CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 22258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2119/2020 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 18/03/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia, in data 11.2.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili, in relazione ai reati ex artt. 81, co. 2, 640, 61, n. 7), 615 quater, 646, c.p., 166, lett. a), d.lgs. n. 58 del 1998, in rubrica ascrittigli nei capi dal n. 1) al n. 15) dell'imputazione, commessi in danno di diverse persone offese, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato, in relazione ai soli reati di truffa di cui ai capi nn. 2), 6), 9, lett. a), 12), perché estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole al reo e revoca delle statuizioni civili in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata. 1.1. All'imputato si contestano una serie di condotte riconducibili al medesimo modus operandi. In sintesi lo Scarpellini, nell'esercizio della sua attività di promotore finanziario per conto di "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." (poi "[OSCURATO:SOCIETA].") di Brescia, piuttosto che limitarsi ad attività di consulenza e gestione finanziaria, si approfittava del pluriennale rapporto di fiducia instaurato con numerosi clienti, ai quali aveva rappresentato false operazioni economico-finanziarie che avrebbe posto in essere nel loro interesse, in tal modo inducendoli a consegnargli, nel corso degli anni, ingenti somme di denaro e titoli di credito, che egli, anziché investire come promesso in operazioni rivelatesi inesistenti, aveva stornato in suo favore. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 640 e 157, c.p., in punto di consumazione del reato di truffa aggravata. Partendo dal dato, incontestato da parte dello stesso ricorrente, che lo Scarpellini ha abusivamente esercitato la professione di promotore finanziario, in tal modo realizzando una serie di truffe aggravate in danno dei propri clienti, aventi ad oggetto la corresponsione in buona fede da parte di questi ultimi di titoli di credito (assegni) ovvero di somme di denaro in contanti, per l'investimento in prodotti finanziari, l'imputato rileva che nel caso in esame non sia configurabile la fattispecie di truffa a consumazione prolungata, che si realizza allorquando la percezione delle singole somme di denaro sia riconducibile a un originario e unico comportamento fraudolento, cosicché il momento della consumazione del reato, da cui far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione, è quello in cui cessa la situazione di illegittimità. Quando, invece, gli artifizi e i raggiri siano attuati in contesti temporali e spaziali diversi, come nel caso del promotore finanziario abusivo, che, nel corso del rapporto con il cliente, lo convinca a farsi consegnare, di volta in volta, come nel caso in esame, titoli di credito o somme di denaro, con la falsa promessa di investirli, non sussiste alcun automatismo nella messa a disposizione del proprio patrimonio da parte della vittima, che viene convinta alle singole dazioni per l'effetto di una falsa rappresentazione della realtà non direttamente promanante dal rapporto clientelare con l'abusivo promotore finanziario, ma determinata dagli artifizi e raggiri (nel caso di specie l'esibizione dei portafogli obbligazionari contraffatti) posti in essere. Al 30.7.2021 devono pertanto ritenersi estinti per prescrizione i reati di truffa di cui ai capi 7, lett. a), limitatamente all'assegno bancario emesso da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 13) limitatamente all'assegno bancario emesso da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 15), limitatamente agli assegni bancari sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il secondo motivo di ricorso, l'imputato lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 640 e 157, c.p., in punto di consumazione del reato di truffa aggravata di cui al capo n. 1), commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].Anche in questo caso l'imputato contesta l'impostazione della corte di appello, secondo cui si tratterebbe di un modello di truffa a consumazione prolungata, in virtù di un contratto di mandato concluso tra il ricorrente e la persona offesa, in forza del quale il cliente avrebbe effettuato periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo. In questa prospettiva sarebbe, dunque, ravvisabile un originario e unico comportamento fraudolento, con la conseguenza che il momento della consumazione del reato va individuato in quello in cui è cessata la situazione di illegittimità, con il compimento dell'ultima operazione fraudolenta, risalente al novembre del 2014. Ad avviso del ricorrente, invece, è da escludersi che ricorresse un unico investimento con implementazione periodica della provvista, emergendo, al contrario, continue e distinte operazioni ovvero autonomi atti dispositivi, con la conseguenza che tutti gli episodi di truffa contestati come commessi in danno dell'Andreis commessi entro il giorno 27.11.2013, dovendosi considerare autonomamente, risultano estinti per compiuto decorso del termine di prescrizione. Sempre con il secondo motivo di ricorso l'imputato contesta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 615 quater, c.p., di cui al capo n. 1, lett. e) dell'imputazione, contestato allo Scarpellini per avere effettuato varie operazioni su due conti correnti bancari riconducibili all'Andreis, non autorizzate dai relativi titolari, utilizzando abusivamente chiavi d'accesso appositamente create e un indirizzo e-mail mai attivato dal suddetto Andreis. Rileva il ricorrente che l'istituto bancario aveva comunicato al cliente i codici di accesso e che, come dichiarato dallo stesso imputato, tutte le operazioni on line erano state concordate con il cliente e i suoi genitori, le chiavi d'accesso erano create insieme con i clienti e le operazioni erano sempre state effettuate in presenza dei clienti, il che esclude l'abusività dell'accesso telematico operato dallo Scarpellini. Con riferimento ai reati di cui ai capi nn. 7), 13) e 15), il ricorrente denuncia vizio di motivazione per avere la corte di appello erroneamente ritenuto che le persone offese [OSCURATO:PERSONA] (capo 7), [OSCURATO:PERSONA] (capo 13) e i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 15), abbiano conferito un mandato allo Scarpellini per la gestione dei propri investimenti finanziari nella forma del cd. piano di accumulo, consistente nel versamento di somme di denaro scaglionate nel tempo. Al riguardo, rileva il ricorrente, non è certo sufficiente quanto dichiarato dalle persone offese nelle rispettive querele, in quanto lo Scarpellini, tutte le volte in cui si era fatto consegnare dai propri clienti titoli di credito o somme di denaro con la falsa promessa di investirli, aveva avuto la necessità di porre in essere di volta in volta artifizi e raggiri, tramite l'esibizione di portafogli titoli contraffatti o tramite mendaci affermazioni circa il positivo andamento di investimenti talora mai effettuati, finalizzati a ottenere la consegna dei vari assegni o del denaro contante in momenti e circostanze diverse. Senza tacere che, con riferimento alla vicenda di cui al capo n. 13), si è verificato un "travisamento dei fatti", in quanto l'ultimo atto di disposizione patrimoniale da parte delle persone offese risale all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando lo Scarpellini incassò due assegni dell'importo di 8000,00 e 10.000,00 euro e non il 18.10.2016 e il 16.12.2016, date di due bonifici dell'importo di 8000,00 euro e di 6000,00 euro, aventi ad oggetto in realtà l'accredito della somma complessiva di 14.000,00 euro, a titolo di disinvestimento effettuato per il tramite dell'imputato presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il terzo motivo di ricorso l'imputato denuncia vizio di motivazione, per avere i giudici di merito affermato la responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di truffa di cui al capo n. 5), solo sulla base del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], consacrate nella denunzia-querela presentata da quest'ultima, prive di riscontri esterni, non essendo sufficiente al riguardo la circostanza che lo Scarpellini avesse presentato alla persona offesa falsi prospetti relativi al buon andamento degli investimenti falsamente operati nell'interesse dell'Azzini.i Ciò in quanto difetta ogni documentazione comprovante la disponibilità da parte dell'Azzini della somma di denaro pari a circa 100.000,00 euro, che la stessa ha denunciato di avere consegnato allo Scarpellini. Anzi, dalla documentazione allegata alla denuncia-querela, emerge un dato che inficia l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, evincendosi dal relativo estratto conto che sul conto corrente n. 4223487, cointestato alla persona offesa e al fratello Angelo, tra gli anni 2008 e 2017, non è mai stata presente una somma di denaro che si avvicinasse ai 100.000,00 euro, senza tacere che i rapporti con lo Scarpellini erano tenuti, per ammissione della stesa Azzari, dal marito [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, sicché appaiono infondate le convinzioni di quest'ultima circa dazioni di denaro non effettuate direttamente da lei e nemmeno riscontrate dall'estratto di conto corrente in atti. Con il quarto motivo di ricorso, l'imputato denuncia vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 646, di cui al capo n. 6, lett. b), dell'imputazione, relativo all'appropriazione indebita della somma di euro 4.875,41, depositata sul libretto di risparmio intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, al riguardo il ricorrente, che, pur apparendo incontestato il completo affidamento della gestione del menzionato libretto di risparmio all'imputato, tuttavia non vi è prova alcuna che la somma di denaro in questione sia stata mai ritirata dallo Scarpellini, né che quest'ultimo fosse consapevole della richiesta di restituzione dell'indicato libretto di risparmio, contenuta in una lettera spedita a mezzo raccomandata postale, che, tuttavia, era stata ritirata non dall'imputato, ma dalla madre non convivente. La mancata restituzione del libretto di risparmio, pertanto, non è elemento fattuale dimostrativo dell'intenzione soggettiva dell'interversione del possesso da parte dello Scarpellini, necessaria per poter ritenere configurata la fattispecie di cui all'art. 646, c.p. Con il quinto motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 69, 61, n. 7), c.p. e 166, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 58 del 1998, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), c.p., anche con riferimento al reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, di cui all'art. 166, co. 1, lett. a), T.U.F., posto che tale circostanza aggravante è configurabile solo per i reati che arrecano un danno patrimoniale. A tale categoria non appartiene il reato in questione, alla cui struttura, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è estraneo il danno patrimoniale subìto dai clienti del promotore abusivo. Ne consegue che, "individuato il reato più grave nel delitto di cui all'art. 166, co. 1, lett. a), T.U.F., "la corte territoriale avrebbe dovuto applicare le riconosciute circostanze attenuanti generiche alla pena individuata quale pena base dalla quale muovere per gli aumenti ex art. 81, cpv., c. p." 2.1 Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile Con conclusioni scritte del 9.2.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile con l'assistenza dell'amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato con vittoria di spese del presente giudizio, come da allegata nota spese. Con conclusioni scritte del 19.1.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le censure formulate nell'atto di impugnazione, in replica alle deduzioni del pubblico ministero. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Va, innanzitutto, ribadito il principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett. c), c.p.p., ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice. (La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione: cfr. Cass., Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531). Tale principio va raccordato con quanto affermato sempre dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione in altro condivisibile arresto, nel quale si è evidenziato come in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisca che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (cfr. Cass., Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Rv. 268966, nonché Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Rv. 270130). Orbene, applicando i principi ora esposti al caso in esame, non può non rilevarsi come il ricorrente con riferimento ai reati di truffa di cui ai capi 7, lett. a), limitatamente all'assegno bancario emesso da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 13), limitatamente agli assegni bancari sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] e 15), limitatamente agli assegni bancari sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA], si limita a eccepirne la intervenuta prescrizione in data 30.7.2021, dunque successivamente alla pronunzia della sentenza di appello, resa in data 18.3.2021, senza svolgere ulteriori doglianze al riguardo e lo stesso dicasi per il reato di truffa aggravata in danno dell'Andreis, in relazione al quale egli eccepisce l'intervenuta prescrizione per tutti i fatti commessi entro il 27.11.2013 alla data del 27.5.2021, quindi anche in questo caso dopo la sentenza di appello del 18.3.2021. Il ricorrente, dunque, con riferimento ai singoli episodi innanzi indicati, aggredisce la motivazione della sentenza oggetto di ricorso esclusivamente per far valere la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, sia pure negando che tali episodi siano riconducibili alla nozione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, di truffa a consumazione prolungata. Ne consegue l'inammissibilità dei menzionati motivi, articolati nel primo e nel secondo motivo di ricorso. 4.1. Appare in ogni caso opportuno riaffermare il condivisibile approdo interpretativo cui è pervenuta la giurisprudenza nella materia in esame. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell'ultima rata di finanziamento, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento (ancorché di carattere omissivo: Sez. 2, n. 4150 del 07/11/2018), mentre quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato (Sez. 5, n. 32050 del 11/06/2014, Rv. 260496; Sez. 2, n. 6864 del 11/02/2015, Rv. 262601; Sez. 2, n. 53667 del 02/12/2016, Rv. 269381; Sez. 2, n. 23185 del 02/05/2019, Rv. 275784; Sez. 2, n. 3442 del 27/11/2019). Alla stregua di tale premessa, si è ritenuto che la truffa commessa dall'intermediario finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni di trading mobiliare, abbia natura di reato istantaneo e si consumi al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento, L- mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo, come nei c.d. piani di accumulo (cfr. la citata Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019). In quest'ultima ipotesi, infatti, la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un originario e unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione - è quello in cui cessa la situazione di illegittimità (cfr. Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Rv. 272250; Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Rv. 279873; Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, Rv. 277814). Orbene non può non rilevarsi come nel caso in esame la corte territoriale, nel rispondere all'eccezione difensiva volta a far valere, in termini generali, l'estinzione dei reati di truffa per decorso del relativo termine di prescrizione, ha reso una motivazione assolutamente in linea con i principi in precedenza indicati, operando, nell'ambito dei fatti oggetto di addebito, una netta distinzione tra le condotte che si sono esaurite in un'unica consegna all'imputato di titoli di credito ovvero di somme di denaro, sganciata da un preventivo accordo, avente ad oggetto l'affidamento all'imputato, da parte delle persone offese, di un mandato ad amministrare i propri risparmi attraverso una pluralità di operazioni finanziarie scaglionate nel tempo (capi n. 2 e n. 12, relativi a reati di cui è stata dichiarata l'estinzione per sopravvenuta prescrizione) e le condotte consistenti in plurime dazioni illecite, riconducibili a un originario e unico mandato nei sensi ora indicati, di cui le suddette dazioni rappresentavano diversi momenti esecutivi. Nell'ambito di tale ultima categoria, infine, la corte territoriale ha operato un'ulteriore distinzione tra le condotte prolungate nel tempo in cui l'ultima dazione, alla quale era ancorato il decorso del termine iniziale di maturazione della prescrizione, con la cessazione della condotta antigiuridica, non consentiva di rilevare l'estinzione del reato di truffa, con riferimento alle precedenti operazioni, per mancata perenzione del tempo necessario a prescrivere (come quelle integranti i reati di cui il ricorrente eccepisce l'intervenuta estinzione per prescrizione) e le condotte in relazione alle quali il termine di prescrizione del reato di truffa doveva ritenersi perento, una volta individuatone il dies a quo nell'ultima delle indebite dazioni, risalenti a un unico mandato originario conferito all'imputato dalle sue vittime (capo 9, lett. a). Rispetto a tale articolato percorso argomentativo, le censure difensive si presentano, in tutta evidenza, di natura fattuale e meramente assertive, dunque anche generiche, determinando sotto questi ulteriori profili l'inammissibilità del ricorso. 5. In ordine ai restanti rilievi articolati nel secondo motivo di ricorso e alle censure prospettate nel terzo e nel quarto motivo di impugnazione, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, denunciato dal ricorrente, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dall'imputato, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai A Io fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in un condivisibile arresto, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una lettura alternativa delle risultanze processuali, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 6. Inammissibile appare anche il quinto motivo di ricorso. Al riguardo si osserva che, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, la questione sollevata dall'imputato innanzi al giudice di secondo grado riguardava la dedotta mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), c.p., con riferimento al reato di abusivismo finanziario, sul presupposto che tale circostanza aggravante fosse configurabile solo in relazione ai delitti contro il patrimonio, categoria alla quale non è certamente riconducibile la fattispecie di cui all'art. 166, T.U.F. A tale rilievo la corte territoriale, replicava rilevando, correttamente, come il secondo inciso della menzionata disposizione normativa rende applicabile la predetta circostanza aggravante non solo ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ma anche ai delitti determinati da motivi di lucro, con conseguente configurabilità della circostanza aggravante in questione in capo allo Scarpellini, non essendo revocabile in dubbio che egli "abbia violato i doveri concernenti la sua attività di intermediazione finanziaria per il fine di trarne un vantaggio", come evidenziato dalla "molteplici distrazioni del denaro ricevuto dai clienti sui propri conti correnti o su quelli di terze persone" (cfr. pp. 45 e 34 della sentenza oggetto di ricorso). Del resto sulla possibilità che ai "delitti determinati da motivi di lucro', sia applicabile in linea di principio la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n.7, c.p., si è da tempo remoto espressa in senso positivo la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. U, n. 3 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 111409). Il tema, invece, della impossibilità di riconoscere la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), c.p., con riferimento al reato ex art. 166, lett. a), d.lgs. n. 58 del 1998, poiché tale reato non sarebbe idoneo a determinare un danno patrimoniale in quanto tale, risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità, per cui, sul punto, il ricorso è da considerarsi inammissibile ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. 