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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 23846/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26469-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1162/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Ragusa, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto, in proprio favore, della proprietà di un fondo sito in territorio del Comune di Comiso.

Resisteva la convenuta, che eccepiva l’esistenza di precedente giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 337/2003, con la quale era stato ordinato all’attore il rilascio di parte del fondo oggetto della domanda di usucapione, e spiegava in via riconvenzionale domanda di rivendicazione e di risarcimento del danno.

Con sentenza n. 775/2019 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che la riconvenzionale di rivendicazione, accogliendo tuttavia la domanda risarcitoria e condannando l’Occhipinti al pagamento della somma di € 10.000 annui, dal 30.7.2014 al rilascio, per l’occupazione senza titolo del fondo oggetto di causa.

Interponevano autonomi appelli avverso detta decisione ambo le parti e la Corte di Appello di Catania, riuniti i giudizi, con la sentenza n. 1162/2021, oggetto di impugnazione, riformava in parte la decisione di prime cure, escludendo la condanna al risarcimento del danno, in relazione al quale riteneva non raggiunta la prova.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorsoCalcestruzzi [OSCURATO:SOCIETA] parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Ragusa, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto, in proprio favore, della proprietà di un fondo sito in territorio del Comune di Comiso.

Resisteva la convenuta, che eccepiva l’esistenza di precedente giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 337/2003, con la quale era stato ordinato all’attore il rilascio di parte del fondo oggetto della domanda di usucapione, e spiegava in via riconvenzionale domanda di rivendicazione e di risarcimento del danno.

Con sentenza n. 775/2019 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che la riconvenzionale di rivendicazione, accogliendo tuttavia la domanda risarcitoria e condannando l’Occhipinti al pagamento della somma di € 10.000 annui, dal 30.7.2014 al rilascio, per l’occupazione senza titolo del fondo oggetto di causa.

Interponevano autonomi appelli avverso detta decisione ambo le parti e la Corte di Appello di Catania, riuniti i giudizi, con la sentenza n. 1162/2021, oggetto di impugnazione, riformava in parte la decisione di prime cure, escludendo la condanna al risarcimento del danno, in relazione al quale riteneva non raggiunta la prova.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo, con il quale lamenta l’errata interpretazione del contratto preliminare del 17.2.1999, da egli stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., allegato agli atti del giudizio di merito, nonché l’erronea valutazione delle prove ed il vizio della motivazione.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe dovuto accogliere il gravame da lui proposto avverso la decisione di prime cure, poiché la prova del possesso utile ad usucapionem, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, emergeva dal complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, ed in particolare dalle prove orali.

A fronte di dette risultanze, il giudice di merito avrebbe erroneamente attribuito al contratto preliminare di cui anzidetto la valenza di atto di riconoscimento della proprietà aliena del fondo oggetto di causa, senza considerare, peraltro, che esso aveva ad oggetto solo una porzione dell’area in contestazione.

La censura è inammissibile, poiché essa si risolve nell’istanza di revisione del giudizio di merito operato dalla Corte territoriale, non consentita in sede di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) e si fonda, logicamente, su una interpretazione delle prove alternativa a quella fatta propria dalla Corte distrettuale, in contrasto con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 24/05/2006, Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. del 13/06/2014,Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte controricorrente non offre elementi ulteriori rispetto agli argomenti esposti in controricorso, dei quali è meramente riproduttiva.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26469-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1162/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Ragusa, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto, in proprio favore, della proprietà di un fondo sito in territorio del Comune di Comiso. Resisteva la convenuta, che eccepiva l’esistenza di precedente giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 337/2003, con la quale era stato ordinato all’attore il rilascio di parte del fondo oggetto della domanda di usucapione, e spiegava in via riconvenzionale domanda di rivendicazione e di risarcimento del danno. Con sentenza n. 775/2019 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che la riconvenzionale di rivendicazione, accogliendo tuttavia la domanda risarcitoria e condannando l’Occhipinti al pagamento della somma di € 10.000 annui, dal 30.7.2014 al rilascio, per l’occupazione senza titolo del fondo oggetto di causa. Interponevano autonomi appelli avverso detta decisione ambo le parti e la Corte di Appello di Catania, riuniti i giudizi, con la sentenza n. 1162/2021, oggetto di impugnazione, riformava in parte la decisione di prime cure, escludendo la condanna al risarcimento del danno, in relazione al quale riteneva non raggiunta la prova. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorsoCalcestruzzi [OSCURATO:SOCIETA] parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Ragusa, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto, in proprio favore, della proprietà di un fondo sito in territorio del Comune di Comiso. Resisteva la convenuta, che eccepiva l’esistenza di precedente giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 337/2003, con la quale era stato ordinato all’attore il rilascio di parte del fondo oggetto della domanda di usucapione, e spiegava in via riconvenzionale domanda di rivendicazione e di risarcimento del danno. Con sentenza n. 775/2019 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che la riconvenzionale di rivendicazione, accogliendo tuttavia la domanda risarcitoria e condannando l’Occhipinti al pagamento della somma di € 10.000 annui, dal 30.7.2014 al rilascio, per l’occupazione senza titolo del fondo oggetto di causa. Interponevano autonomi appelli avverso detta decisione ambo le parti e la Corte di Appello di Catania, riuniti i giudizi, con la sentenza n. 1162/2021, oggetto di impugnazione, riformava in parte la decisione di prime cure, escludendo la condanna al risarcimento del danno, in relazione al quale riteneva non raggiunta la prova. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo, con il quale lamenta l’errata interpretazione del contratto preliminare del 17.2.1999, da egli stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., allegato agli atti del giudizio di merito, nonché l’erronea valutazione delle prove ed il vizio della motivazione. Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe dovuto accogliere il gravame da lui proposto avverso la decisione di prime cure, poiché la prova del possesso utile ad usucapionem, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, emergeva dal complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, ed in particolare dalle prove orali. A fronte di dette risultanze, il giudice di merito avrebbe erroneamente attribuito al contratto preliminare di cui anzidetto la valenza di atto di riconoscimento della proprietà aliena del fondo oggetto di causa, senza considerare, peraltro, che esso aveva ad oggetto solo una porzione dell’area in contestazione. La censura è inammissibile, poiché essa si risolve nell’istanza di revisione del giudizio di merito operato dalla Corte territoriale, non consentita in sede di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) e si fonda, logicamente, su una interpretazione delle prove alternativa a quella fatta propria dalla Corte distrettuale, in contrasto con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014,Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte controricorrente non offre elementi ulteriori rispetto agli argomenti esposti in controricorso, dei quali è meramente riproduttiva. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de
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