CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 33978/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14573-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 323/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 6/3/2020; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14573/2020 Numero sezionale 8259/2021 Numero di raccolta generale 33978/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ. del 22 gennaio 2019, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria proveniente da Lagos, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d. lgs. 251/2007 o a quella umanitaria ai sensi degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d. lgs. 286/1998. 2. La Corte d’appello di Torino, a seguito dell’impugnazione del richiedente asilo, rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse - che l’intera Nigeria, e tanto meno Lagos, non erano interessati da un conflitto armato o da una situazione di violenza indiscriminata. Reputava, inoltre, che non potesse essere riconosciuta neppure la protezione umanitaria. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 6 marzo 2020, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza. Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia l’erronea interpretazione dei fatti e delle domande poste a fondamento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria nonché la violazione degli artt. 2, comma 1, lett. g), 3 e 14 d. lgs. 251/2007, anche in relazione agli artt. 4, par. 3 d), della Direttiva 2004/83/CE e 13, par. 3, lett. a, della [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 14573 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14573/2020 Numero sezionale 8259/2021 Numero di raccolta generale 33978/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 2005/85/CE, stante la presenza di una condizione di violenza generalizzata nell’intera Nigeria. 5. Il motivo è inammissibile. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare ai sensi dell'art. 14, lett. c), d. lgs. 251/2007, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018). La Corte di merito si è ispirata a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione esistente in Nigeria risalenti al dicembre 2019. Queste valutazioni non paiono superate dalle informazioni a cui fa riferimento il motivo di ricorso, di epoca antecedente e il cui contenuto, comunque, non attesta l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dalla Corte d’appello facendo leva anche su decisioni di merito non recenti di segno contrario, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma dell'art. 14, lett. c), d. lgs. n. 251/2007 costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018). Ric. 2020 n. 14573 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14573/2020 Numero sezionale 8259/2021 Numero di raccolta generale 33978/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta l’erronea interpretazione dei fatti e delle domande poste a fondamento della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria nonché la violazione degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, T.U.I., in quanto la Corte d’appello ha aprioristicamente escluso la sussistenza in capo al migrante di condizioni di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe valutato in maniera non adeguata il percorso di integrazione intrapreso in Italia dall’Urubusi, non tenendo conto della documentazione lavorativa relativa agli anni 2017 e 2018 e non curandosi di verificare se il rimpatrio avrebbe potuto determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza. 7. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha disatteso la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria perché non erano state allegate situazioni di particolare vulnerabilità del soggetto istante, rilevando altresì che le generiche difese dell’appellante non evidenziavano alcuna effettiva compromissione dei diritti fondamentali dell’uomo subita in patria, così come non risultava raggiunta la prova di una condizione di integrazione nella realtà del paese ospitante sulla base della produzione di un contratto a tempo determinato della durata di soli quattro mesi e di un’unica busta paga per l’intero 2019. In questo modo la Corte d’appello ha accertato, in fatto, l’inesistenza di ragioni di carattere umanitario tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale in questione, preoccupandosi di verificare Ric. 2020 n. 14573 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14573/2020 Numero sezionale 8259/2021 Numero di raccolta generale 33978/2021 Data pubblicazione 12/11/2021 tanto il raggiungimento di una condizione di integrazione all’interno del paese ospitante, quanto le conseguenze di un eventuale rimpatrio. A fronte di simili accertamenti ‒ che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito ‒ la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017). Giova infine ricordare che l’errore di valutazione delle prove, consistente nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare, non è sindacabile avanti a questa Corte, non essendo previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ. (Cass.9356/2017). 8. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 28 settembre 2021. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 14573 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t