6.1. In ogni caso si tratta di un motivo fondato su di un assunto manifestamente infondato in punto di asserita inidoneità del reato in questione a produrre un danno suscettibile di valutazione patrimoniale. Al riguardo si osserva che un orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] ha affermato il principio, condivisibile, secondo cui in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (cfr. Cass., sez. II, 13.1.2015, n. 4380, rv. 262371; Cass., sez. VI, 4.11.2004, n. 7259, rv. 231210).La condanna al risarcimento dei danni, morali o materiali, derivanti dal reato presuppone, dunque, che sia stata accertata positivamente la titolarità in capo al soggetto in favore del quale la relativa statuizione è pronunciata del bene giuridico protetto dalla norma penale violata, ovvero, nel caso in cui egli non sia titolare del bene giuridico cui viene accordata protezione dall'ordinamento penale, la produzione nella sua sfera giuridica di un danno ascrivibile, secondo le regole della causalità umana, alla condotta del soggetto attivo del reato. La circostanza, inoltre, che il bene giuridico protetto dalla norma penale sia rappresentato da uno specifico interesse pubblico, diverso dal generale interesse dello Stato all'osservanza dei propri precetti, non esclude, di per sé, che anche interessi privati possano essere lesi o compressi dalla violazione della norma incriminatrice, giustificando, di conseguenza, la costituzione di parte civile nel processo penale di chi di tali interessi è portatore. Proprio alla luce della nozione di parte civile innanzi indicata, non può, dunque, affermarsi che nel reato di associazione per delinquere, essendo l'interesse protetto solo l'ordine pubblico, la persona offesa va individuata esclusivamente nella pubblica amministrazione, potendo, invece, rivestire tale qualità anche il soggetto, diverso dalla pubblica amministrazione, che sia stato danneggiato dall'attività associativa, in particolare in quei casi in cui tale soggetto sia vittima di uno dei reati- fine, rientranti nel programma associativo, circostanza, quest'ultima, che legittima la costituzione di parte civile sia per il reato fine che per quello associativo (cfr. Cass., sez. II, 13.1.2015, n. 4380, rv. 262371; Cass., sez. VI, 4.11.2004, n. 7259, rv. 231210). Anche in ordine al reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria la presenza di un rilevante interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, non impedisce di individuare, accanto al soggetto pubblico esponenziale di tali interessi, anche in soggetti privati le persone offese dal reato. Come è stato affermato con costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura plurioffensiva e protegge, pertanto, non solo l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, ma anche quello alla sicura professionalità dei soggetti cui si rivolgono, per le loro operazioni sui mercati mobiliari, i privati investitori (cfr., Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Rv. 264914; Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Rv. 279873; Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, Rv. 245433; Sez. 5, n. 22419 del 02/04/2003, Rv. 224951). Questi ultimi sono, quindi, legittimati a costituirsi parte civile al fine di proporre domanda per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal reato, con la precisazione che, essendo il danno patrimoniale subito dai clienti del promotore finanziario infedele estraneo alla struttura del reato, nel senso, va chiarito, per evitare equivoci, che tale danno non rappresenta elemento costitutivo del reato stesso, ma una possibile conseguenza della condotta illecita, particolarmente incisivo deve essere l'accertamento del danno concreto arrecato ai clienti dal reato. Ma sulla insussistenza di un danno patrimoniale di rilevante gravità, con riferimento al reato di cui all'art. 166 T.U.F., nessuna osservazione è stata svolta dall'imputato, mentre del tutto generico, rispetto al tema trattato, appare il rilievo volto a circoscrivere la contestazione della circostanza aggravante, di cui all'art. 640, co. 2, n. 2 bis, c.p., al solo reato di truffa (cfr. p. 19 del ricorso). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 900,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricors