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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46235/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG T. Epidendio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza ex art. 671 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva con riguardo ai fatti oggetto dei seguenti provvedimenti: - sentenza 25.03.2019 della Corte d'appello di Palermo, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna alla pena di anni 8 di reclusione e C 6.000 di multa per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991; - ordinanza 18.05.2017 della Corte d'appello di Palermo che aveva unificato ex art. 81 cpv. cod.pen. i reati di cui agli artt. 416 bis, 629 cod.pen., 7 legge n. 203 del 1991 oggetto della condanna pronunciata con sentenza irrevocabile del 18.07.2013 dalla medesima Corte territoriale, e il reato di intestazione fittizia di beni per il quale era intervenuta condanna con sentenza irrevocabile del 7.04.2015 della Corte d'appello di Palermo, rideterminando la pena unica complessiva in anni 11 di reclusione.

2. La Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe, ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra tutti i reati di cui sopra, individuando la violazione più grave ex art. 187 disp.att. cod.proc.pen. nel reato di cui all'art. 416 bis cod.pen per il quale era stata inflitta la pena, al netto della riduzione per il rito abbreviato, di anni 8 di reclusione, sulla quale ha applicato gli aumenti ex art. 81 cpv. cod.pen. nella misura - determinata in ragione della gravità dei fatti, dell'elevata capacità a delinquere ricavabile dal ruolo di spessore svolto dal Trapani nel sodalizio mafioso "cosa nostra", dei numerosi e gravi precedenti penali del condannato - di anni 2 di reclusione per l'estorsione aggravata giudicata con la sentenza 18.07.2013 della Corte d'appello di Palermo, di anni 1 di reclusione per il reato di intestazione fittizia di beni giudicato con la sentenza 7.04.2015 della Corte d'appello di Palermo, di anni 3 di reclusione e C 2.000 di multa per l'estorsione aggravata giudicata con la sentenza 25.03.2019 della Corte d'appello di Palermo, per una pena complessiva finale di anni 14 di reclusione e C 2.000 di multa.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo due motivi di doglianza.

3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 co. 2 cod.pen., 125 e 671 cod.proc.pen., con riguardo al calcolo errato dell'aumento di pena per la continuazione; si duole, in particolare, della natura sproporzionata dell'aumento determinato, nella misura di anni 3 di reclusione E C 2.000 di multa (al netto della riduzione per il rito abbreviato), per l'estorsione aggravata giudicata con la sentenza 25.03.2019 della Corte d'appello di Palermo, specie se rapportato alla misura della pena invece determinata (anni 2 di reclusione, anche in questo caso al netto della riduzione per il rito abbreviato) per l'estorsione aggravata oggetto della sentenza 18.07.2013 della medesima Corte, senza alcuna spiegazione delle ragioni per cui l'una era stata ritenuta più grave dell'altra, nonostante dal confronto tra le rispettive imputazioni risultasse che il fatto giudicato il 18.07.2013 fosse stato perpetrato ininterrottamente per più di tre anni (dal 3.08.2005 al 9.09.2008) ed avesse avuto per unico protagonista il Trapani che aveva imposto alla vittima un oneroso esborso continuativo, mentre il fatto giudicato il 25.03.2019 riguardava un episodio temporalmente ristretto, commesso in concorso con altri soggetti in data antecedente al 16.12.2008 e nel quale il Trapani aveva svolto un ruolo marginale e meramente esecutivo di ordini altrui; minimi, del resto, erano stati gli aumenti di pena applicati, sempre in sede esecutiva, dalla Corte d'appello di Palermo per i reati già unificati con ordinanza 18.05.2017.

3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 76 e 81 comma 2 cod.pen., 125 e 671 cod.proc.pen., con riguardo all'erronea applicazione, a titolo di aumento sulla pena (solo) detentiva inflitta per il reato più grave, di una pena congiunta detentiva e pecuniaria, in contrasto coi principi affermati in materia dalla Sezioni Unite di questa Corte.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui ha determinato la pena di euro 2.000 di multa, e la declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia dell'ammissibilità.

L'ordinanza impugnata ha dato adeguato conto delle ragioni della misura degli aumenti di pena applicati per le violazioni individuate come reati-satellite a seguito della disposta unificazione sotto il vincolo della continuazione dei fatti oggetto dell'istanza ex art. 671 cod.proc.pen. formulata dal Trapani.

In particolare, risulta logicamente corretta la decisione con cui il giudice dell'esecuzione, una volta individuata ex art. 187 disp.att.cod.proc.pen. la violazione più grave nella partecipazione associativa ex art. 416 bis cod.pen. (sanzionata in sede di cognizione con la pena di anni otto di reclusione) già unificata in continuazione con le condotte estorsive e di intestazione fittizia di beni oggetto dell'ordinanza ex art. 671 cod.proc.pen. emessa il 18.05.2017 dalla Corte d'appello di Palermo, ha mantenuto invariati per tali ultime violazioni gli aumenti di pena (rispettivamente di anni due e di anni uno di reclusione) già stabiliti in executivis dalla suddetta ordinanza.

Quanto all'aumento di anni tre di reclusione e C 2.000 di multa applicato per l'ulteriore condotta estorsiva, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, 2 (fr-) giudicata con la sentenza 25.03.2019 della Corte d'appello di Palermo (che in sede di cognizione aveva irrogato al Trapani la pena di anni otto di reclusione e C 6.000 di multa), sul quale si concentrano le doglianze difensive, non è censurabile la motivazione con cui l'ordinanza gravata ha determinato un aumento della pena detentiva bensì superiore a quello (due anni) dell'estorsione oggetto della sentenza 18.07.2013 della medesima Corte territoriale, ma comunque inferiore alla media della pena irrogabile per tale titolo di reato, nel contesto di un giudizio che ha complessivamente valorizzato la gravità dei fatti, l'elevata capacità a delinquere dimostrata dal condannato con riguardo al ruolo di spessore svolto in seno al sodalizio mafioso, nonché i suoi numerosi e gravi precedenti penali.

Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, è certamente legittimato a quantificare un aumento di pena per i reati satellite in misura superiore a quello fissato in altro provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva, in quanto la sua discrezionalità incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez. 1 n. 28135 del 28/05/2021, Rv. 281678); il relativo obbligo motivazionale, che non è limitato all'individuazione della pena-base ma si estende all'entità degli aumenti per i reati satellite ex art. 81 secondo comma cod.pen. in modo da rendere possibile il controllo del percorso logico seguito (Sez. 1 n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216), è tuttavia destinato a mitigarsi in relazione alla misura dell'incremento di pena in concreto applicato, nel senso che una specifica motivazione è necessaria quando il singolo aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, mentre negli altri casi è sufficiente il richiamo all'adeguatezza e alla congruità dell'aumento medesimo (Sez. 4 n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361); tale obbligo è stato senz'altro assolto dall'ordinanza impugnata, nei termini sopra indicati, con argomentazioni coerenti e adeguate al caso di specie.

L'esistenza di una motivazione conforme agli evidenziati principi di diritto rende il provvedimento del giudice dell'esecuzione impermeabile alle censure del ricorrente, dirette a sollecitare un'inammissibile rivalutazione del relativo apprezzamento di fatto, che non compete alla Corte di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, non essendosi l'ordinanza gravata attenuta al principio, definitivamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia), per cui, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con y,..) la pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave; solo su tale punto il provvedimento impugnato deve perciò essere annullato, senza rinvio, mediante eliminazione della pena di euro 2.000,00 di multa risultante dalla rideterminazione complessiva effettuata dal giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena di euro duemila di multa, che elimina.

Dichiara inammissibile il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG T. Epidendio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza ex art. 671 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva con riguardo ai fatti oggetto dei seguenti provvedimenti: - sentenza 25.03.2019 della Corte d'appello di Palermo, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna alla pena di anni 8 di reclusione e C 6.000 di multa per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991; - ordinanza 18.05.2017 della Corte d'appello di Palermo che aveva unificato ex art. 81 cpv. cod.pen. i reati di cui agli artt. 416 bis, 629 cod.pen., 7 legge n. 203 del 1991 oggetto della condanna pronunciata con sentenza irrevocabile del 18.07.2013 dalla medesima Corte territoriale, e il reato di intestazione fittizia di beni per il quale era intervenuta condanna con sentenza irrevocabile del 7.04.2015 della Corte d'appello di Palermo, rideterminando la pena unica complessiva in anni 11 di reclusione. 2. La Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe, ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra tutti i reati di cui sopra, individuando la violazione più grave ex art. 187 disp.att. cod.proc.pen. nel reato di cui all'art. 416 bis cod.pen per il quale era stata inflitta la pena, al netto della riduzione per il rito abbreviato, di anni 8 di reclusione, sulla quale ha applicato gli aumenti ex art. 81 cpv. cod.pen. nella misura - determinata in ragione della gravità dei fatti, dell'elevata capacità a delinquere ricavabile dal ruolo di spessore svolto dal Trapani nel sodalizio mafioso "cosa nostra", dei numerosi e gravi precedenti penali del condannato - di anni 2 di reclusione per l'estorsione aggravata giudicata con la sentenza 18.07.2013 della Corte d'appello di Palermo, di anni 1 di reclusione per il reato di intestazione fittizia di beni giudicato con la sentenza 7.04.2015 della Corte d'appello di Palermo, di anni 3 di reclusione e C 2.000 di multa per l'estorsione aggravata giudicata con la sentenza 25.03.2019 della Corte d'appello di Palermo, per una pena complessiva finale di anni 14 di reclusione e C 2.000 di multa. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo due motivi di doglianza. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 co. 2 cod.pen., 125 e 671 cod.proc.pen., con riguardo al calcolo errato dell'aumento di pena per la continuazione; si duole, in particolare, della natura sproporzionata dell'aumento determinato, nella misura di anni 3 di reclusione E C 2.000 di multa (al netto della riduzione per il rito abbreviato), per l'estorsione aggravata giudicata con la sentenza 25.03.2019 della Corte d'appello di Palermo, specie se rapportato alla misura della pena invece determinata (anni 2 di reclusione, anche in questo caso al netto della riduzione per il rito abbreviato) per l'estorsione aggravata oggetto della sentenza 18.07.2013 della medesima Corte, senza alcuna spiegazione delle ragioni per cui l'una era stata ritenuta più grave dell'altra, nonostante dal confronto tra le rispettive imputazioni risultasse che il fatto giudicato il 18.07.2013 fosse stato perpetrato ininterrottamente per più di tre anni (dal 3.08.2005 al 9.09.2008) ed avesse avuto per unico protagonista il Trapani che aveva imposto alla vittima un oneroso esborso continuativo, mentre il fatto giudicato il 25.03.2019 riguardava un episodio temporalmente ristretto, commesso in concorso con altri soggetti in data antecedente al 16.12.2008 e nel quale il Trapani aveva svolto un ruolo marginale e meramente esecutivo di ordini altrui; minimi, del resto, erano stati gli aumenti di pena applicati, sempre in sede esecutiva, dalla Corte d'appello di Palermo per i reati già unificati con ordinanza 18.05.2017. 3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 76 e 81 comma 2 cod.pen., 125 e 671 cod.proc.pen., con riguardo all'erronea applicazione, a titolo di aumento sulla pena (solo) detentiva inflitta per il reato più grave, di una pena congiunta detentiva e pecuniaria, in contrasto coi principi affermati in materia dalla Sezioni Unite di questa Corte. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui ha determinato la pena di euro 2.000 di multa, e la declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia dell'ammissibilità. L'ordinanza impugnata ha dato adeguato conto delle ragioni della misura degli aumenti di pena applicati per le violazioni individuate come reati-satellite a seguito della disposta unificazione sotto il vincolo della continuazione dei fatti oggetto dell'istanza ex art. 671 cod.proc.pen. formulata dal Trapani. In particolare, risulta logicamente corretta la decisione con cui il giudice dell'esecuzione, una volta individuata ex art. 187 disp.att.cod.proc.pen. la violazione più grave nella partecipazione associativa ex art. 416 bis cod.pen. (sanzionata in sede di cognizione con la pena di anni otto di reclusione) già unificata in continuazione con le condotte estorsive e di intestazione fittizia di beni oggetto dell'ordinanza ex art. 671 cod.proc.pen. emessa il 18.05.2017 dalla Corte d'appello di Palermo, ha mantenuto invariati per tali ultime violazioni gli aumenti di pena (rispettivamente di anni due e di anni uno di reclusione) già stabiliti in executivis dalla suddetta ordinanza. Quanto all'aumento di anni tre di reclusione e C 2.000 di multa applicato per l'ulteriore condotta estorsiva, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, 2 (fr-) giudicata con la sentenza 25.03.2019 della Corte d'appello di Palermo (che in sede di cognizione aveva irrogato al Trapani la pena di anni otto di reclusione e C 6.000 di multa), sul quale si concentrano le doglianze difensive, non è censurabile la motivazione con cui l'ordinanza gravata ha determinato un aumento della pena detentiva bensì superiore a quello (due anni) dell'estorsione oggetto della sentenza 18.07.2013 della medesima Corte territoriale, ma comunque inferiore alla media della pena irrogabile per tale titolo di reato, nel contesto di un giudizio che ha complessivamente valorizzato la gravità dei fatti, l'elevata capacità a delinquere dimostrata dal condannato con riguardo al ruolo di spessore svolto in seno al sodalizio mafioso, nonché i suoi numerosi e gravi precedenti penali. Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, è certamente legittimato a quantificare un aumento di pena per i reati satellite in misura superiore a quello fissato in altro provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva, in quanto la sua discrezionalità incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez. 1 n. 28135 del 28/05/2021, Rv. 281678); il relativo obbligo motivazionale, che non è limitato all'individuazione della pena-base ma si estende all'entità degli aumenti per i reati satellite ex art. 81 secondo comma cod.pen. in modo da rendere possibile il controllo del percorso logico seguito (Sez. 1 n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216), è tuttavia destinato a mitigarsi in relazione alla misura dell'incremento di pena in concreto applicato, nel senso che una specifica motivazione è necessaria quando il singolo aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, mentre negli altri casi è sufficiente il richiamo all'adeguatezza e alla congruità dell'aumento medesimo (Sez. 4 n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361); tale obbligo è stato senz'altro assolto dall'ordinanza impugnata, nei termini sopra indicati, con argomentazioni coerenti e adeguate al caso di specie. L'esistenza di una motivazione conforme agli evidenziati principi di diritto rende il provvedimento del giudice dell'esecuzione impermeabile alle censure del ricorrente, dirette a sollecitare un'inammissibile rivalutazione del relativo apprezzamento di fatto, che non compete alla Corte di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, non essendosi l'ordinanza gravata attenuta al principio, definitivamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia), per cui, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con y,..) la pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave; solo su tale punto il provvedimento impugnato deve perciò essere annullato, senza rinvio, mediante eliminazione della pena di euro 2.000,00 di multa risultante dalla rideterminazione complessiva effettuata dal giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena di euro duemila di multa, che elimina. Dichiara inammissibile il ric
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