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Corte di giustizia UEdecreto

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:371
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CJ0327_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 92/50/CEE (GU L 209, pag. 1), e dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) – Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto ai candidati e agli offerenti e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

[OSCURATO:PERSONA]

1) La Repubblica francese, avendo adottato e mantenendo in vigore l’art. 1444-1 del nuovo code de procédure civile (codice di procedura civile francese), come modificato dall’art. 48-1° del decreto 20 ottobre 2005, n. 2005-1038, relativo agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all’art. 4 dell’ordinanza 6 giugno 2005, n. 2005-649, relativa agli appalti aggiudicati da alcuni soggetti pubblici o privati non assoggettati al codice degli appalti pubblici, nella misura in cui tale disposizione prevede, per la risposta dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore a una diffida, un termine di dieci giorni escludendo ogni procedimento sommario precontrattuale prima della suddetta risposta e senza che tale termine sospenda il termine da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto ai candidati così come agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del contratto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e la Repubblica francese sopportano ciascuna le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CJ0327_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 92/50/CEE (GU L 209, pag. 1), e dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) – Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto ai candidati e agli offerenti e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto. [OSCURATO:PERSONA] 1) La Repubblica francese, avendo adottato e mantenendo in vigore l’art. 1444-1 del nuovo code de procédure civile (codice di procedura civile francese), come modificato dall’art. 48-1° del decreto 20 ottobre 2005, n. 2005-1038, relativo agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all’art. 4 dell’ordinanza 6 giugno 2005, n. 2005-649, relativa agli appalti aggiudicati da alcuni soggetti pubblici o privati non assoggettati al codice degli appalti pubblici, nella misura in cui tale disposizione prevede, per la risposta dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore a una diffida, un termine di dieci giorni escludendo ogni procedimento sommario precontrattuale prima della suddetta risposta e senza che tale termine sospenda il termine da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto ai candidati così come agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del contratto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e la Repubblica francese sopportano ciascuna le proprie spese.
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