CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento, pronunciata in data 27 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta cli giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 640 cod. pen. e la carenza di prova in ordine agli elementi costitutivi del reato di truffa, è aspecifico; il ricorrente si è limitato, infatti, a reiterare le doglianze dedotte in appello senza confrontarsi con l'ampia argomentazione contenuta nella sentenza impugnata (vedi pag. 2 in ordine all'idoneità delle condotte dell'imputato a trarre in inganno la persona offesa in ordine alla possibilità di procurarle un documento d'identità, pur essendo consapevole di non avere alcuna legittimazione al rilascio); osservato che anche il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di concreta specificità per l'assenza del necessario confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato (vedi pag. 3 sul significativo danno patrimoniale cagionato alla persona offesa che è stata privata degli unici beni di sua proprietà); considerato, infine, che anche la terza censura, relativa alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttiva di doglianze ampiamente disattese dai giudici del merito con percorso argomentativo privo di contraddizioni e manifeste illogicità (vedi pag. 3 sulla non particolare tenuità del fatto in ragione dell'abitualità delle condotte criminose del LOSI, recidivo reiterato infraquinquennale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci