CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Minìstero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dagli stessi imputati avverso la sentenza emessa il 14 marzo 2015 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale i predetti imputati sono stati riconosciuti responsabili dei reati di resistenza aggravata e lesioni aggravate loro rispettivamente ascritti e condannati a pena di giustizia. 2. Con unico comune atto di ricorso del difensore deducono vizio cumulativo della motivazione in relazione alla pena inflitta con riferimento alla sua eccessività ed al diniego delle circostanze c.d. generiche che non hanno tenuto conto della scelta processuale operata dagli imputati, dell'ammissione degli addebiti, della loro giovane età e dell'incensuratezza. La Corte ha fondato il proprio giudizio sulla sola gravità dei fatti, adducendo erroneamente la mancata prospettazione difensiva di elementi positivi per gli imputati. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inarnissibili. 2. Come risulta dalla sentenza di appello, a sostegno dei pertinenti motivi in tema di pena, [OSCURATO:PERSONA] ha allegato la giovane età, la incensuratezza e la scelta processuale; [OSCURATO:PERSONA] la scelta processuale, l'incensuratezza e la giovane età; Tirja e Perjeci l'incensuratezza e la scelta processuale. 3. La Corte ha negato per tutti le modifiche al trattamento sanzionatorio sul rilievo della gravità del fatto consistito nell'impiego di particolare violenza nei confronti degli operanti ed in relazione al contesto dei fatti secondo il quale si voleva evitare l'esecuzione di un'ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tirja. 4. Quelle dei ricorrenti, pertanto, sono generiche censure in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che, correttamente escludendo la rilevanza della scelta processuale da parte degli imputati, íncensurabilmente ha considerato l'insussistenza di elementi favorevoli agli imputati ricorrenti rispetto alla preponderante precedente valutazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somme che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa