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 14 maggio2026.La PresidenteNumero registro generale 2806/2022Numero sezionale 2448/2026Numero di raccolta generale 17853/2026Data pubblicazione 04/06/2026