CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 40533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] popone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 31 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 31 ottobre 2022); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che eccepisce l'inutilizzabilità dei risultati della perquisizione personale e domiciliare effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente, per violazione dell'art. 352 e 125 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, è generico, perché non si è adempiuto all'onere della prova di resistenza, richiesta dal diritto vivente, che, con la sentenza Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416, ha stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato; onere, il cui adempimento sarebbe stato indispensabile nel caso di specie, avendo la Corte territoriale evidenziato come all'identificazione del Feraco, come autore del tentato furto in concorso di cui alla contestazione, si fosse giunti attraverso il riconoscimento personale degli operanti, sulla cui attendibilità non è stato svolto nessun rilievo; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il con 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]