CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00323/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv [OSCURATO:PERSONA] pai )t; 32- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28708/22 D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto ai primi due motivi ricorso, che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto inoltre, quanto alla ulteriore doglianza afferente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., né da permettere un trattamento più favorevole sotto il profilo punitivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci